Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 512 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. un., 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4401/2010 proposto da:

ENI S.P.A. – DIVISIONE REFINING & MARKETING (già AGIP PETROLI),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA 178, presso lo studio degli

avvocati MANCUSI Piero, PERSICO ANTONELLA, che la rappresentano e

difendono, per delega in calce al ricorse;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell’avvocato

CANALINI Federico, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRATICELLI GIANNI, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/2009 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 13/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato ha depositato il 29.7.2010 relazione ex art. 380 bis c.p.c., nella quale ha formulato considerazioni e proposte nel senso:

CHE la s.p.a. ENI con citazione del 20.7.2007 convenne innanzi al Tribunale di Ancona il Comune di quella città chiedendone la condanna generica al risarcimento dei danni dalla esponente subiti per la irreversibile, usurpativa, trasformazione patita, a seguito di occupazione del (OMISSIS), da un’area di mq. 656 sulla quale l’Ente aveva edificato una strada; il Comune si costituì deducendo in limine la carenza di giurisdizione del G.O. ed il Tribunale, con sentenza 13.8.2009, accolse l’eccezione e declinò la giurisdizione in favore del G.A. individuato nel TAR per la Regione Marche;

CHE per la cassazione di tale decisione la s.p.a. ENI ha proposto ricorso 11.2.2010, resistito da controricorso 29.3.2010, nel quale ha denunziato in unico motivo la violazione delle norme sulla giurisdizione perpetrata dal Tribunale spettando al G.O. la cognizione delle domande risarcitorie per la avvenuta irreversibile trasformazione del fondo all’esito di una occupazione non seguita da alcun decreto di esproprio;

CHE appare di totale evidenza la inammissibilità di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, avverso una sentenza del Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, declinatoria della giurisdizione, detta sentenza precludendo la proposizione del regolamento preventivo e detta sentenza essendo impugnabile, pur se per sole ragioni attinenti alla giurisdizione, solo con l’appello (tra le tante, S.U. 26092 del 2007);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nessun rilievo critico sulle predette considerazioni è stato formulato dalla ricorrente s.p.a. ENI nel mentre il difensore del Comune di Ancona ha depositato memoria pienamente adesiva alle dette considerazioni e nella quale ha rilevato che, da un canto, la sentenza del Tribunale declinatoria della giurisdizione non poteva essere impugnata altro che con appello e che, dall’altro canto, neanche era predicabile la “conversione” del ricorso in regolamento ex art. 41 c.p.c., avendo la statuizione de qua precluso tale esperibilità del regolamento preventivo.

Il Collegio, che pienamente condivide le considerazioni espresse nella relazione (sulle quali nessun rilievo critico è giunto dalla difesa di ENI s.p.a.), non può che dichiarare inammissibile il ricorso regolando le spese in favore del controricorrente Comune.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a versare al Comune di Ancona controricorrente le spese di giudizio, che determina in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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