Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5119 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11190/2014 R.G. proposto da:

Ulisse 2005 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 82, presso

lo studio dell’avvocato Luca Vincenzo Orsini, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/29/13 della Commissione tributaria

regionale di Roma, sez. 29, depositata in data 24 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio in Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla Ulisse 2005 s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) relativi a recupero a tassazione di maggior imponibile Ires, Iva e altro a titolo di maggior reddito di impresa per il periodo di imposta 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la società doveva ritenersi di comodo, come si evinceva dalla documentazione acquisita agli atti del processo, non avendo provato la sua effettiva attività d’impresa nell’anno di riferimento, a nulla valendo l’interpello dell’Amministrazione ai fini dell’accertamento dell’inoperatività in quanto relativo a diverso anno di imposta (2010). Ne conseguiva la correttezza della rettificazione operata dall’Ufficio erariale e la conseguenza tassabilità dell’utile ricostruito.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Ulisse 2005 s.r.l. ricorre con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza nell’interpretazione della portata normativa dell’interpello all’Erario circa la disapplicazione del regime di inoperatività delle società commerciali, che sarebbe una mera facoltà e non precluderebbe affatto la rilevanza della risposta successiva dell’Amministrazione medesima.

b. Secondo motivo “Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, deducendo l’erroneità della motivazione per aver omesso di considerare la rilevanza probatoria della documentazione prodotta in atti nel giudizio, dalla quale si evinceva la destinazione commerciale dell’imbarcazione oggetto di accertamento e il suo ingresso nel patrimonio sociale a metà dell’esercizio 2006.

c. Terzo motivo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo la nullità della sentenza per aver reso una motivazione del tutto apparente, negando l’assoluzione dell’onere probatorio senza confrontarsi con le numerose allegazioni difensive prodotte nell’atto di appello, totalmente trascurate.

2. La controricorrente conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto comunque infondato.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato. La corretta interpretazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, è stata riassunta da questa Sezione nella recente ordinanza n. 9852 del 20/04/2018 a mente della quale, in tema di società di comodo, L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera “non operativa” se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli “asset” patrimoniali intestati alla società (cd. “test di operatività dei ricavi”), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell’istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle “disposizioni antielusive”), in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all’esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell’avviso di accertamento.

Nella specie non vi è contestazione che la condotta elusiva sia stata espressamente chiarita dall’Ufficio impositore:

l’imbarcazione è stata ritenuta destinata al godimento personale dei soci della ricorrente, risultando la società interposta al fine di raggiungere l’obiettivo elusivo.

In tale contesto, è altrettanto pacifico che era la società contribuente ad avere l’onere di provare le condizioni di superamento dell’inoperatività.

Trattandosi di società commerciale, occorre tuttavia rilevare che ciascun esercizio sociale ha un’autonoma rilevanza ai fini del regime di applicazione temporale dell’interpello. Contrariamente a quanto opina la ricorrente nel motivo in esame, la presentazione dell’interpello rileva per le società commerciali limitatamente all’esercizio di riferimento e a tale periodo temporale deve essere riferita la relativa prova di operatività. Invero la pretesa della ricorrente di far valere la risposta dell’Erario all’interpello del 2010 per l’esercizio 2006 è palesemente incoerente con la disciplina tributaria, che prevede una cadenza temporale annuale per le imposte e che, per coerenza, limita temporalmente, salvo estensioni non oggetto di fattispecie, la rilevanza delle istanze del contribuente.

La circostanza che la presentazione dell’interpello sia una mera facoltà è in sè corretta, ma del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione del superamento del suddetto limite temporale di applicazione.

5. Il secondo motivo è inammissibile. La censura lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Tuttavia la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). L’applicazione dei citati principi al caso di specie induce a rilevare come la sentenza impugnata abbia esattamente enucleato il fatto storico principale da provare, ovvero l’esistenza dell’operatività della società contribuente nel periodo di imposta di riferimento. Ed è altrettanto chiaro che la sentenza abbia escluso che le prove dedotte in giudizio dalla contribuente – espressamente richiamate nella parte ricostruttiva in fatto a pagina 1 e 2 della pronuncia – fossero sufficienti a dimostrare l’effettiva operatività della società per il tramite dell’effettivo svolgimento di attività di noleggio dell’imbarcazione a terzi; così come pure è chiaro che la sentenza in esame ha convalidato il giudizio di irrilevanza della documentazione depositata ai fini della dimostrazione dell’epoca di ingresso del natante nel patrimonio sociale.

In tale contesto è evidente che le censure mosse nel motivo in esame non contestano l’omesso esame del fatto storico, ma la sufficienza del ragionamento motivazionale in tema di valutazione delle prove, ciò che non è più consentito come sopra chiarito nel vigore della novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, attiene alle domande o alle eccezioni formulate ritualmente dalle parti, e non già alla valutazione delle stesse ad opera del giudice nell’ambito del giudizio sulla rilevanza delle prove addotte a sostegno. Nella specie il giudice di appello ha espressamente convalidato il giudizio reso dal giudice di primo grado in tema di mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’operatività da parte della contribuente. La motivazione resa dalla Commissione tributaria regionale, tuttavia, non è limitata all’affermazione del solo mancato assolvimento, ma va letta nella sua interezza, dovendo attribuirsi rilevanza anche a quanto affermato a pag. 2, laddove sono riassunte le ragioni, in prosieguo espressamente condivise, esplicitate nella motivazione di primo grado. In tale contesto, appare evidente che la motivazione della sentenza va letta anche attraverso il rinvio per relationem alla motivazione di primo grado come in essa riassunta, e non si presenta dunque affatto apparente.

7. La soccombenza regola le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ulisse 2005 s.r.l. al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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