Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5119 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5119 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 4749/2013 proposto da:

C:A)

Società II Progresso a r.l. in Amministrazione Straordinaria, in
persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n.27, presso lo studio
dell’avvocato Ferrari Luigi, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

z c-

Data pubblicazione: 05/03/2018

Comune di Vitulano, in persona del Commissario Prefettizio pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza C. Nerazzini n.5,
presso lo studio dell’avvocato Bocchini Diletta, rappresentato e
difeso dall’avvocato Lanni Nazzareno, giusta procura a margine del
controricorso;

contro
Regione Campania;
– intimataavverso la sentenza n. 2083/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
con sentenza in data 13-6-2012 la corte d’appello di Napoli,
definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dal
comune di Vitulano e sull’appello incidentale proposto dalla II
Progresso s.r.l. in amministrazione straordinaria, avverso la sentenza
del tribunale di Benevento che aveva accolto la domanda di danni
avanzata dalla società suddetta in relazione a un appalto di opere
pubbliche, ha accolto parzialmente l’appello principale,
rideterminando l’ammontare del risarcimento in somma inferiore a
quella liquidata in primo grado, e ha dichiarato inammissibile, per
tardività, l’appello incidentale;
a tal riguardo la corte territoriale ha osservato che con l’atto di
citazione in appello era stata fissata l’udienza del 18-7-2006, sicché
2

-controricorrente —

la società appellata avrebbe dovuto proporre il suo gravame
incidentale costituendosi almeno venti giorni prima di tale data;
di contro la costituzione era avvenuta con comparsa depositata il 217-2006;
la società n Progresso ha proposto ricorso per cassazione deducendo

controricorso e memoria.
Considerato che:
con l’unico mezzo la ricorrente lamenta l’omesso esame della
domanda proposta con l’appello incidentale e l’omesso esame circa un
fatto controverso decisivo; ciò in quanto la data di comparizione
indicata dall’attore nell’atto di citazione costituisce il momento in base
al quale devono essere calcolati a ritroso i termini a comparire a
meno che tale udienza non sia differita dal giudice designato ai sensi
dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ.; nel quale caso il
convenuto ha l’onere di costituirsi avendo come riferimento
quell’udienza;
per tale ragione la ricorrente denunzia che erroneamente sia stata
dichiarata, nel caso di specie, l’inammissibilità dell’appello incidentale
e assume che tale declaratoria abbia indotto la corte d’appello a non
esaminare, altrettanto erroneamente, il punto decisivo della
controversia in ordine al danno subito dall’impresa in conseguenza
delle illegittime sospensioni dei lavori appaltati;
il ricorso è infondato;
emerge dalle stesse difese della ricorrente (pag. 8 del ricorso) che
l’udienza di prima comparizione dinanzi al giudice d’appello non era
stata differita con provvedimento reso ai sensi dell’art. 168-bis,
quinto comma, cod. proc. civ., ma d’ufficio, e dunque ai sensi dell’art.
168-bis, quarto comma;

un unico motivo, al quale il comune di Vitulano ha replicato con

il rinvio d’ufficio dell’udienza, ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma,
cod. proc. civ., non rileva ai fini del termine di costituzione e non
determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e
per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 cod.
proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali

domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, a norma dell’art.
343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato
nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato
applicazione l’art. 168-bis, quinto comma, quella relativa alla data
fissata dal giudice istruttore;
deve pertanto ribadirsi che è inammissibile, perché tardivo, l’appello
incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta
depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in
appello, anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art.
168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. (v. ex aliis Cass. n. 1127-15,
Cass. n. 20667-10, Cass. n. 17032-08);
può peraltro osservarsi che l’appello incidentale avrebbe dovuto
considerarsi tardivo anche nella errata prospettiva sostenuta dalla
ricorrente: essa infatti assume che l’udienza di prima comparizione
era stata “differita d’ufficio al 22 settembre 2006”;
ne deriva che la costituzione, avvenuta con comparsa depositata il
21-7-2006, mai avrebbe potuto dirsi rispettosa del termine di venti
giorni prima della data d’udienza, essendo la causa soggetta al
regime di sospensione feriale ed essendo il termine di costituzione,
ove anche computabile a ritroso dal 22-9-2006, inciso dalla
sospensione stessa;
le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.

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ipotesi utili a escludere la decadenza dalla proposizione della

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
processuali, che liquida in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella
percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 15 novembre 2017.
Il
Il Funzionario Giudizi2
Dott.ssa Fabrizia BARO,

a

2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

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