Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5118 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14095-2019 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIO
OLDRINI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2315/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2315/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di A.H. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la pensione di inabilità revocata in sede di revisione del 12.7.2017.
Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte, che, pur accertate le patologie denunciate, non fosse presente un grado di inabilità pari al 100% (accertava 80% di invalidità).
Avverso tale decisione A.H. proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1) Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per la parte in cui il tribunale non aveva fornito risposte al motivo di censura relativo alla mancata considerazione della incidenza della invalidità riscontrata sulla capacità di lavoro del ricorrente.
2) La seconda censura ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo in discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non aver, il tribunale, considerato la circostanza che il soggetto non era in grado di lavorare.
3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 118/1971 e del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 2 e 12.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè diretti alla valutazione effettuata dal tribunale.
I motivi sono inammissibili.
Questa Corte ha in più occasione chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/017 – Cass. n. 18721/2018).
Nel caso in esame, al di là della indicazione formale dei vizi denunciati, parte ricorrente rileva, in sostanza, l’errata valutazione di merito svolta dal tribunale proponendo una differente interpretazione dei fatti del processo e richiedendo, in concreto, una nuova valutazione degli stessi non consentita in sede di legittimità. Deve a riguardo rilevarsi che il tribunale ha espresso la sua valutazione anche considerando gli accertamenti del ctu nominato e le osservazioni allo stesso proposte dallo stesso ricorrente. In particolare ha esaminato e valutato la documentazione allegata dal ricorrente in sede di ricorso conseguito alla contestazione (pg 3 sentenza), concludendo con la condivisione del giudizio espresso dal consulente medico nominato.
Trattasi di valutazione di merito, censurabile in questa sede non già sulla base di pretesi errori di diritto o di vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione ma unicamente – ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – con la specifica indicazione di un fatto storico emergente dagli atti di causa-oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo – non esaminato nella sentenza impugnata. A tale onere la parte non ha adempiuto, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del ctu, fatte proprie dal giudicante, un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative (Cass. n. 7886/2019).
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono le condizioni per l’esonero come previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c..
Il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021