Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5118 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 25/02/2020), n.5118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23395-2018 proposto da:

C.C., C.A., P.C., CA.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ORAZIO MAURIZIO

SCICOLONE;

– ricorrenti –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, DIRECT LINE INSURANCE,

PA.BI.GI., B.M., G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.A., C.C., P.C. e Ca.An. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 30/2018 della Corte di Appello di Milano, che – rigettando l’impugnazione da essi proposta – ha integralmente confermato la sentenza n. 4676/2016 del Tribunale di Milano. Il giudice di primo grado, richiamato l’atto di transazione intervenuto tra gli attori e la compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni, aveva dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere sulla domanda risarcitoria proposta dagli attori in relazione alla morte del congiunto S., avvenuta in occasione del sinistro stradale 21/4/2011, intercorso tra l’autocarro Iveco (condotto da B.M., di proprietà di Pa.Ma. ed assicurato presso Reale Mutua) e la vettura Nissan Micra (condotta dalla proprietaria G.M. ed assicurata presso Direct Line).

2. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.II ricorso è affidato a tre motivi.

1.1.Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione dell’art. 166 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, ed omessa motivazione in relazione all’ordinanza di ammissione da parte di Direct Line della produzione dell’atto di transazione. Rileva che la Corte territoriale non ha motivato il rigetto del terzo motivo di appello con il quale aveva impugnato l’ordinanza del giudice di primo grado (che aveva ammesso la produzione, effettuata dalla compagnia Direct Line all’udienza del 14 febbraio 2013, dell’atto di transazione intercorso tra essi appellanti e la Reale). Sostengono che tale produzione avrebbe dovuto essere effettuata al momento della costituzione in giudizio della parte ovvero con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, ma non alla prima udienza.

1.2. Con il secondo motivo, articolato sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione “dell’art. 1304 c. c. in relazione agli artt. 1337,1366 e 1375 c.c., in relazione anche ai principi di interpretazione letterale e autentica dell’atto negoziale di transazione” nonchè “dell’art. 12 preleggi in relazione all’applicazione del criterio di interpretazione sistematico”. Sostengono che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che l’atto di transazione era riferibile non soltanto ai soggetti tra i quali era intervenuto (cioè gli odierni ricorrenti, B.M. e Reale Mutua) ma anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e chiamati in causa come corresponsabili (tra i quali la Direct Line e la G.), pur non essendo stati espressamente menzionati nell’atto.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, denunciano violazione e mancata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e 2, e dell’art. 2055 c.c. circa la responsabilità concorsuale di Direct Line e della G. nella parte in cui la Corte territoriale, avendo deciso sull’interpretazione dell’atto di transazione, ha ritenuto assorbita ogni questione e pertanto non si è pronunciata sugli altri motivi di appello (e in particolare su quello con il quale era stata dedotta la corresponsabilità della G. nella causazione del sinistro: per non aver tenuto la distanza di sicurezza, per non aver segnalato all’autocarro Iveco tramite gli indicatori di direzione il pericolo imminente e per il repentino cambio di direzione).

2. Il ricorso è inammissibile

Invero, il primo motivo è manifestamente inconferente in quanto la transazione è stata prodotta all’udienza del 18/6/2012 quando il termine ultimo per sua produzione (di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2) non era ancora spirato. E parte ricorrente sorprendentemente lamenta una nullità per anticipazione della produzione del documento. Il che, palesando una evidente carenza di interesse, rende il motivo inammissibile.

Anche gli altri due motivi sono entrambi inammissibili.

Invero, il secondo motivo, è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6: sia perchè richiama, senza localizzarlo, il contenuto dell’atto di transazione, su cui si fonda; sia perchè, contrariamente a quanto sostenuto in memoria, in relazione allo scarso tenore della esposizione del fatto, le poche righe dell’atto di transazione, trascritte alle pagine 8 e 9 del ricorso, anche per la loro frammentarietà, risultano del tutto inidonee anche sotto il profilo dell’osservanza dell’onere di indicazione specifica sotto il profilo del contenuto.

Analoghe considerazioni valgono anche per il terzo motivo, che oltre tutto sollecita inammissibilmente una rimeditazione della quaestio facti, preclusa invece in sede di legittimità.

3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna declaratoria sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’intimato, e neppure la condanna di parte ricorrente al pagamento del doppio contributo, risultando la parte ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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