Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5118 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10893/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/24/13 della Commissione tributaria

regionale di Venezia-Mestre, depositata in data 20 novembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto in Venezia-Mestre, in riforma della sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da D.O. avverso il diniego delle istanze di rimborso Irap relativo ai periodi di imposta dal 2005 al 2009.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la contribuente, medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, aveva mezzi e risorse del tutto coerenti con lo svolgimento della detta attività professionale in regime di convenzione; nè poteva rilevare l’associazione professionale con altri colleghi o l’esercizio dell’attività in due diversi studi medici.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi; l’intimata D.O. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 – (art. 360 c.p.c., n. 3)”;

b. Secondo motivo: “Omesso esame su un fatto decisivo e controverso del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo che l’intimata si sarebbe avvalsa di personale dipendente, come ricavabile dall’esame delle dichiarazioni dei redditi relativa ai periodi oggetto di lite, e di beni strumentali eccedenti il minimo organizzativo, in modo da generare per loro tramite un incremento reddituale.

2. Il ricorso va accolto.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9451 del 10/05/2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

4. La sentenza impugnata, pur dando atto (pag. 2, secondo capoverso) che l’Agenzia della Entrate aveva dedotto l’esistenza di spese per lavoro dipendente, nella parte motiva omette totalmente ogni accertamento al riguardo; inoltre, con riferimento all’impiego dei beni strumentali, si limita a generiche affermazioni dedotte dall’inquadramento generale del rapporto di convenzionamento tra i medici e il Servizio sanitario nazionale, senza esaminare il caso concreto al fine di valutare se essi siano o meno eccedenti il minimo indispensabile, come richiesto dalla citata sentenza a Sezioni Unite di questa Corte.

5. Tale accertamento è demandato al giudice del rinvio, identificato nella Commissione Tributaria Regionale per il Veneto in Venezia-Mestre, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto in Venezia-Mestre, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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