Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5117 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8713-2019 proposto da:

G.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO VILLANOVA;

– ricorrente –

contro

L.R.D.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento R.G. 4561/2018

V.G. del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Torino.

Fatto

RITENUTO

CHE:

G.A.G. ha proposto regolamento di competenza in merito al provvedimento del Tribunale di Treviso in data 29/1/2019.

Detto provvedimento è stato emesso del Tribunale ordinario di Treviso, a seguito di ricorso ex art. 337 quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) depositato da G.A.G. il 17/8/2018 con richiesta di far attuare il diritto di visita con il minore (figlio naturale di coppia non coniugata) e di disporre l’affido esclusivo presso di sè. In particolare il Tribunale di Treviso ha ravvisato la litispendenza rispetto al procedimento promosso da L.R.D., madre del minore, in data 3/8/2018 – con richiesta di affido esclusivo del figlio, residenza dello stesso in Torino, divieto di avvicinamento del padre e decadenza dello stesso dalla potestà genitoriale ex artt. 333 e 336 c.c. – e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Dal ricorso si evince che il Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza in data 13/12/2018 ha dichiarato la propria competenza per quanto attinente alla collocazione del minore e per la domanda di decadenza, ravvisando la competenza del Tribunale ordinario di Treviso per la domanda di affido esclusivo.

L.R.D. è rimasta intimata.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale per i minorenni di Torino.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente lamenta la errata applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1, secondo il quale quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo, da parte del Tribunale ordinario di Treviso e lo impugna con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., richiamando l’art. 38 disp. att. c.c..

Osserva la Corte, quanto alla delimitazione degli ambiti di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni, che l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, prevede “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84,90,330,332,333,334 e 335 c.c. e dall’art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317-bis c.c..”

Come già puntualizzato da questa Corte “l’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, riserva alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti previsti, tra l’altro, dagli artt. 330,332,333,334 e 335 c.c., facendo tuttavia eccezione per il caso in cui sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c., e prevedendo che in tale ipotesi la competenza spetti, per tutta la durata del giudizio, al giudice ordinario, anche per i provvedimenti richiamati nelle predette disposizioni. Nella interpretazione di tale disciplina, la cui oscura formulazione ha dato luogo ad ampie critiche da parte della dottrina, questa Corte ha identificato la ratio della vis attractiva dalla stessa prevista in favore del tribunale ordinario nelle interrelazioni ed interferenze frequentemente riscontrabili tra i procedimenti di separazione e divorzio o relativi a figli di genitori non coniugati e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c., osservando che spesso risulta assai difficile distinguere, in concreto, una domanda di affidamento pura e semplice da una fondata su comportamenti pregiudizievoli o gravi abusi del genitore. Ha tuttavia rilevato la sostanziale coerenza del dettato normativo, volto ad evitare l’adozione di provvedimenti contrastanti o la presentazione di ricorsi strumentali ad un organo diverso, osservando che lo stesso limita l’attrazione all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale ordinario sia già pendente, in tal modo implicitamente escludendo quella in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, richiedendo inoltre che i due procedimenti si svolgano tra le medesime parti, condizione quest’ultima non riscontrabile nel caso in cui quello dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato promosso da un soggetto diverso dai genitori del minore. Ha escluso comunque che la vis attractiva possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, riservata in ogni caso al giudice minorile, ferma restando la competenza del tribunale ordinario per l’adozione dei provvedimenti conseguenti (cfr. Cass., Sez. Sesta, 29/07/2015, n. 15971; v. anche Cass., Sez. Sesta, 12/02/2015, n. 2833; 26/01/2015, n. 1349).” (Cass. n. 1866 del 23/1/2019; cfr. anche Cass. n. 20202 del 31/07/2018).

Alla stregua di tali precisazioni, così come rilevato dal P.G., il criterio della prevenzione (art. 39 c.p.c.), cui si è attenuto il Tribunale ordinario di Treviso, risulta esattamente applicato poichè la disciplina speciale dettata dall’art. 38 disp. att. c.c. in materia minorile prevede una speciale vis actractiva esclusivamente per il caso in cui il primo giudizio sia stato introdotto presso il giudice ordinario e non nel caso come il presente – in cui il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario sia stato introdotto in seconda battuta.

Risulta, pertanto, corretta la declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza, pronunciata dal Tribunale ordinario di Treviso, ed infondato il ricorso che va rigettato con contestuale dichiarazione di competenza del Tribunale per i Minorenni di Torino.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perchè il processo risulta esente.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Torino;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

– Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perchè il processo risulta esente.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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