Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5117 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09191/2014 R.G. proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Francesco D’Angelo giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 513/1/13 della Commissione tributaria

regionale di Napoli 1, depositata in data 14 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da C.A. avverso il diniego delle istanze di rimborso Irap relative ai periodi di imposta dal 2005 al 2008.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il contribuente, medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, aveva corrisposto, nei periodi di imposta oggetto di contestazione compensi a terzi a titolo di retribuzione da lavoro dipendente per importi idonei a dimostrare la disponibilità in modo continuativo di personale in grado di accrescere la redditività della sua attività, come tale assoggettabile a Irap.

3. Per la cassazione della citata sentenza C.A. ricorre con un motivo; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Contraddittorietà e illogicità della motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “deducendo l’erroneità della sentenza per aver erroneamente valutato i costi, desumendoli in modo parziale dalla dichiarazione dei redditi, senza correttamente operare una ponderazione con l’andamento dei compensi che, se correttamente effettuata, avrebbe reso evidente l’insussistenza della autonoma organizzazione, presupposto dell’imposizione Irap, e l’insussistenza di alcun incremento reddituale per effetto dell’utilizzazione del personale.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9451 del 10/05/2016 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

4. La sentenza impugnata fonda l’affermazione dell’assoggettamento all’IRAP nell’accertamento della disponibilità da parte del ricorrente, in modo continuativo, di un apporto di personale dipendente definito considerevole, e pertanto in grado di garantire lo svolgimento dell’attività professionale del già menzionato e d’accrescerne il reddito.

5. A tale conclusione la CTR è tuttavia pervenuta sulla base dell’esame delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative agli anni in contestazione, dalle quali emerge la corresponsione a titolo di retribuzione per personale dipendente di 20.078 Euro per l’anno 2005, 22.429 Euro per l’anno 2006, 8.764 Euro per l’anno 2007 e 11.466 per l’anno 2008, per tale ultimo periodo, come deduce il ricorrente, a fronte di un solo dipendente part-time.

6. A fronte di un siffatto quadro probatorio che, a livello oggettivo, mostra un trend decrescente dei compensi e, a livello soggettivo, illustra una situazione di un solo dipendente, peraltro con contratto part-time, l’onere motivazionale circa il riscontro in concreto dell’affermata sussistenza di un considerevole apporto di lavoro da parte dei dipendenti avrebbe dovuto essere particolarmente rigoroso. Pur nella vigenza del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, questa Corte ha affermato che ricorre una motivazione perplessa o meramente apparente allorchè il giudice del merito abbia reso affermazioni tra loro assolutamente inconciliabile e non conciliate dall’argomentazione motivazionale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018 Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018).

7. Nella fattispecie la CTR, dopo avere premesso di aver individuato nella qualità dei beni strumentali utilizzati e nel considerevole numero di dipendenti gli elementi per affermare l’autonoma organizzazione redditizia, traduce tale giudizio con il richiamo agli importi corrisposti nei periodi di riferimento per prestazioni di lavoro dipendente e con un’astratta affermazione che qualifica come chiaramente desumibile dagli atti che il numero di dipendenti sia stato il fattore-chiave per l’accrescimento dell’attività del professionista. Tale iter argomentativo, tuttavia, si mostra del tutto apparente, perchè non si confronta con le ragioni espresse nella sentenza di primo grado – che pure provvede a riformare e sostituire – nella quale, come il ricorrente odierno aveva rilevato in fase di appello e reitera nel ricorso in cassazione, erano invece valorizzati l’esiguità degli importi corrisposti a terzi e la condizione di un unico dipendente part-time nell’ultimo periodo considerato.

8. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla CTR della Campania in Napoli, in diversa compensazione, che, alla luce di quanto sopra affermato, provvederà a rinnovare il giudizio e a regolare altresì le spese relative alla presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania in Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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