Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5117 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5117 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 8303/2014 proposto da:
Londrosi Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n.
10, presso lo studio dell’avvocato Dante Enrico, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati Gui Luciana, Tambasco Lucia
Emilia, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 05/03/2018

BANCO POPOLARE SOC. COOP., che ha incorporato la Banca
Popolare di Novara s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Sant’Andrea
della Valle n. 6, presso lo studio dell’avvocato D’Ercole Stefano, che
Io rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cappa Stefano,

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 2927/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 17/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/11/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Massimo Londrosi ricorre per cassazione nei confronti del Banco
Popolare (quale incorporante della banca di Novara s.p.a.), svolgendo
sei motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano 17
luglio 2013 n. 2927 che, rigettati l’appello proposto dall’attuale
ricorrente e quello incidentale promosso invece dal Banco Popolare,
ha integralmente confermato la decisione assunta nel primo grado del
giudizio dal Tribunale dei Pavia, n. 395/2009.
Con tale pronuncia, la Corte territoriale ha respinto, in particolare, le
domande di nullità, di rescissione per lesione enorme, di
annullamento per dolo e/o per errore essenziale, di risoluzione per
inadempimento avanzate da Massimo Londrosi nei confronti di un
mutuo ipotecario «finalizzato all’acquisto di immobili e al
miglioramento degli stessi», stipulato con il Banco Popolare in data 28

giusta procura a margine del controricorso;

luglio 2004 per la somma di C 270.000,00. Pure la Corte ha respinto
la richiesta di riforma della statuizione del giudice di primo grado di
compensare le spese tra le parti, che era stata formulata dalla detta
Banca.
Nei confronti del ricorso resiste il Banco Popolare, che ha depositato

2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo assume, in specie, «violazione o falsa applicazione di
norme dei diritto (art. 360 comma n. 3 cod. proc. civ.) – Violazione
degli artt. 346 e 112 cod. proc. civ.».
Il secondo motivo assume inoltre «violazione o falsa applicazione di
norme dei diritto (art. 360 comma n. 3 cod. proc. civ.) – Violazione
degli artt.: 1414, comma 2, cod. civ. e 117 TUB».
Il terzo motivo assume poi «violazione o falsa applicazione di norme
dei diritto (art. 360 comma n. 3 cod. proc. civ.) – Violazione dell’art.
2729, comma 2, cod. civ. in relazione all’art. 2722 cod. civ.».
Il quarto motivo assume, altresì, «violazione o falsa applicazione di
norme dei diritto (art. 360 comma n. 3 cod. proc. civ.) – Violazione
degli artt. 2727 e 2729 comma 1 cod. civ. – Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) – Violazione
artt. 132 cod. proc. civ. e 111 comma 6 Cost.».
Il quinto motivo assume, ancora, «violazione o falsa applicazione di
norme dei diritto (art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.) – Violazione
degli artt.: 1343, 1344, 1325 e 1418 cod. civ. – Omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione – Violazione artt. 132 cod. proc. civ. e
111 comma 6 Cost.».
Il sesto motivo assume, infine, «nullità della sentenza o del
procedimento (art. 360, n. 4 cod. proc. civ.) – Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione – Artt. 132 cod. proc. civ. e 111 comma 6
Cost.».

apposito controricorso.

3.-

I primi quattro motivi di ricorso fanno tutti riferimento

all’esistenza di patti

inter partes

ulteriori rispetto a quelli

rappresentati nel mutuo fondiario stipulato nel luglio 2004. In
relazione a questi patti i motivi assumono in particolare che il loro
contenuto è «contrario» rispetto a quello delle pattuizioni scritte nel

Sulla base di un presupposto così concepito, i detti motivi vengono
quindi a censurare le statuizioni che il ricorrente afferma la Corte di
Appello di Milano abbia preso in proposito ovvero abbia, per contro,
mancato di prendere.
4.- Il primo motivo assume, in specie, vizio di extrapetizione: il Banco
– si sostiene – non ha riproposto in appello l’«eccezione svolta al
momento della sua costituzione in primo grado e tesa a paralizzare la
domanda di risoluzione del contratto stante la sussistenza di un
presunto patto distruttivo»; la Corte avrebbe dovuto constatare la
sussistenza della «rinuncia» così operata e non lo ha fatto.
Il secondo motivo rileva che «sostenere, come ha fatto la Corte
meneghina, la sussistenza di patti anteriori e contrari al contenuto del
contratto di mutuo significa, di fatto, accertare la simulazione relativa
del medesimo»; con la conseguenza – si continua – che, essendo il
mutuo bancario contratto a forma scritta vincolata, la Corte avrebbe
dovuto accertare la mancanza della medesima, con tutto quanto ne
consegue.
Il terzo motivo censura la sentenza impugnata perché questa si è
contentata, per ritenere la sussistenza di questi patti, di una prova
per presunzioni, così violando la norma dell’art. 2722 cod. civ., a
tenore della quale la prova presuntiva non è ammessa nei casi in cui
non è ammessa quella testimoniale.
Il quarto motivo, che viene espressamente subordinato al mancato
accoglimento del terzo, contesta la stessa sussistenza degli estremi

contratto e che ha, altresì, connotazione «distrattiva».

fattuali per la formazione, nella specie concreta, di un’effettiva prova
per presunzioni.
5.- I primi quattro motivi di ricorso non possono essere accolti, in
quanto inammissibili.
Gli stessi assumono, al fondo di tutto, un presupposto che la Corte di

sarebbero da ritenere contrari al contenuto predisposto nel contratto
di mutuo, nonché distrattivi rispetto alla realizzazione del medesimo.
Né tanto meno il ricorrente si cura di dare conto effettivo del preteso
carattere contrario e/o distrattivo dei detti patti.
In altri termini, il ricorrente ascrive alla Corte delle statuizioni che
questa non ha preso. La stessa ha puntualmente riscontrato, in
realtà, che «è documentalmente provato che il sig. Londrosi ha
effettivamente conseguito i beni – una villetta a schiera e un
appartamento – che avevano costituito lo scopo del finanziamento
richiesto. Risulta quindi rispettata la ragione giustificatrice degli
spostamenti patrimoniali che hanno interessato i rapporti tra la banca
e l’appellante, in corrispondenza del preliminare di compravendita tra
quest’ultimo e il venditore».
In definitiva, i motivi in questione non risultano rispettosi dei caratteri
di «specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata»,
che la norma dell’art. 366 cod. proc. civ. pone a presupposto di
effettiva ammissibilità dei ricorsi (cfr., tra le altre, Cass., 19 ottobre
2006, n. 22499; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959).
6.- Il quinto motivo risulta assorbito dalla rilevata inammissibilità dei
motivi precedenti. Lo stesso infatti assume a presupposto espresso
della sua sussistenza e svolgimento l’eventualità che «si fosse
accertata la sussistenza di un “patto distrattivo”».
7.- Il sesto motivo censura la statuizione in cui la Corte rileva che
«tanto le condizioni economiche in allegato al conto corrente, tanto
quelle relative al contratto di apertura di credito sono state oggetto di

Appello non ha fatto proprio: quello per cui gli invocati patti aggiunti

specifica sottoscrizione ad opera del correntista, che i tassi a debito e
a credito sono calcolati con reciprocità su base annua e che, sebbene
il conto sia soggetto a chiusura contabile trimestrale, sui saldi
risultanti non opera alcuna capitalizzazione».
Ad avviso del ricorrente, la «Corte ha evidentemente omesso di

Si tratta di documenti fondamentali che, se fossero stati esaminati,
avrebbero verosimilmente indotto la Corte meneghina a una
conclusione completamente diversa».
8.- Il motivo non può essere accolto.
In effetti, lo stesso sembra in radice richiedere una nuova valutazione
del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito,
sollecitando un giudizio che è per contro precluso all’attività di questa
Corte. D’altra parte, pure è da riscontrare – per la misura in cui il
motivo appare evocare la sostanza di un vizio revocatorio – che, nel
caso, un simile vizio sarebbe denunciabile non già per cassazione,
bensì ai sensi della norma dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ. (cfr.
Cass., 14 novembre 2016, n. 23173).
9. – In definitiva, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1 comma 17 legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

esaminare gli estratti conto trimestrali che pure erano stati prodotti …

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 8 novembre 2017.
o

TI Funzionario Ciiw1iziì,9•
Dott.ssa Fabrizio BIR

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