Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5116 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 17/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25077/2012 proposto da:

NERI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 64, presso lo

STUDIO ZUNARELLI & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli

avvocati MASSIMO CAMPAILLA, ALBERTO PASINO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2012 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

SEZ. DIST. di LIVORNO, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHRISTIAN CALIFANO per delega

dell’Avvocato MASSIMO CAMPAILLA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ALESSIA URBANI NERI che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/06/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, accoglieva il ricorso proposto dalla società NERI s.r.l. (già NERI s.p.a.u.), annullando l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane il 19/05/2009, con cui erano state negate le misure tariffarie preferenziali richieste per l’importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 n. (OMISSIS) del 22/01/2009. Il provvedimento di annullamento veniva adottato sul presupposto che alla bolletta di importazione era stato allegato il certificato di origine FORM AA recante n. (OMISSIS) – successivamente sostituito dal certificato di origine FORM A recante n. (OMISSIS) – non conforme alla disciplina prevista dagli artt. 81 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993 del 2 luglio 1993.

2. Con la sentenza n. 79/23/12 del 16/01/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione staccata di Livorno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza di primo grado, in riferimento alla concessione in favore della società NERI s.r.l. delle misure tariffarie preferenziali sull’importazione nell’Unione europea di alluminio proveniente dal Venezuela.

A fondamento di tale pronunzia si evidenziava che l’importazione di alluminio relativa alla bolletta di importazione IM4 n. (OMISSIS) del 22/01/2009 era asseverata da certificati di origine non conformi a quelli espressamente previsti per le importazioni in esame, recando un timbro differente da quello presente nello Specymen Management System della European Commission Taxation and Customs Union, in violazione degli artt. 81 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993 del 2 luglio 1993.

Non era, inoltre, possibile attribuire rilievo al certificato di origine presentato a posteriori dalla società importatrice, rispetto al quale la Commissione Tributaria Regionale rilevava che, essendo trascorsi dieci mesi dalla richiesta di accertamento trasmessa dall’Agenzia delle Dogane senza ottenere risposta dalle autorità competenti, non poteva essere concesso il beneficio tariffario previsto dall’art. 93-bis del Regolamento CEE 2454/1993.

3. Avvero tale sentenza la società NERI s.r.l., in persona del suo legale rappresentante temporaneo ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 93-bis, comma 5, del Regolamento CEE 2454/1993, in riferimento all’art. 360 c.p.c., conseguente al fatto che, nella sentenza impugnata, non si era tenuto conto che il diniego delle misure tariffarie preferenziali relativo alla bolletta IM4 n. (OMISSIS) del 22/01/2009, essendo fondato sulla presentazione postuma di certificati di origine della merce importata, doveva essere effettuato nel rispetto dell’art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993 e non già dell’art. 93-bis del Regolamento medesimo, erroneamente richiamato nel caso di specie.

In questa cornice, si evidenziava che, avendo le autorità doganali italiane negato i benefici tariffari richiesti dalla società NERI s.r.l., avrebbero dovuto inviare due distinte istanze alle autorità venezuelane, delle quali, nel caso in esame, non si aveva alcun riscontro processuale, essendo richiamata in termini generici e incongrui la procedura attivata dall’Agenzia delle Dogane.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, conseguente al fatto che la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane applicando l’art. 93-bis, comma 5, del Regolamento CEE 2454/1993 e non già l’art. 85 dello stesso Regolamento che era stato censurato in sede di appello.

In questo modo, si era concretizzato un vizio di ultrapetizione, atteso che la Corte Tributaria Regionale si sarebbe dovuta limitare a stabilire se le autorità dello Stato di provenienza della merce importata erano legittimate a emettere nuovi certificati di origine, sostituendo quelli presentati inizialmente dalla società NERI s.r.l. e non conformi al Regolamento CEE 2454/1993.

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

3.1. Tali doglianze venivano ulteriormente ribadite nella memoria difensiva depositata per l’udienza del 17/10/2016, con la quale si richiamavano le argomentazioni sottese all’originaria impugnazione, che ne imponevano l’accoglimento in riferimento a entrambi i motivi di ricorso proposti nell’interesse della società NERI s.r.l. (già NERI s.p.a.u.).

3.2. L’Avvocatura dello Stato si costituiva ritualmente in giudizio, deducendo la congruità del percorso argomentativo seguito dalla Commissione Tributaria Regionale sotto entrambi i profili valutativi censurati e rappresentando il rispetto delle procedure di controllo a posteriori delle bollette di importazione oggetto di accertamento, eseguito in conformità delle previsioni degli artt. 94 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso; accoglimento nel quale deve ritenersi assorbita l’ulteriore doglianza difensiva.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, nell’accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane, richiamava impropriamente la previsione dell’art. 93-bis del Regolamento CEE 2454/1993, anzichè quelle degli artt. 94 e segg. dello stesso Regolamento, all’epoca vigenti, che disciplinano la procedura di controllo a posteriori delle bollette di importazione presentate dalla società ricorrente per l’ottenimento dei benefici tariffari preferenziali relativi alla bolletta di importazione IM4 n. (OMISSIS) del 22/01/2009.

La Commissione Tributaria Regionale, peraltro, pur avendo impropriamente richiamato la disposizione dell’art. 93-bis, fondava la parte motiva della sua decisione di appello sulla disciplina degli artt. 94 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993, con la conseguenza di rendere infondata la censura difensiva sottesa al primo motivo di ricorso, in ordine alla falsa applicazione delle norme di legge preposte al controllo a posteriori delle bollette di importazione, dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. In questa cornice, deve tuttavia rilevarsi che il provvedimento impugnato merita di essere cassato sotto l’ulteriore profilo valutativo censurato dall’odierno ricorrente nell’ambito del primo motivo di ricorso, relativo all’erronea applicazione della procedura prevista dagli artt. 94 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993.

Deve, in proposito, evidenziarsi che, nel caso in esame, a norma dell’art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993, l’Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto preliminarmente trasmettere il certificato d’origine della merce importata dalla società NERI s.r.l. all’autorità competente del Paese di esportazione, rappresentato dal Venezuela, eventualmente indicando i motivi di merito o di forma che giustificavano le verifiche suppletive.

Una volta attivata, tale procedura di controllo a posteriori soggiaceva alla disciplina prevista dall’art. 94, paragrafo 5, del Regolamento CEE 2454/1993, all’epoca vigente, secondo cui: “Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all’autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, l’autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l’applicazione delle preferenze generalizzate”.

Di tale articolata procedura e della scansione cronologica che la caratterizza non vi è alcun riscontro nel provvedimento impugnato, nel quale, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2, dopo avere richiamato genericamente la trasmissione della documentazione prodotta nel giudizio di primo dalla società NERI s.r.l., senza alcun riferimento alle due comunicazioni previste dall’art. 94, paragrafo 5, del Regolamento CEE 2454/1993, ci si limitava ad affermare: “Decorsi dieci mesi da tale richiesta (…) affinchè i risultati del controllo siano messi a disposizione dell’Autorità richiedente, non può essere più concesso il beneficio delle misure tariffare preferenziali, ai sensi dell’art. 93-bis, comma 5 del Reg. 2454/93”.

Ne discende che la Commissione Tributaria Regionale richiamava in termini incongrui la procedura di controllo a posteriori della merce importata dalla società NERI s.r.l., relativa alla bolletta di importazione IM4 n. (OMISSIS) del 22/01/2009, in riferimento alla quale occorreva fare decorrere i termini sopra richiamati, articolati in due fasi distinte, scaduti i quali non era possibile concedere i benefici tariffari richiesti.

Nè tantomeno, dalla scarna motivazione della sentenza impugnata, contenuta in poche righe, è possibile desumere aliunde il percorso argomentativo seguito dalla Commissione Tributaria Regionale, tenuto conto della procedura di controllo a posteriori che si è richiamata, per ritenere immeritevole di accoglimento l’istanza di concessione dei benefici tariffari preferenziali richiesti dalla società NERI s.r.l..

2. Le ragioni di accoglimento del ricorso devono ritenersi assorbenti rispetto alla residua doglianza difensiva, la cui cognizione presuppone la compiuta enucleazione degli elementi di giudizio, conseguenti alla corretta instaurazione della procedura prevista dagli artt. 94 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993, utilizzati per l’adozione della decisione impugnata.

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento della sentenza n. 79/23/12 sopra, del 16/01/2012 in accoglimento del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui sopra, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio, comprensivo dell’eventuale condanna alle spese processuali anche dal presente giudizio di legittimità alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame e la pronuncia sulle spese alla C.T.R. Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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