Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5116 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3752-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBARA ROMOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 7348/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, S.B., nata in Cina, chiedeva al Tribunale di Perugia che le venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito rigettava la domanda.

La ricorrente aveva riferito di essere un’insegnate e di avere abbracciato il culto cristiano protestante; di avere iniziato a fare proselitismo e di essersi trasferita più volte all’interno della stessa Cina per timore di essere arrestata, fino a che aveva deciso di lasciare la Cina.

Il Tribunale non ha ritenuto convincente e credibile il racconto, rimarcandone le contraddizioni e la scarsa coerenza e sottolineando la inspiegata circostanza che la stessa aveva potuto raggiungere l’Europa facendo regolare uso del passaporto. Il ricorrente aveva narrato di essere di fede cristiana e di essere fuggito dalla Nigeria perchè di notte era stato fermato dai componenti di una banda armata che gli aveva imposto di unirsi a loro: non volendo seguirli aveva subito delle minacce e l’amico che lo accompagnava era stato ucciso, di guisa che, temendo per propria vita, aveva lasciato la Nigeria senza nemmeno avvertire i familiari.

Il Tribunale non ha ritenuto convincente e credibile il racconto, rimarcandone le contraddizioni e la scarsa coerenza e ha sottolineato la inspiegata circostanza che la richiedente aveva potuto raggiungere l’Europa facendo regolare uso del passaporto, che rendeva inverosimile il racconto delle vicende pregresse.

La richiedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi, denunciati vizi per violazione di legge:

I) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 in materia di assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice di primo grado e si si duole che questi abbia respinto la domanda basandosi esclusivamente sulla ravvisata non credibilità della ricorrente.

II) Erronea applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art., comma 1, lett. d), in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

III) Errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, commi 1, lett. g) e 2 in tema di riconoscimento della cd. protezione internazionale.

IV) Illegittimità del provvedimento gravato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. Il ricorso è inammissibile.

Giova ricordare che “Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.” (Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Va quindi rimarcato che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019) e ciò, nel caso di specie, peraltro non è nemmeno avvenuto.

Nel caso di specie i vizi denunciati non colgono la ratio decidendi in ordine alla pronuncia di non credibilità del narrato, che non è censurata nei modi anzidetti, e risultano proposti in maniera astratta.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA