Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5116 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14770/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Steroclaro s.a.s. di P.S. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Emilia n. 88, presso lo studio dell’avvocato Stefano

Vinti, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Curti giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39 della Commissione tributaria regionale di

Genova, depositata in data 21 aprile 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Liguria in Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) contenente recupero a tassazione di maggior imponibile Iva e Irap per il periodo d’imposta 2000, notificato alla STEROCLARO s.a.s. di P.S. & C.a..

2. Ha rilevato il giudice di appello che mancava la prova della fittizietà delle operazioni oggetto di accertamento nel processo verbale di constatazione, atteso che il complesso sistema di frode ipotizzato dall’Erario era nella specie sfornito di riscontro probatorio, laddove la contribuente aveva documentato l’esistenza dei magazzini e della merce compravenduta; nè era possibile identificare una pregiudizialità penale nella sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, stante la sua natura di accertamento della mera nullità del decreto che disponeva il giudizio.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, resistiti dalla STEROCLARO s.a.s. di P.S. & C. R.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14”, deducendo l’erroneità della sentenza per non aver ritenuto che l’avviso di accertamento oggetto di lite conteneva anche contestazioni nei confronti dei soci della società, siccome riferite a imposte dirette e pertanto il contradittorio andava integrato anche nei loro confronti.

b. Secondo motivo “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), motivazione insufficiente su fatto decisivo e controverso” deducendo l’erroneità della motivazione per aver omesso di considerare il fatto controverso, costituito dall’effettività delle operazioni sottostanti alcune fatture passive e attive della contribuente.

2. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

3. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, sollevata dalla controricorrente. Invero la rituale costituzione della medesima controricorrente nel presente giudizio sana ogni vizio della notificazione del ricorso per cassazione, avendo l’atto raggiunto il suo scopo; deve infatti rilevarsi che l’avvenuta notifica del ricorso al precedente difensore in luogo di quello munito del mandato in fase di appello non è affetta da inesistenza, bensì da nullità, soggetta quindi al meccanismo sanante del raggiungimento dello scopo (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 07/04/2009; Sez. 5, Sentenza n. 9242 del 14/05/2004).

4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815, hanno osservato che nei processi che nascono dall’impugnazione dell’accertamento ai fini ILOR, proposta dalla società, e dall’impugnazione dell’accertamento ai fini IRPEF, proposta dai soci, i fatti in contestazione sono sostanzialmente gli stessi e cioè la legittimità e la fondatezza dell’accertamento del reddito recuperato in capo alla società (atteso che la ricaduta sui singoli soci deriva da una mera operazione aritmetica). Tra i giudizi sussiste pertanto un vincolo di consequenzialità necessaria che determina litisconsorzio necessario tra società e singoli soci.

5. Tale affermazione è stata espressamente estesa quanto a disciplina applicabile anche alle controversie aventi a oggetto l’Irap dalle medesime Sezioni Unite, con sentenze n. 10145 del 20/06/2012 e n. 13452 del 29/05/2017.

6. Nella specie i soci della odierna controricorrente non risultano affatto evocati nel giudizio. Ciò comporta la nullità delle sentenze di merito emesse e la conseguente necessità di rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, affinchè il giudizio venga rinnovato a contraddittorio integro. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate alla CTP della Liguria in Genova, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sovra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; dichiara la nullità dell’intero giudizio e delle relative sentenze di merito e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per la Liguria in Genova, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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