Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5115 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5115
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12440/2012 R.G. proposto da:
M.C.M., in proprio e quale rappresentante della
Associazione Circolo Culturale Due Lune, elettivamente domiciliati
in Roma, via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avvocato Carla
Rizzo, che li rappresenta e difende con l’avv. Fabrizio D.
Mastrangeli, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato –
avverso la sentenza n. 214/1/11 della Commissione tributaria
regionale di Perugia, depositata in data 24 novembre 2011;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio
2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per l’Umbria in Perugia ha confermato il rigetto, già pronunciato in primo grado, del ricorso proposto da M.C.M., in proprio e quale rappresentante della Associazione Circolo Culturale Due Lune, avverso cinque avvisi accertamento relativi alle imposte dovute dall’ente in riferimento agli anni dal 2001 al 2005. Ha rilevato il giudice di appello che le prove acquisite al processo consentivano di affermare che l’attività svolta dall’associazione controricorrente era perfettamente equiparabile a quella delle società commerciali, atteso che nei locali accedevano indiscriminatamente anche non soci che ivi consumavano cibi e bevande durante gli eventi culturali organizzati. Ne conseguiva l’assoggettamento alla tassazione prevista per le società commerciali.
2. Per la cassazione della citata sentenza M.C.M., in proprio e quale rappresentante della Associazione Circolo Culturale Due Lune, ricorre con cinque motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso. L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
3. In data 29 gennaio 2019 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio notificato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, commi 4 e 5 e art. 111, della L. n. 383 del 2000, art. 4, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, e dell’art. 2697 c.c., circa la qualificazione dell’Associazione Circolo Culturale Due Lune e comunque omessa, insufficiente e insanabile motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio” deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’associazione avesse natura commerciale sulla base della mera circostanza di fatto dell’accertata somministrazione di cibi e bevande a terzi, invece assolutamente consentita dalla normativa su richiamata anche agli enti no profit; sotto altro profilo lamenta l’illegittimità della motivazione, che avrebbe apoditticamente accolto le tesi erariali senza confrontarsi con le numerose prove offerte dalla ricorrente a sostegno della natura non commerciale della propria attività.
b. Secondo motivo “Violazione e falsa applicazione della L. 16 dicembre 1991, n. 398 e della L. 6 febbraio 1992, art. 9-bis, in ordine all’obbligo di tenuta delle scritture contabili nonchè del TUIR, artt. 108, 109, comma 4, e art. 111 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in ordine ai costi relativi ai presunti maggiori ricavi accertati e del TUIR, art. 109, in materia di obblighi di versamento iva e mancata valutazione degli stessi tra le componenti negative di reddito anche in considerazione degli artt. 24 e 53 Cost., – Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha negato la deducibilità dei costi sostenuti e delle imposte già versate sul presupposto del rifiuto di esibire la documentazione in fase ispettiva, allorquando l’associazione aveva una contabilità perfettamente conforme al proprio regime fiscale, di cui l’Agenzia delle Entrate doveva tenere conto, anche accedendo al sistema informatico delle dichiarazioni dei redditi, senza peraltro poter invocare le preclusioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, fornendo comunque all’uopo una motivazione carente e contraddittoria.
c. Terzo motivo “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 37, commi 3, 38, 39, 40 e 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51,54 e 55, in materia di accertamenti bancari nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova; Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che le movimentazioni sui conti correnti bancari intestati alla moglie del ricorrente fossero imputabili all’attività dell’associazione.
2. La controricorrente conclude per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Il ricorrente, in uno con l’atto di rinuncia, ha altresì depositato documentazione dalla quale si evince l’avvenuto pagamento da parte del contribuente dell’intera somma risultante all’esito della procedura di definizione agevolata della lite, di talchè va dichiarata la cessione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019