Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5115 del 05/03/2018


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Cassazione civile, sez. I, 05/03/2018, (ud. 08/11/2017, dep.05/03/2018),  n. 5115

Fatto

La Corte d’appello di Salerno con sentenza del 19 novembre 2013, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Deutsche Bank s.p.a. alla restituzione in favore dei correntisti della somma di Euro 67.165,22, addebitata sul conto, oltre interessi legali dal 3 settembre 1993 ed al maggior danno, confermando per il resto la decisione impugnata.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) è incontestata tra le parti la conclusione di un contratto di conto corrente; b) il cliente S.A. ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sia sugli assegni pagati dalla banca, sia sulla richiesta di rilascio del relativo carnet, nè la banca ne ha chiesto la verificazione; c) l’assegno falsamente sottoscritto non crea nessuna obbligazione cartolare o delega di pagamento in capo alla banca trattaria, che dunque nella specie non avrebbe dovuto pagare gli assegni; d) vi fu inadempimento della banca nel verificare la corrispondenza della firma apposta sulla richiesta del carnet degli assegni, avendo il funzionario dichiarato di non avere neppure chiesto il documento di riconoscimento al richiedente; e) fondato invece l’appello in ordine alla rivalutazione, che non può concedersi automaticamente sui debiti di valuta.

Avverso questa sentenza propone ricorso la Deutsche Bank s.p.a., affidato ad un motivo; essa ha, altresì, depositato la memoria.

Resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2712 e 2719 c.c., artt. 116,214,125 e 216 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto disconosciute le sottoscrizioni sugli assegni e sulla richiesta di carnet, nonchè omessa l’istanza di verificazione da parte della banca: mentre, invece, all’udienza del 12 novembre 1997 il difensore di controparte si era meramente “riservato” di formalizzare il disconoscimento delle sottoscrizioni all’esito della produzione degli originali, in seguito ordinata dal giudice, e, tuttavia, mai prodotti, in quanto oggetto di sequestro penale; inoltre, in primo grado era costituito solo S.G., sia pure anche quale rappresentante dei germani, mentre la firma disconosciuta apparteneva ad S.A., il solo dunque a poter operare il disconoscimento.

2. – Il motivo non merita accoglimento, in quanto non considera la natura del giudizio in questione, nè coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

Si verte, nella specie, in un giudizio in cui gli attori hanno dedotto, nell’atto introduttivo, la consegna del carnet di assegni a persona non legittimata e l’emissione degli assegni a firma apocrifa, con addebito corrispondente non dovuto sul conto corrente degli attori medesimi.

Si tratta, pertanto, di un giudizio di disconoscimento delle sottoscrizioni predette in via principale, onde l’assunto ben poteva essere dimostrato con ogni mezzo.

Invero, questa Corte ha già affermato il principio, secondo cui la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione di scrittura privata, che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, può assumere l’iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonchè per sentir accogliere tutte quelle domande che postulino tale accertamento (cfr. Cass. 23 luglio 2014, n. 16777; 18 gennaio 2008, n. 974).

Ed è proprio ciò che la corte del merito ha ritenuto, giudicando provato, con giudizio di fatto in questa sede insindacabile, che quelle sottoscrizioni non fossero riferibili ai correntisti, e che, inoltre, la banca rimase inadempiente ai propri obblighi di diligenza, non identificando la persona cui il carnet di assegni fu consegnato, nè rilevando la palese apocrifia della firma apposta sui titoli.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 complessivi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018

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