Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5115 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5115 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 05/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 3035-2013 proposto da:
SO.G.E.T. S.P.A. – SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE E
TRIBUTI (C.F. 01807790686), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso
l’avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentata e difesa
2014
189

dall’avvocato DELLA ROCCA SERGIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente ■N

contro

1

ALBANO ANGELO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2012 del TRIBUNALE DI
TARANTO – SEDE DISTACCATA DI MANDURIA, depositata il
28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. DELLA ROCCA
che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Il giudizio nasce da un’ingiunzione di pagamento di
contributi associativi emessa dalla Soget spa, per conto
del Consorzio di Difesa della Produzione Intensive di
Taranto (Codita), alla quale il sig. Angelo Albano fece

opposizione, deducendo: la insussistenza e inesigibilità
della pretesa creditoria, stante la cancellazione del
Codita dal Registro delle Imprese; l’inesistenza di un
valido contratto associativo; la nullità dello strumento
utilizzato per l’accertamento del credito.
La Soget si costituì deducendo il proprio difetto di
legittimazione passiva in favore del Consorzio e
l’infondatezza della domanda nel merito, stante la
propria estraneità al rapporto debitorio di cui era parte
l’ente creditore.
Il Giudice di Pace di Manduria accolse l’opposizione,
affermando la nullità dell’ingiunzione in quanto emessa
per conto di un soggetto (il Consorzio) di natura
privatistica e avente ad oggetto un credito associativo e
non un tributo.
La Soget propose appello deducendo, per quanto ancora
interessa, la nullità della sentenza impugnata per
mancata risposta all’eccezione di difetto di
legittimazione passiva e alla richiesta di integrazione
del contraddittorio nei confronti del Consorzio.

3

Il Tribunale di Taranto, con sentenza 28 maggio 2012, lo
ha rigettato, osservando che l’appellante Soget non aveva
formulato istanza di chiamata in causa dell’ente
creditore, la cui cancellazione dal Registro delle

successivi, compresi il mandato alla riscossione, gli
avvisi e le ingiunzioni di pagamento.
Avverso questa sentenza la Soget ricorre per cassazione a
mezzo di quattro motivi. L’intimato non ha svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli
artt. 100, 101, 102, 112 c.p.c. nonché 1173 ss. e 1188
,

c.c. e la nullità della sentenza impugnata per difetto di
legittimazione ad

causam,

in quanto emessa nei soli

Imprese aveva provocato la nullità di tutti gli atti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA