Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5115 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25412/2006 proposto da:

ORDINE DEI MEDICI CHIRIRGHI DI UDINE domiciliato in ROMA, VALE GIULIO

CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUNCHI Franco, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, Via DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE UDINE, PROCURA GENERALE

PRESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, L.P.E.;

– intimati –

avverso la decisione n. 52/2005 della COMM. CENTR. ESERC. PROFESSIONI

SANITARIE di ROMA, emessa l’8/7/2005, depositata il 30/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato FRANCO GIUNCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con decisione n. 52 del 2005, depositata in data 30.5.2006, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in parziale accoglimento del ricorso del Dott. L.P.E. avverso la deliberazione dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Udine, ha irrogato al ricorrente la meno grave sanzione disciplinare della censura, rispetto a quella della sospensione dall’esercizio della professione per un mese disposta dal predetto Ordine in data 27.10.2004.

2.- Avverso la decisione ricorre per cassazione l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Udine affidandosi a tre motivi.

Il Ministero della salute ha depositato controricorso adesivo al ricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Col primo motivo è denunciata violazione di legge (D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 53, 54 e 55) per avere la Commissione centrale erroneamente dichiarato ricevibile il ricorso; col secondo, nullità del procedimento e della decisione per non essere stato il contraddittorio integrato nei confronti del Ministero della sanità (in violazione dell’art. 54, comma 1, del citato D.P.R.); col terzo la decisione è censurata per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, risolventesi in violazione degli artt. 2 e 66 del codice di deontologia medica.

3-. Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Dispone(va) l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) che, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e che, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4.- Nella specie i quesiti di diritto non sono formulati e totalmente difetta l’indicazione di sintesi relativa al terzo motivo.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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