Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5115 del 01/03/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5115 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 17680-2010 proposto da:
DE SALVATORE GAETANO DSLGTN38M03E506E,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso
lo studio dell’avvocato MOCAVERO LAURA MARIA, rappresentato
e difeso dall’avvocato TORTORELLI GIROLAMO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Data pubblicazione: 01/03/2013

avverso il decreto n. 54/2010 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA del 10.12.09, depositato il 14/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

Svolgimento del processo
1. – Con decreto depositato in data 14 gennaio 2010 la Corte di
appello di Potenza, rigettava la domanda di equa riparazione proposta
da De Salvatore Gaetano in relazione alla durata, ritenuta non
ragionevole, di un processo penale a suo carico, iniziato nel luglio
dell’anno 1998 e conclusosi con sentenza della Corte di cassazione in
data 13 maggio 2009.
1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito, rilevato che il
giudizio presupposto doveva considerarsi iniziato in data 25 novembre
2002, in concomitanza della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.,
osservava che la durata complessiva di anni sei e mesi sei doveva
considerarsi ragionevole, in quanto, dovendosi ritenere congruo, sulla
base della durata complessiva standard elaborata dalla CEDU, un
periodo di anni sei per i due gradi di merito e per quello di legittimità,
il successivo semestre appariva giustificato da tre rinvii, specificamente
indicati, ad istanza di parte e del suo difensore..
1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il De Salvatore,
deducendo unico e articolato motivo.
Il Ministero della Giustizia non svolge attività difensiva.
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma
semplificata.
Motivi della decisione
Ric. 2010 n. 17680 sez. M1 – ud. 25-09-2012
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CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2.1 — Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2
della 1. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la corte di merito,

giustizia, giustificato la durata del giudizio presupposto, senza per altro
considerare, quanto ai rinvii, il tempo riferibile a carenze
dell’organizzazione giudiziaria.
2.3 — Il ricorso è in parte infondato, ed in parte inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.., 19 novembre 2009,
n. 24399; Cass., 11 luglio 2006, n. 15750; Cass., 4 novembre 2005, n.
21391) in tema di diritto ad equa riparazione di cui alla L. 24 marzo
2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo va
tenuto conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, alle cui sentenze, riguardanti
l’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU
richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto valore di
precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi
normativi che ne prevedono la diretta vincolatività per il giudice
italiano. Anche in tale prospettiva, l’accertamento della sussistenza dei
presupposti della domanda di equa riparazione – ovvero, la complessità
del caso, il comportamento delle parti e la condotta della autorità – così
come della misura del segmento, all’interno del complessivo arco
temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al
quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa
durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla
sovranità del giudice del merito e può essere sindacato in sede di

Ric. 2010 n. 17680 sez. M1 – ud. 25-09-2012
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mediante un riferimento generico ai parametri adottati dalla Corte di

legittimità solo per i profili attinenti alla motivazione, consentiti
dall’art. 360 c.p.c., n. 5.
Nella specie, il ricorrente (che non ha censurato il profilo inerente alla
decorrenza del giudizio presupposto, per i fini che qui rilevano, dalla

una necessità di valutare in concreto la natura e la complessità del
giudizio, senza allegare alcuna ragione in base alla quale la corte
territoriale avrebbe dovuto discostarsi dai parametri elaborati dalla
CEDU e normalmente applicati dalla giurisprudenza italiana.
(Cass. 2010/8047; Cass. 2010/22408; Cass. 2009/20549).
Quanto al periodo di sei mesi attribuito a comportamento della parte,
la corte territoriale si è conformata al principio secondo cui i
comportamenti delle parti, che abbiano comportato ritardo nella
definizione del giudizio presupposto, non vanno considerati ai fini
della determinazione dei periodi di durata non ragionevole, a meno
che non siano da attribuire a carenze organizzative o strutturali del
sistema giudiziario (Cass., 16 luglio 2012, n. 12161; Cass. 14 marzo
2011, n. 5995). Nel caso di specie, il contenimento di ben tre rinvii
nell’arco complessivo di sei mesi appare congruamente riferito in via
esclusiva al comportamento della parte.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza,
e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione unicamente dei
criteri dettati dal sopravvenuto D.M. 20 luglio 2012, n. 140.

P. Q .M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali relative al giudizio di merito, liquidate in € 300,00, oltre
alle spese prenotate a debito

Ric. 2010 n. 17680 sez. M1 – ud. 25-09-2012
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notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.c.) ha genericamente invocato

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio d lla Sesta Sezione

Civile, in data 25 sett br 2012.

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