Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5114 del 03/03/2011
Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21631/2006 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
211, presso lo studio dell’avvocato ANDRIANI Riccardo, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PISTOIA, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI PISTOIA;
– intimati –
avverso la decisione n. 8/2006 del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, emessa il
6/4/2006, depositata il 04/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
31/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L’arch. M.M. proponeva ricorso, al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine di Pistoia, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento.
Il ricorso veniva respinto (decisione n. 8 del 4 maggio 2006).
Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione con due motivi.
Gli intimati non hanno presentato difese.
2. Il Collegio dispone che sia redatta motivazione semplificata.
3. Con i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, senza i prescritti quesiti di diritto.
Ratione temporis rileva l’art. 366 bis c.p.c.. Tale norma è applicabile anche ai ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La Giurisprudenza della Corte, infatti, ne ha già ritenuto l’applicabilità al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in genere (Cass. S.U. n. 7258 del 2007), oltre che al ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cass. n. 19487 del 2007).
I motivi proposti, sulla base della consolidata giurisprudenza della corte, sono pertanto inammissibili per la mancanza del prescritto quesito di diritto (primo motivo) e per la mancanza del momento di sintesi, necessario quando venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo motivo).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011