Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5113 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5113 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

sul ricorso 7514/2014 proposto da:

c: • 0. 2 c i

Savino Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Emo
n. 144, presso lo studio dell’avvocato Di Matteo Marcello,
rappresentato e difeso dall’avvocato Cataldo Maria Gabriella, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Unipolsai s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza n. 545/2013 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 25/09/2013;

1

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Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 25 settembre 2013, la Corte d’appello di Salerno ha
dichiarato improponibili le domande avanzate da Antonio Savino contro la
Unipol Assicurazioni s.p.a. in tre distinti giudizi da essa riuniti – volti alla

misura di C 16,44, C 18,19 ed C 20,77, avendo egli sopportato tali maggiori
esborsi a titolo di premi assicurativi R.C.A. con riguardo a tre distinte
annualità, per avere la compagnia preso parte ad intese restrittive della
concorrenza – condannandolo, altresì, al pagamento delle spese
processuali.
La corte territoriale ha rilevato pregiudizialmente che, dopo lo
smarrimento dei fascicoli d’ufficio delle tre cause e dopo l’ordine della loro
ricostituzione, era ancora mancante in giudizio la copia dei documenti
prodotti dalle parti, onde era impedita la verifica circa l’esistenza di poteri di
rappresentanza in capo al soggetto costituitosi, nella qualità di procuratore
speciale, per Unipol s.p.a.
Peraltro, la corte del merito ha reputato di poter comunque valutare
l’eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito,
sollevata dalla convenuta: eccezione accolta, avendo essa accertato
trattarsi del medesimo contratto, onde il frazionamento del credito si pone
in contrasto col principio di buona fede e palesa l’abuso del processo.
Avverso questa sentenza propone ricorso il Antonio Savino, affidato a
quattro motivi. Non svolge difese l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente propone avverso la sentenza impugnata quattro motivi
di censura, che possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 cod. proc. civ., in quanto, a

fronte della propria eccezione in limine litis di carenza del potere di
rappresentanza processuale in capo al “procuratore speciale” di controparte,
la convenuta nulla ha controeccepito, omettendo di produrre i documenti
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condanna della società al risarcimento del danno, rispettivamente nella

idonei a giustificare quei poteri; né, pur dopo l’autorizzazione della corte
d’appello per la ricostituzione dei fascicoli smarriti, la compagnia di
assicurazioni ha assolto all’onere sulla stessa gravante: onde la corte
d’appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimati° ad processum
dell’apparente procuratore e la nullità dell’atto di costituzione della
convenuta;

dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dai quali sarebbe stato agevole
rilevare la mancanza di qualsiasi documento idoneo a dimostrare i suddetti
poteri di rappresentanza processuale;
3) violazione degli artt. 75, comma 3, 77, 83, 100, 112 e 125 cod.
proc. civ., con nullità del procedimento, per avere la corte del merito
omesso di verificare la validità della procura ad litem conferita ai difensori
da controparte, in assenza di prova del potere di rappresentanza sostanziale
in capo al predetto procuratore speciale;
4) violazione degli artt. 91, 92, 132 cod. proc. civ., 4, comma 2, 10, 11
d.m. 20 luglio 2012, n. 140, per avere la sentenza impugnata, laddove ha
condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, omesso di
applicare la norma secondo cui il giudice deve tenere conto del valore, della
natura e della complessità della controversia, mentre si trattava di cause
seriali dal valore irrisorio.
2. – I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili, per violazione
dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Va premesso che il ricorrente non impugna la statuizione di
improponibilità della domanda nei confronti di Unipolsai s.p.a.: scopo del
ricorso e, segnatamente, dei primi tre motivi è, invero, solo quello di vedere
cassata la statuizione di condanna alle spese di appello.
La dichiarazione di improponibilità è dunque passata in giudicato.
I motivi di ricorso, da loro canto, sono privi di specificità.
Anche in ipotesi di vizi processuali, infatti, costituisce principio costante
che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,
riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un
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error in

2) omesso esame degli “indici atti” nei fascicoli della convenuta, ai sensi

procedendo,

presuppone che la parte, nel rispetto del principio di

autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti
ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio
processuale, onde consentire alla corte di effettuare, senza compiere
generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter
processuale (e multis, Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; 30 settembre 2015,

Nella specie, il ricorrente non ha affatto chiarito quale fosse l’atto con
cui erano stati conferiti i poteri al procuratore speciale, rimanendo invero
sempre assai vago sulla natura dell’atto da cui il procuratore speciale
derivava i propri poteri e sul tipo di contestazioni svolte.
3. – Il quarto motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha liquidato gli onorari nella misura prevista dai
parametri ex d.m. 20 luglio 2012, n. 140, quantificando le spese nella
somma complessiva di C 1.860,00, oltre accessori. Lo stesso ricorrente
afferma che la corte territoriale ha considerato l’importo dovuto nel suo
“valore medio” della tariffa.
La condanna alle spese di giudizio comminata dal giudice del merito è
espressione dell’ampio potere discrezionale di cui egli è fornito in ogni fase
del processo, potere che come tale è insindacabile, salvo il caso di
manifesta illegittimità, come nel caso in cui fosse, ad esempio, condannata
al pagamento delle spese processuali la parte vincitrice.
Invero, costituisce principio costante che «In tema di liquidazione delle
spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella
vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e
diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del
giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa,
non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di
sindacato in sede di legittimità»

(Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; 11

gennaio 2006, n. 270; 22 giugno 2004, n. 11583).
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
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n. 19410; 10 novembre 2011, n. 23420; 14 gennaio 2010, n. 488).

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.

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