Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5113 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21630/2006 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell’avvocato ANDRIANI

Riccardo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PISTOIA, CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI CONSERVATORI

PISTOIA;

– intimati –

avverso la decisione n. 7/2006 del CONS. NAZ. ARCH. ING. di ROMA,

emessa il 6/4/2006, depositata il 04/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. L’arch. M.M. proponeva ricorso, al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine di Pistoia, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento.

Il ricorso veniva respinto (decisione n. 7 del 4 maggio 2006).

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione con due motivi.

Gli intimati non hanno presentato difese.

2. Il Collegio dispone che sia redatta motivazione semplificata.

3. Con i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, senza i prescritti quesiti di diritto.

Ratione temporis rileva l’art. 366 bis c.p.c.. Tale norma è applicabile anche ai ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La Giurisprudenza della Corte, infatti, ne ha già ritenuto l’applicabilità al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in genere (Cass. S.U. n. 7258 del 2007), oltre che al ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cass. n. 19487 del 2007).

I motivi proposti, sulla base della consolidata giurisprudenza della corte, sono pertanto inammissibili per la mancanza del prescritto quesito di diritto (primo motivo) e per la mancanza del momento di sintesi, necessario quando venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo motivo).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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