Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5112 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21492/2006 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI VIGNA STELLUTI 17 6, presso lo studio dell’avvocato

IANNETTI Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCIARDI PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI PAESAGGISTI E

CONSERVATORI, T.L., G.M.;

– intimati –

avverso la decisione n. 6/2006 del CONS. NAZ. ARCH. ING. di ROMA,

emessa il 6/4/2006, depositata il 04/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato PAOLO RICCIARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. L’arch. P.P., iscritto al relativo albo della Provincia di Alessandria, presentava reclamo al Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, presso il Ministero della giustizia, chiedendo – nella qualità di candidato l’annullamento delle elezioni del Consiglio dell’ordine degli architetti di Sondrio, ovvero la riconvocazione delle stesse per il quadriennio 2005-2009.

Il predetto Consiglio nazionale dichiarava inammissibile il ricorso (decisione 4 maggio 2006).

2. L’arch. P.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale, con due motivi di ricorso, corredati dai prescritti quesiti, prospettando vizi procedurali in ordine allo svolgimento del giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale.

Gli intimati non hanno presentato difese.

3. Le operazioni elettorali che costituiscono oggetto del processo, avviato dal P. innanzi al Consiglio Nazionale e proseguito con il ricorso alla Corte, concernono le elezioni del Consiglio dell’ordine degli Architetti di Sondrio per il quadriennio 2005-2009, come risulta inequivocabilmente dal ricorso.

La Corte ha avuto occasione di affermare in più occasioni (da ultimo Cass. S.U. n. 18047 del 2010; con riferimento specifico ad un Consiglio provinciale dell’ordine degli architetti, Cass. S.U. n. 5804 del 1998) che “La scadenza del mandato elettorale, e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo, comportano il venir meno dell’interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione dell’organismo scaduto, con la conseguenza che, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere”.

In applicazione del suddetto principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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