Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5111 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35560/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3005/01/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso per la rideterminazione della rendita catastale di una unità immobiliare di proprietà della contribuente, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado perchè notificato al domicilio eletto presso il precedente difensore revocato;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e art. 53, comma 2; sostiene la ricorrente che la variazione del domicilio eletto era stata effettuata dalla ricorrente in una memoria depositata nel giudizio di primo grado e, quindi, irritualmente, in violazione della disposizione di cui all’art. 17 cit.;

– il motivo è fondato e va accolto;

– invero, prescindendo dalla valutazione di correttezza della modalità con cui la contribuente aveva effettuato la modifica del domicilio eletto (dapprima presso lo studio del Dott. B.I. e, quindi, presso quello del Dott. M.F.), la CTR non si è attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anzichè in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicchè la stessa è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1798 del 24/01/2018, Rv. 647104 – 01; v. anche Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26615 del 09/11/2017). Trattasi di orientamento giurisprudenziale conforme alla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 14916 del 2016, che ha affermato i seguenti principi di diritto: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”; “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione (ma è lo stesso a dirsi per la notificazione dell’appello) viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”;

– pertanto, nel caso di specie vi sono gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificatorio de quo “giuridicamente esistente”, secondo le indicazioni di cui al primo principio di diritto di cui al sopra citato arresto giurisprudenziale, così come un almeno “minimo” riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore, secondo quanto affermato nel secondo principio di diritto (così, in Cass. n. 1798 del 2018);

– la notifica de qua deve, pertanto, ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” ed in quanto tale rinnovabile;

– ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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