Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5111 del 16/02/2022

Cassazione civile sez. I, 16/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8833-2019 r.g. proposto da:

G.P., (cod. fisc. (OMISSIS)) rappresentato e difeso giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso dall’avvocato Paolo

farci;

– ricorrente –

CONTRO

Ministero dell’interno, (cod. fisc. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

Avverso il decreto del Tribunale di Bari depositato in data

05/02/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 5.2.2019, rigettava il ricorso proposto da G.P., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso G.P. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. S.U., sentenza n. 15177 del 1.6.2021).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica soltanto la data di rilascio (26 febbraio 2019), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “visto per autentica”.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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