Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5111 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5111 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

sul ricorso 22364/2013 proposto da:
Banca Popolare di Ancona S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
di Villa Pepoli n.4, presso lo studio dell’avvocato Coluzzi Alessandro,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Bo.mo.cla. S.r.l.;
– intimata –

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Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 1444/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

Procuratore Generale LUIGI SALVATO che chiede che la Corte rigetti
il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Roma, investita dell’appello proposto dalla
Banca Popolare di Ancona SpA (d’ora in avanti, semplicemente
Popolare di Ancona) nei confronti della Bomocla srl, avente riguardo
all’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Tivoli, ai sensi dell’art. 702bis cod. proc. civ., ha premesso l’impugnabilità della pronuncia ma ha
poi ritenuto inammissibile il gravame, in quanto tardivo.
2. Secondo la Corte territoriale, per quello che interessa, l’ordinanza
resa ex art. 702-bis menzionato, era stata comunicata alle parti 1’11
giugno 2012 ma l’appello, proposto con ricorso – anziché con
citazione – era stato notificato solo il 3 ottobre 2012.
2.1.

Nella specie, l’errore nell’adozione della forma dell’atto

introduttivo del gravame, pur non comportando – per il principio di
conservazione – l’automatica inammissibilità dello stesso, si era
tuttavia tradotto in una inosservanza del termine prescritto, poiché la
notificazione del ricorso era stata eseguita oltre quello di trenta giorni
dalla data di comunicazione dell’ordinanza.
3.Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la
Popolare di Ancona, affidato ad un unico motivo articolato in due
profili di censura.
3.1. La società intimata non ha svolto difese.
2

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

4. Il PG, nella persona del dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi
dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., affinché la Corte respinga il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo profilo dell’unico motivo del ricorso [Violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)] la

sostiene che il gravame andava proposto con atto di citazione anziché
con ricorso.
2.Con il secondo la ricorrente si duole che la Corte territoriale non
abbia fatto prevalere il momento temporale del deposito in cancelleria
del ricorso, anziché quello della notifica dell’atto.
3.1 due profili devono essere trattati congiuntamente e respinti,
perché infondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

3.1. Con una pluralità di pronunce rese con riferimento a diverse
materie sostanziali (elezioni, stranieri, condominio) questa Corte ha
affermato il principio di diritto secondo cui: « L’appello, proposto ex
art. 702 – quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale
(nella specie: di rigetto della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale), deve essere introdotto con citazione e non
con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata.» (Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n.
26326 del 2014; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14502 del 2014).

3.2. Tale principio è stato ribadito anche da Cass. Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 18022 del 2015, secondo cui

«L’appello avverso

l’ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia
elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio
previsto dall’art. 702 quater c.p.c., sicché la tempestività del gravame
erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non
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Banca ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui

solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell’atto alla
controparte nel rispetto del menzionato termine.».
3.3.

Ne è conseguito una sua generalizzazione che lo rende

applicabile anche alla materia de qua, sì che occorre respingere il
ricorso applicando il principio nei termini che seguono:

decisione del tribunale, deve essere introdotto con citazione e non
con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata.
3.4. E,

in tema di delibere condominiali,

«l’appello avverso la

sentenza che abbia deciso sull’impugnazione, avanzata nelle forme
del ricorso (secondo la formulazione dell’art. 1137 c. c. antecedente
alla I. n. 220 del 2012), di una delibera assembleare, va proposto, in
assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione, in
conformità alla regola generale di cui all’art. 342 c.p.c., sicché la
tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica
dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del
giudice “ad quem”.» (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8839
del 2017).
4. Conseguentemente il ricorso va respinto, senza che sia necessario
provvedere sulle spese di lite (non avendo l’intimata svolto attività
difensiva in questa sede), ma con l’accertamento dell’esistenza dei
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM

Respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
4

L’appello, proposto ex art. 702 – quater cod. proc. civ., avverso la

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1asezione civile, il

Il Presidente
Annamaria Ambrosi
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7 novembre 2017.

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