Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5111 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4304/2006 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PADOVA 77, presso lo studio dell’avvocato TOTANI GIANLUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAGNOLI Claudio giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’

Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

GAS SERVICE ABRUZZO ARL, P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n.. 510/2005 del GIUDICE DI PACE di L’AQUILA,

emessa il. 26/5/2004, depositata il 10/09/2005, R.G.N. 38/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che S.M. ricorre per cassazione – affidandosi ad un unico motivo col quale denuncia violazione e falsa applicazione dei principi informatori della materia dell’assicurazione obbligatoria di cui alla L. n. 990 del 1969 – avverso la sentenza n. 510.05 del giudice di pace di L’Aquila che, decidendo secondo equità, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento proposta dalla S. nei confronti della Gas Service Abruzzo s.r.l. e di P. M. (quali proprietaria e conducente della macchina operatrice con targa che, procedendo in retromarcia, aveva urtato il veicolo dell’attrice) e l’ha rigettata nei confronti dell’assicuratrice Axa Assicurazioni s.p.a. sul rilievo che il fatto era avvenuto su area privata;

che resiste con controricorso la Axa Assicurazioni.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che non è controverso tra le parti che l’area dove è avvenuto il fatto fosse utilizzata per la distribuzione di carburanti;

che il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto della L. n. 990 del 1969, legge, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorchè di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., nn. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009), come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti;

che quello appena esposto è un principio informatore della materia dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, sicchè ne è denunciabile la violazione con ricorso per cassazione anche avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità;

che da tale principio – che va anche in quest’occasione ribadito – il giudice di pace s’è discostato laddove ha sostenuto il contrario, in particolare enunciando i principi affermati da Cass., nn. 1561/1998 e 7682/2000;

che la prima delle due sentenze citate dal giudice di pace non è difforme dall’orientamento sopra indicato (come chiaramente risulta dalla lettura della motivazione), mentre la seconda (cui adde, ex coeteris, Cass., nn. 258/08 e 8058/90) è impropriamente richiamata, in quanto attinente alla precedenza che compete a chi circoli su strada rispetto a chi vi si immetta provenendo da luogo “non soggetto a pubblico passaggio” e debba per questo dare la precedenza a chi circoli sulla strada (ai sensi dell’art. 105, previgente C.d.S., comma 3, la cui formulazione è identica a quella dell’art. 145 nuoco C.d.S., comma 5, di cui al D.Lgs. n. 383 del 1992);

che i concetti di (a) luogo “non soggetto a pubblico passaggio” ai fini della regolazione dell’obbligo di dare la precedenza stabilito dal codice della strada a favore di chi circoli sulla strada e quello di (b) area equiparata a strada pubblica ai fini dell’applicabilità della legge sull’assicurazione obbligatoria, non sono necessariamente coincidenti in relazione agli scopi perseguiti dai due diversi plessi normativi, essendo il primo volto a porre le regole della circolazione ed il secondo a garantire il risarcimento al danneggiato;

che la sentenza va, dunque cassata con rinvio allo stesso giudice di pace, che deciderà nel rispetto dell’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di L’Aquila.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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