Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 511 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. un., 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11210/2010 proposto da:

IMPRESA PATTI PIETRO IGNAZIO e FIORE S.N.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato

ERRANTE MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI BENEDETTO

Giovanni, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso

Io studio dell’avvocato CASAGNI FEDERICA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILLITTERI Concetta, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1488/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

uditi gli avvocati Enrico CADELC per delega dell’avvocato Giovanni Di

Benedetto, Concetta PILLITTERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Impresa Patti Pietro Ignazio e Fiore s.n.c. propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di pagamento del compenso revisionale per l’anno 1965, avanzata dall’odierna ricorrente quale aggiudicataria della gara di appalto indetta dalla Provincia di Palermo per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali dei comuni delle Madonie.

La Provincia Regionale di Palermo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la ricorrente censura la pronuncia declinatoria di giurisdizione – fondata sul disposto della L.R. n. 22 del 1964 – sul rilievo che il giudicante non avrebbe considerato che l’amministrazione aveva già esercitato il potere discrezionale a lei spettante, riconoscendo il compenso revisionale per gli anni 1963 e 1964, cosicchè la posizione giuridica di essa impresa sarebbe divenuta di diritto soggettivo.

1.1.- Il mezzo è infondato.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di revisione dei prezzi di appalto di opera pubblica, la L.R. Siciliana n. 22 del 1964, art. 1, e successive modifiche, nel prevedere le modalità di determinazione e calcolo con cui la regione e gli altri enti provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi, non dispone che tale revisione sia senz’altro dovuta, sicchè, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Sicilia, la posizione dell’appaltatore, mentre ha natura di mero interesse legittimo – tutelabile davanti al giudice amministrativo – fino a quando l’Amministrazione appaltante non abbia esercitato il potere discrezionale di accordare detta revisione, assume consistenza di diritto soggettivo – e può, quindi, essere fatta valere davanti al giudice ordinario – solo quando sia intervenuto detto riconoscimento e residui controversia solo sul “quantum” del credito, restando ininfluente, ai fini della giurisdizione, la sussistenza di un’eventuale clausola contrattuale che vincoli l’amministrazione al riconoscimento della revisione, poichè – non essendo consentite, nel vigore della L. n. 37 del 1973, deroghe pattizie – la nullità della clausola (sulla cui validità avrà cognizione, in via incidentale, il giudice amministrativo) impedisce il consolidarsi di una posizione di diritto soggettivo in capo all’appaltatore (10968/08).

Assume il ricorrente – che non contesta l’esattezza di tale interpretazione di essere titolare di una posizione di diritto soggettivo in conseguenza del riconoscimento, da parte della Provincia, del diritto alla revisione prezzi per gli anni 1963 e 1964. Tale assunto non può peraltro essere condiviso, essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che la posizione del privato acquista consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l’amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione (Cass. 4873/98) e che nessuna implicita statuizione al riguardo è ravvisabile nei provvedimenti adottati per annualità diverse, ancorchè anteriori.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della società al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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