Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5109 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 26/09/2016, dep.28/02/2017),  n. 5109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23465-2011 proposto da:

BOUTIQUE MONICA SRL in persona dell’Amm.re e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI, AGENZIA DELLE

ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2011 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 8 del 21 febbraio 2011 la Commissione tributaria regionale della Puglia accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riformava la sentenza di primo grado che, su ricorso proposto dalla Boutique Monica s.r.l., aveva annullato l’avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA, IRAP ed IRES, relativamente all’anno di imposta 2004, risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993.

La Commissione di appello rilevava che i giudici di primo grado, che avevano annullato l’atto impositivo per motivi formali (mancanza del nominativo del responsabile del procedimento, del timbro e del nominativo del funzionario delegato alla firma), erano stati fuorviati dalla contribuente che aveva allegato al ricorso una copia fotostatica dell’avviso di accertamento non autenticata, mancante dei suddetti requisiti, presenti invece su quello notificato. Constatata, quindi, la legittimità formale del provvedimento, confermavano l’atto impositivo ritenendo legittimo l’avviso di accertamento motivato sul solo rilievo della non congruità dei ricavi risultante dall’applicazione dello studio di settore in quanto la contribuente non aveva aderito all’invito al contraddittorio.

Avverso detta statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Non vi è replica dell’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 32 e art. 161 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che. nonostante la regolare costituzione in giudizio mediante deposito di controdeduzioni all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, non aveva potuto partecipare al giudizio di secondo grado in quanto non aveva ricevuto la comunicazione di avviso di trattazione, che la segreteria della Commissione adita aveva inviato al difensore costituito ad un indirizzo (viale Giuseppe Di Vittorio, n. 55) diverso da quello (via Salvemini n. 69) risultante dagli atti di causa (notifica dell’atto di appello e controdeduzioni), cui era seguita la restituzione del plico alla segreteria con la dicitura – trasferito – e la comunicazione dell’avviso presso la stessa segreteria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3.

2. L’esame del fascicolo processuale ha confermato quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine al luogo di avvenuta comunicazione dell’avviso di trattazione della controversia ed alle conseguenze che ne sono derivate sul piano processuale, in particolare la celebrazione dell’udienza di trattazione della causa senza la partecipazione della società appellata, regolarmente costituita in giudizio.

3. Ne consegue che il motivo di ricorso va accolto in ossequio al consolidato e condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui la comunicazione della data dell’udienza ai sensi della L. n. 546 del 1992, art. 61, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. (Cass. n. 11229 del 2000; n. 23607 del 2012; n. 11487 del 2013; n. 1786 del 2016) e che “in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli” (Cass. S.U. n. 13654 del 2011).

Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, in diversa composizione, provvederà aL rinnovo del giudizio e alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata dichiarandone la nullità e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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