Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5109 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11002-2020 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5237/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. O.V., nato in Nigeria, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Venezia, rigettando l’impugnazione, ha confermato l’ordinanza del locale tribunale che ne aveva disatteso la richiesta di protezione sussidiaria e di riconoscimento di un permesso per gravi ragioni umanitarie e con essa il giudizio, espresso dal primo giudice, di non credibilità del racconto e di insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alle misure richieste.

Il Ministero dell’interno e rimasto intimato.

2. Nel racconto reso il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese perchè dopo l’uccisione violenta dei propri zii – presso i quali era andato a vivere e lavorare perchè stando bene economicamente costoro lo avrebbero potuto aiutare – e quella della propria più stretta famiglia, presso la quale era ritornato dopo l’uccisione dei primi, dopo essere stato colpito ripetutamente e reso moribondo da un gruppo di persone di cui temeva le rivendicazioni sulle proprietà dei genitori, raggiungeva, con l’aiuto del parroco di una chiesa cattolica dei luoghi, un altro villaggio, (OMISSIS), presso cui si trovava un suo amico anche da lì, subito un attentato al mercato per l’esplosione di una bomba, spaventato, decideva di spostarsi con l’amico) verso la Libia da cui fuggiva, dopo essere stato arrestato e detenuto, in Italia.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: per avere la corte di appello di Venezia violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori, nonchè per avere omesso l’esame di un fatto decisivo”.

Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la ratio, autonoma e capace di sostenere l’assunta decisione, della sentenza impugnata (Cass. n. 19989 del 10/08/2017; punto n. 5 motivazione là dove la corte di merito esclude che la vicenda narrata sia inquadrabile in una forma di protezione internazionale e perchè manca di tempestiva allegazione sulle condizioni del Paese di origine con riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 17185 del 14/08/2020; Cass. n. 2355 del 03/02/2020), nella necessità che le evidenze fattuali dirette a sostenere il rischio per il rimpatrio in ragione. Delle condizioni dei Paese di origine rispondano ad una allegazione di parte.

4. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) in relazione all’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 118 disp. att. c.p.c. – della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento, il tutto in relazione all’art. 115 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: per avere la Corte di appello omesso di applicare l’art. 14, lett. b) e c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente”.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi (la Corte di appello ha ritenuto i fatti narrati non sussumibili nella protezione sussidiaria: vd. Cass. n. 19989 del 10/08/2017) è generico e manifestamente infondato avendo la Corte di merito escluso l’esistenza dell’ipotesi ex art. 14, lett. c), per scrutinio di fonti aggiornate (EASO COI 2018 sulla Nigeria).

5. Il terzo motivo con cui si deduce “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 29, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, comma 3 bis; per non avere il collegio valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita del ricorrente allegata in giudizio, nonchè per avere omesso l’esame di un fatto decisivo” è inammissibile per mancata allegazione sulle condizioni di vulnerabilità nell’orientamento costante espresso sul punto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte di cassazione.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020) o di transito (Cass. n. 28781 del 16/12/2020).

6. Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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