Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5109 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34482-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

O.PRE. MECCANICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, B.C., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Massimo GARZILLI, ed

elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 106,

presso lo studio legale dell’avv. Paola M. A. VACCARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3713/03/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento conseguenti all’omesso versamento dell’IRAP dovuta dalla società contribuente per gli anni d’imposta 2011 e 2012, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva l’eccezione della contribuente di inammissibilità dell’appello agenziale perchè tardivamente proposto.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, sostenendo che il ricorso d’appello era stato spedito per la notificazione in data 19/05/2017 e quindi tempestivamente, posto che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, notificata in data 23/03/2017, andava a scadere il 22/05/2017.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, sostenendo che il termine di impugnazione era nella specie sospeso fino al 30/09/2017.

Tale ultimo motivo, che va esaminato preliminarmente in quanto dotato di decisività, è manifestamente fondato e va accolto alla stregua del principio secondo cui “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dall’art. 11 cit., comma 9, opera automaticamente, purchè la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017)” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019, Rv. 654139).

Orbene, nella specie è incontestabile che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, notificata in data 23/03/2017, andasse a scadere in data 22/05/2017, ovvero nella forbice temporale (dal 24/02/2017 al 30/09/2017) di cui all’art. 10 cit., comma 9.

La tesi sostenuta dalla controricorrente, secondo cui nella specie l’amministrazione finanziaria aveva omesso di indicare quegli elementi necessari per consentire di ritenere che la lite rientrasse tra quelle definibili ai sensi dell’art. 11 cit., comma 3, è infondata.

Al riguardo deve ricordarsi che ai sensi della citata disposizione sono definibili “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio” (comma 1), “il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva” (comma 3).

Orbene, nella specie, se da un lato è indubitabile che l’Agenzia delle entrate è parte del giudizio, dall’altra deve osservarsi che è la stessa controricorrente a sostenere che il giudizio è stato introdotto “con ricorso del 29 gennaio 2016” (controricorso, pag. 2), ovvero entro la data del 24/04/2017, di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017 cit..

A ciò aggiungasi che nel ricorso (pagg. 1 e 2) la difesa erariale ha dedotto, senza essere stata contraddetta, che le due cartelle di pagamento impugnate erano “relative ad omesso versamento del saldo Irap, rispettivamente per l’anno 2011 e per l’anno 2012”; il che esclude che la lite rientri tra quelle non definibili ai sensi dell’art. 11 cit., comma 4.

E tanto è sufficiente per far ritenere, quindi, che la controversia rientri tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 10, comma 1.

Ne consegue che va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all’esame delle questioni di merito poste nel giudizio e rimaste assorbite, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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