Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5108 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/01/2020, dep. 25/02/2021), n.5108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11000-2020 proposto da:

E.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 523/2020 cronol. del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 21/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALEA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E.I., nato in Nigeria, nell’Edo State, ricorre con sei motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione – ritenuta l’inattendibilità del racconto reso e l’insussistenza dei presupposti di legge volti a legittimarne l’ingresso alle forme d, protezione invocate – avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale aveva a sua volta disatteso la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto la non credibilità del racconto del richiedente, nella non coerenza di elimino riferito davanti alla commissione e delle dichiarazioni rese al tribunale, e l’insussistenza delle richieste forme di protezione internazionale per essersi egli allontanato dal proprio Paese per sfuggire alla vendetta di un grippo criminale, ancora, poi, in difetto nel Paese di origine, nido State, di situazioni tali da integrare un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata.

Infine ha denegato anche il permesso per motivi umanitari poichè non ricorrevano i gravi motivi per la concessione, in difetto di rilevanti situazioni di vulnerabilità di impedimento all’esercizio di diritti umani inalienabili nel paese di rimpatrio e di integrazione sociale in Italia. Il tribunale ha ritenuto infatti che in tal senso non valesse l’intervenuta conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato ormai scaduto; veniva escluso il rilievo della prodotta documentazione psicologica.

2. Nel racconto reso in sede amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese dopo essere stato accusato, ingiustamente, di aver ucciso un ragazzo appartenente al gruppo “(OMISSIS)” ed aver subito dai suoi appartenenti la distruzione della propria casa.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione di legge D.Lgs. n. 23 del 2008, artt. 4, 28 e 32, in relazione agli artt. 24,97 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione di legge per omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Come da produzioni in atti, l’audizione dell’istante davanti alla competente commissione territoriale era intervenuta ii 18 maggio 2018 là dove invece il decreto di rigetto era stato pronunciato in precedenza, l’11 maggio 2018.

Il motivo presenta profili di manifesta infondatezza e di inammissibilità.

Il decreto del tribunale dà conto che l’audizione del richiedente nella fase amministrativa, i cui esiti sono stati valutati nella formulazione del giudizio di incoerenza rispetto a quanto narrato nella successiva fase giurisdizionale che è espressamente indicato come reso il giorno 11 maggio 9018.

Il decreto fa poi riferimento ad una ulteriore audizione in sede amministrativa, in cui sono state rese dichiarazioni “rettificate”, quella intervenuta il giorno 18 maggio 2018 (p. 3 decreto), per formulare, quindi, a conforto delle raggiunte conclusioni una ulteriore valutazione u cita del racconto nel raffronto tra queste ultime e quelle rese in sede giurisdizionale davanti al tribunale all’udienza del giorno 11 ottobre. 2019.

Il motivo, assumendo l’unicità delle dichiarazioni e contestando il giudizio di incoerenza formulato dal tribunale, non si confronta compiutamente con la ratio decidendi del decreto e neppure con il fatto ivi rappresentato proponendo una diversa ed inammissibile rappresentazione di quest’ultimo.

4. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la “Violazione di legge D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed art. 2 e L. L. 28 febbraio 1990, n. 39, art. 1 e succ. modificazioni nonchè art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 231 del 2008, art. 8 e 32 ed art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione di legge omesso esame fatto decisivo ometto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”, con riferimento alla durata dell’audizione di appena 35 minuti ed alla condizione di analfabetismo dell’istante; il tribunale non aveva tenuto conto che gli atti di persecuzione possono venire anche dalla popolazione locale là dove lo Stato non possa voglia fornire protezione; il tribunale non aveva correttamente formulato il giudizio di inattendibilita del racconto del richiedente.

Il motivo è inammissibile perchè propone una alternativa ed inammissibile lettura del fatto censurando in modo non concludente la motivazione impugnata in punto di non credibilità del racconto (ex multis; Cass. n. 344-6 del 27/12/2019) e ferma la non credibilità del racconto, per l’effetto fa poi valere un irrilevante e diverso atteggiarsi delle circostanze narrate in ordine alla configurabilità del rischio di rimpatrio nella sussistenza della incapacità dell’organizzazione statuale a fornire protezione rispetto ad un fenomeno privato quale è quello delle sette in Nigeria.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, DIR CEE n. 115 del 2008, art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Il tribunale aveva identificato la protezione umanitaria nella previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, svuotando di significato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi (Ndr: Testo originale non comprensibile) da leggersi in correlazione con l’art. 10 Cost. e l’art. 3 CEDU: nella possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.

Il motivo è inammissibile perchè alla non credibilità del racconto si frappone l’impossibilità di una diversa qualificazione del fatto sub specie della protezione umanitaria per le ipotesi previste dalla Costituzione e dai principi CEDU. Il fatto che si vorrebbe rilevante ai fini della decisione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è infatti il rischio riferito in sede di racconto alla propria sicurezza e libertà personale con la violazione dei diritti umani fondamentali che non è stato come tale omesso dal tribunale, nella ritenuta non credibilità del racconto.

Sulla indicata premessa è poi non rilevante la deduzione operata in ricorso circa la mancata valorizzazione di fatti che, affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, possono essere censurati nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass. n. 26764 del 21/10/2019).

6. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione di legge per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Non era stata riconosciuta la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. a) e b). Alle minacce di morte subite ed ai metodi violenti utilizzati dalla “(OMISSIS)” si accompagnava l’assenza di ogni tutela da parte delle autorità della Nigeria. Il motivo è inammissibile perchè in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento o istruttorio officioso, applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (da ultimo, Cass. n. 10286 del 29/05/2020, prima parte).

Quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sull’esclusione nell’Edo State di violenza indiscriminata per gli eccidi dei pastori l’ulani nella avvenuta applicazione in materia da parte del tribunale dei principi affermati da questa Corte di cassazione in punto di violenza indiscriminata (Cass. n. 18306 del (12/07/2019: Cass. n. 15317 del 17/07/2020), vale anche il rilievo della novità della questione dedotta nel ricorso per cassazione, nella indimostrata sottoposizione al tribunale dell’indicato diverso fatto di violenza (Cass. n. 32804 del 13/12/19).

7. Con il quinto motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e della Direttiva CEE 16.12.2008, n. 115, art. 6, comma 4, art. 360 c.p.c., n. 5).

Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).

Il motivo è inammissibile nella inattendibilità del racconto a cui si accompagna la non necessità di ogni approfondimento istruttorio al fine di dedurre, dalle dichiarazioni rese, l’esistenza di altre ipotesi di protezione internazionale (Cass. n. 10286 del 29/05/2020, prima parte).

8. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e dell’art. art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Il tribunale aveva escluso che il ricorrente versasse in una situazione di vulnerabilità come se le minacce della setta (OMISSIS) non costituissero di per sè causa giustificativa della protezione oltre al rischio di subire una detenzione per strutture in cui venivano attuati trattamenti inumani e degradanti.

Il tribunale non aveva tenuto conto della giovane età del richiedente, del suo stato di analfabeta e non aveva comparato il contesto in cui adesso egli viveva e quello di provenienza senza tenere conto altresì del fatto che in 26 Stati della Nigeria si era diffusa una epidemia di febbre “(OMISSIS)” nel 2020 che nel solo Edo State aveva mietuto 167 vittime ed altre epidemie, tra le quali quella del (MYR) 19, il tutto con le conseguenze presso la popolaz.one locale dovute anche al livello, molto carente, del sistema sanitario nigeriano. Il motivi è inammissibile perchè muove dalla attendibilità del racconto invece esclusa dal tribunale e consiste in una non consentita rivalutazione del merito della controversia (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019), facendo altresì valere evidenze fattuali nuove (febbri ed epidemie) e come tali inammissibili nel giudizio di legittimità (Cass. n. 32804 del 13/12/2(

8. Il ricorso e in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà arto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte nei te dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA