Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5108 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34216/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Salvatore PETILLO, presso il cui

studio legale sito in Roma, alla via F. Ozanam, n. 69, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2689/11/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento delle somme portate da una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IRAP ed IRPEF dovuta da I.G. per l’anno d’imposta 1999, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che il credito vantato dall’amministrazione finanziaria fosse soggetto a termine prescrizionale quinquennale, nel caso in esame irrimediabilmente decorso;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., nonchè della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618 e 623, per avere la CTR errato nel ritenere quinquennale il termine di prescrizione del credito per IRPEF ed IRAP vantato dall’amministrazione finanziaria, male interpretando il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016;

– il motivo è fondato in quanto il Supremo consesso di questa Corte ha affermato, nella sopra citata sentenza (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irrettrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha male interpretato tale principio erroneamente ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale H credito per l’IRPEF e l’IRAP, ancorchè per tali imposte non sia previsto un diverso e minore termine prescrizionale (al riguardo, con riferimento all’IRAP, cfr. Cass. n. 1543 del 2018; più recentemente Cass. n. 8256 del 2019, non massimata);

– nel caso di specie, inoltre, opera la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623, così come modificato dal D.L. n. 16 del 2014, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68 del 2014, che, in materia di estinzione mediante pagamento dei soli tributi, con esclusione di interessi e sanzioni, relativi ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013” (comma 618), prevede che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618, resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”; ne consegue che il termine prescrizionale intercorso tra la data di notifica della cartella di pagamento (01/04/2004) e quella dell’intimazione (14/07/2014) è rimasto sospeso dal giorno 1/01/2014, data di entrata in vigore della citata legge, fino al 15 giugno 2014;

– quanto detto comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che riesaminerà la vicenda alla stregua dei suesposti principi e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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