Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5108 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5108 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9467/2014 R.G., proposto da:
Antonietta Petrolo, rappresentata e difesa, giusta mandato steso M calce al

ricorso, dagli Avv.ti Luca Frumento e Mario Contaldi, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo. alla via G.P. da Palestrira n. 63 in
Roma;
— ricorrente —
contro

Banca Popolare Commercio e Industria Spa,

in persona ce! legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv.to Luca Zitiello,
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla via
Nazionale n. 204 in Roma;

Data pubblicazione: 05/03/2018

— controrieorrente

avverso la sentenza n. 6126 del Tribunale di Milano, dep. il 3.5.2013, e
provvedimento di inammissibilità ex artt. 348bis e 348ter, cod. proc. eiv.,
pronunciato dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza deposi tata il 29
gennaio 2014;
ascoltata la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2017. dal

lette le memorie depositate, ai sensi dell’ art. 380bis cod. proc. civ., dalla
ricorrente e dalla controricorrente;
osserva:

FATTI DI CAUSA
l’odierna ricorrente adiva il Tribunale di Milano riferendo di esercitare la
professione di domestica e di avere investito, nel corso di circa un decennio,
tutto il suo patrimonio (E 1.205.000,00) in obbligazioni della General Motors
che, al termine del periodo, avevano perso quasi tutto il loro alore. La
ricorrente domandava l’annullamento o la risoluzione per inadempirnento dei
due contratti quadro stipulati con l’intermediario, nonché del contratto di
consulenza e di tutti i contratti di acquisto di valori mobiliari conclusi con la
controricorrente, e comunque il risarcimento del danno. Sosteneva
l’investitrice che gli acquisti le erano stati proposti dai dipendenti della banca,
senza però fornirle adeguate informazioni. Spiegava, inoltre, che per diversi
anni il rapporto era stato retto da un contratto di negoziazione (contratto
quadro), mentre gli ultimi acquisti erano stati effettuati a seguito della stipula
di un contratto di consulenza finanziaria.
Nel corso del primo grado del giudizio erano acquisiti documenti ed erano
raccolte le deposizioni di una pluralità di testimoni, indicati da entrambe le
parti.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda dell’investitrice. Rilevava,
innanzitutto, che i primi tre ordini d’acquisto erano disciplinati dalla Del.
Consob n. 11522 del 1998, mentre le altre nove operazioni di investimento

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Consigliere Paolo Di Marzio;

ricadevano nel vigore della Del. Consob n. 16190 del 2007 (le ultime cinque
operazioni di acquisto erano state effettuate essendo vigente il centrano di
consulenza). Analizzati gli atti, il giudice riteneva che fosse stata fornita
all’acquirente una informazione legalmente corretta ed adeguata. Valutava
peraltro affidabili le testimonianze rese dai dipendenti della Banca, mentre
stimava di non poter riconoscere uguale rilievo a quelle rese dai familiari della

La Corte «Appello di Milano, all’esito di accurato esame degli atti di causa,
riteneva che l’impugnativa proposta da Antonietta Petrolo non p -esentasse

alcuna ragionevole possibilità di accoglimento e pertanto, sussistendone i

requisiti di legge”, dichiarava l’inammissibilità del ricorso.
Ha proposto ricorso per cassazione Antonietta Petrolo, affidandosi a cinque
motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare Commercio e Industria
Spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto per la violazior e o falsa

applicazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 28, comma 1, Reg. Consob n.
11522/98, la ricorrente censura la decisione di merito in relazione alle prime
tre operazioni di acquisto di titoli mobiliari, effettuate dal giugno 2005
all’ottobre 2007, sul fondamento di un contratto quadro, con relativo
questionario informativo, stipulato nell’anno 2000. L’impugnante afferma che,
se la normativa all’epoca vigente permetteva al cliente di rifiutarsi di rendere
informazioni in sede di stipula del contratto di negoziazione, non era però
consentito alla Banca raccogliere informazioni parziali, acquisendole in
materia di esperienza nell’investimento ed obiettivi del cliente, ed ecettando
poi il rifiuto del cliente di fornirne altre, in tema di situazione patrimoniale e
capacità reddituale. Inoltre, la ricorrente contesta la violazione delle regole di
condotta da parte dell’intermediario, per aver dato corso agli ordini di acquisto

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ricorrente, che presentavano imprecisioni e contraddizioni.

sebbene non avesse provveduto a rinnovare alla cliente la richiesta di
informazioni sul proprio profilo di investitore.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto per la violazione o falsa
applicazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, nonché
dell’art. 1341 cod. civ., la ricorrente critica, ancora in relazione alle prime tre

dell’intermediario dei motivi della inadeguatezza, che pur era stata riconosciuta
dalla stessa Banca.

1.3. – Con il terzo motivo, proposto per la violazione o falsa applicazione
dell’art. 1, comma 5, lett. t), TUF, dell’art. 21 TUF, e degli artt. artt. 39 e 40
Reg. Consob n. 16190 del 2007, la ricorrente censura che quando sono stati
stipulati i successivi quattro ordini di acquisto (dal 22.1.1998 al 22.7.2008;
1’11.9.2008 venne poi stipulato un contratto formale di consulenza) già vigeva
con l’intermediario, in realtà, un rapporto di consulenza -di fatto”, ed in
conseguenza la Banca non poteva limitarsi ad una valutazione di
“appropriatezza” degli ordini.

1.4. – Con il quarto motivo di ricorso, proposto per la violazione o falsa
applicazione dell’art. 21, comma 1. TUF, e degli artt. 41 e 42 Reg. (2onsob n.
16190 del 2007, Petrolo Antonietta critica che, seppure non fosse stato vigente
un rapporto di consulenza, la Banca ha comunque mostrato la sua negligenza
nel non aver effettuato neppure le valutazioni di “appropriatezza” dei titoli
mobiliari.

1.5. – Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione o falsa
applicazione dell’art. 21, comma 1. TUF. e dell’art. 40, Reg. Consob n. 16190
del 2007, in relazione agli ultimi cinque ordini di acquisto (9-13). impartiti
quando era pacificamente vigente anche un rapporto di consulenza, nonostante
la valutazione di inadeguatezza dell’investimento.
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operazioni di acquisto di azioni General Motors, la omessa indicazione da parte

Pare opportuno premettere, prima di esaminare ciascuno dei motivi di ricorso,
che la ricorrente, pur proponendo le sue contestazioni sotto il profilo della
violazione di legge, introduce in realtà quesiti che domandano anche una
rivalutazione di merito del materiale probatorio raccolto. Le sue critiche,
pertanto, sono in parte inammissibili mentre, per la parte rimanente, devono

2.1. — Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta che la
normativa vigente consentiva al cliente di non rendere informazioni sulle
proprie conoscenze in materia di investimento in titoli mobiliari ed aspettative,
ma non permetteva alla Banca di ricevere informazioni -parziali – e consentire
ugualmente al cliente di svolgere attività di compravendita immobiliare. Il
motivo di ricorso appare in parte inammissibile, e per la parte rimanente deve
stimarsi infondato. La odierna ricorrente afferma che la questione sarebbe stata
sollevata innanzi al Tribunale, ma non dice come, dove e quando. In un
giudizio di natura impugnatoria, quale è quello di legittimità, è specifico onere
della parte ricorrente indicare dettagliatamente quando le proprie domande e
contestazioni siano state proposte, segnalando anche le formule con le quali
sono state introdotte, e non mancando di evidenziare mediante quali atti
processuali siano state diligentemente coltivate, in modo da consentire il
controllo della regolarità e tempestività di ogni istanza.
Non solo. La suggestiva tesi proposta dalla ricorrente appare comunque
infondata. La Petrolo non pone in discussione che la normativa vigente
consentisse al cliente di negare all’intermediario le informazioni sul proprio
profilo soggettivo di investitore, che pure la Banca le aveva richiesto, ma
afferma che l’intermediario non avrebbe dovuto accettare informazioni
parziali. In ogni caso, secondo la ricorrente, l’intermediario non avrebbe
dovuto consentirle di operare sul mercato mobiliare sul fondamento di
informazioni rese in forma solo parziale. Questa tesi non trova riscontro nel
testo normativo e, invero, neppure in una valutazione logica Se è consentito
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valutarsi infondate, per le ragioni che si procede ad esporre.

all’intermediario porre in essere attività di compravendita mobiliare persino in
favore di quell’investitore che abbia negato ogni informazione circa il proprio
profilo soggettivo, a maggior ragione l’intermediario poteva consentire
l’attività di investimento ad un cliente che conosceva meglio, per avere lo
stesso fornito informazioni circa il proprio profilo soggettivo, seppur parziali.
Nel medesimo motivo di ricorso, la impugnante contesta pure la violazione

provveduto all’aggiornamento delle informazioni del contratto di investimento
per otto anni. In realtà la normativa citata non prevedeva un termine entro cui
dovesse procedersi all’aggiornamento, e questa corretta osservazione del
giudice del merito neppure è stata fatta oggetto di specifica critica da parte
della ricorrente.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

2.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente censura la omessa indicazione, da
parte della controricorrente, dei motivi della inadeguatezza delle prime tre
operazioni di acquisto di azioni Generai Motors, evidenziando che il vizio della
compravendita era stato riconosciuto dalla stessa Banca.
Invero la formula indicata dall’intermediaria sul modulo sottoscritto
dall’investitrice: -ordine non adeguato per oggetto-dimensioni”. appare idonea
ad assolvere l’obbligo di legge di richiamare l’attenzione dell’investitore sulle
ragioni di inadeguatezza soggettiva della disposizione d’acquisto (cfì -. Cass. n.
11578 del 2016).
La

ricorrente

propone

l’argomento

anche

che

l’avvertimento

dell’inadeguatezza si risolve in una -clausola” contrattuale che avrebbe dovuto
essere sottoscritta separatamente, ma questa previsione non emerge dalla
normativa vigente, e non appare desumibile in via interpretativa. Come già
osservato dal giudice del merito, del resto, gli ordini in questione avrebbero
anche potuto, in base alla normativa temporalmente applicabile, non essere
disposti per iscritto, ed anche questo induce ad escludere che sussistesse
l’obbligo di approvazione separata di determinate clausole contrattuali.
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dell’art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), per non avere l’intermediario

Non risultando integrate le contestate violazioni di legge, il motivo di ricorso
deve essere pertanto rigettato.

2.3. — Con il terzo motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata perché,
quando sono stati stipulati i quattro ordini di acquisto successivi ai primi tre
(fino all’11.9.2008, quando venne stipulato un contratto formale di consulenza)

appropriatezza – degli ordini, da parte dell’intermediario, non risultava perciò

sufficiente. Evidenzia l’impugnante, in proposito, che i dipendenti della Banca
le avevano reso vari “suggerimenti”, atti che sarebbero propri dell’attività di
consulenza. Occorre preliminarmente osservare che l’interpretazione del
contratto compete al giudice del merito, e che la sua valutazione non può
essere censurata in sede di legittimità quando sia congruamente motivata. Non
solo, anche in questo caso la ricorrente non ha adempiuto all’onere di
dettagliata indicazione di quando la contestazione sia stata proposta e con
quale formula, e neppure ha provveduto ad indicare specificamente gli atti di
causa nei quali la contestazione è stata diligentemente coltivata. Tanto
premesso, il fatto che i dipendenti della Banca forniscano informazioni in
ordine alla natura dei titoli mobiliari suscettibili di acquisto, nonché circa la
rischiosità di un determinato investimento, risponde ad un preciso obbligo di
legge in relazione a qualsiasi acquisto di titoli mobiliari da parte di investitore
non professionale. La ricorrente, del resto, non ha chiarito quali 3pecifiche
informazioni, fornite dalla Banca e risultanti dagli atti di causa, e per quali
ragioni, sarebbero risultate proprie di un rapporto di consulenza e non di
ordinarie operazioni di compravendita di titoli mobiliari, regolate in base alle
disposizioni normative all’epoca vigenti.
Il motivo di ricorso deve essere perciò respinto.

2.4. — Con il quarto motivo la ricorrente censura che, seppure in ordine ai
quattro ordini di acquisto di cui al precedente motivo non fosse sta.o vigente

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vigeva in realtà un rapporto di consulenza “di fatto”, e la valutazione di

un rapporto di consulenza, la Banca ha comunque mostrato la sua r egligenza
nel non aver effettuato le valutazioni di -appropriatezza” dei titoli mobiliari.
In proposito deve osservarsi che i giudici di merito hanno ritenuto che la Banca
avesse effettuato la valutazione di appropriatezza degli investimenti., tanto è
vero che era giunta a sconsigliarne l’esecuzione (cfr. l’attività – dissuasiva”
emergente dalle deposizioni testimoniali raccolte). La ricorrente non critica

piuttosto i propri argomenti, contravvenendo ad uno specifico obbligo gravante
su chi intende contestare una decisione in sede di legittimità.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.5. – Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente censura la decisione
impugnata per non aver tenuto conto che gli ultimi cinque ordini di acquisto
(nn. 9-13, periodo:

11.9.2008 – 23.3.2009) sono stati eseguiti

dall’intermediaria, nonostante la valutazione di inadeguatezza
dell’investimento dalla stessa espressa, sebbene fosse all’epoca pacificamente
vigente anche un rapporto di consulenza finanziaria con la cliente. Questa
condotta, secondo la ricorrente, sarebbe stata vietata dall’art. 40 della Delibera
Consob n. 16190 del 2007.
In realtà la normativa invocata non prevede un simile divieto, ed anche questo
motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Riscontrato che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto
dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

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questa specifica ratio decidendi adottata dai giudici del merito, e ripropone

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi Euro
6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura dei 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente

ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2017.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

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