Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5107 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5107 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 9347/2014 proposto da:

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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Boezio n. 6, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Bacci Gina, Ferrante Renato, elettivamente domiciliati in Roma, via
Cassia n. 1020, presso lo studio dell’avvocato Pesaresi Linda,
rappresentati e difesi dall’avvocato Parlapiano Germana, giusta
procura speciale per Notaio dott. Tommaso Maurantonio di Sesto
Fiorentino – Rep.n. 39403 del 29.4.2014;

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Data pubblicazione: 05/03/2018

-controricorrenti –

avverso la sentenza n. 296/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 20/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.-

Banca Monte dei Paschi di Siena ricorre per cassazione nei

confronti di Gina Bacci e di Renato Ferrante, articolando tre motivi
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data
20 febbraio 2013.
Confermando integralmente la pronuncia resa nel primo grado del
giudizio dal Tribunale di Firenze n. 3778/2006, la Corte territoriale ha
rilevato l’inadeguatezza rispetto al profilo dei clienti dell’operazione di
acquisto di obbligazioni argentine posta in essere nel mese di
settembre 2001, nonché l’insufficienza delle informazioni fornite in
proposito dalla Banca, con connessa violazione di legge e
regolamento Consob. Il tutto con conseguente condanna di
quest’ultima al risarcimento dei danni in tal modo causati.
Nei confronti del ricorso resistono Gina Bacci Renato Ferrante, che
hanno depositato apposito controricorso. Gli stessi hanno pure
depositato memoria difensiva ex art. 380 bis cod. proc. civ.
2.- I motivi di ricorso evocano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.

09/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);

Il primo motivo assume, in specie, «omesso esame da parte della
Corte territoriale, ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., di un fatto
decisivo per il giudizio: gli specifici motivi di censura nell’atto di
appello della Banca della valutazione di inconferenza e inadeguatezza
della prova per testi».

Corte territoriale, ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., di un fatto
decisivo per il giudizio: la contestazione da parte della Banca che
avrebbe consigliato al cliente l’acquisto».
Il terzo motivo addice inoltre «violazione e falsa applicazione, ex art.
360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 246 cod. proc. civ., 1350, 1351,
2724. 2697 cod. civ. e 24 Cost.: la presunta inattendibilità e
incapacità a testimoniare del sig. Rotoloni».
3.- Il primo motivo si sostanzia nell’affermare la sussistenza di un
vizio motivazionale nella sentenza impugnata, là dove questa non ha
ammesso la prova per testi del dipendente Angelo Rotoloni. La Corte
– così puntualizza la ricorrente – «ha del tutto omesso di considerare
gli specifici motivi di doglianza contenuti nell’atto di appello avverso il
rigetto della prova per testi disposta dal Tribunale».
Il motivo è inammissibile.
Ha in proposito riscontrato la requisitoria del Procuratore Generale
che la Corte Distrettuale nel disattendere le richieste istruttorie
coltivate dall’appellante banca ha fatto leva sull’analisi del dato
documentale costituito dall’ordine di acquisto della Bacci e sulla
mancata somministrazione alla predetta investitrice di informazioni
per iscritto, ponendo in essere un percorso argomentativo logico e
completo, non rivalutabile nella presente sede. Non senza dire che
avverso la statuizione del Tribunale di “genericità” del capitolato di
prova, l’appellante – secondo la Corte Distrettuale – non aveva
formulato “espressi specifici motivi di censura” (sent. fol. 7) e tale
statuizione è da porre in relazione alla non contestata “inidoneità

Il secondo motivo a sua volta lamenta « omesso esame da parte della

sostanziale” del capitolato di prova orale che non consentiva di far
luce sulle modalità di tempo e di luogo e di svolgimento dei fatti
dedotti».
Il Collegio condivide del tutto le considerazioni appena trascritte. E
constata che, d’altro canto, lo svolgimento del motivo fatto dalla

appello a suo tempo svolto.
4.- Il secondo motivo di ricorso pure predica la presenza di un vizio
motivazionale, come consistente nella rilevazione, compiuta per
l’appunto dalla sentenza impugnata, secondo cui «la banca addirittura
ammette di avere suggerito ai clienti l’investimento in bonds dello
Stato argentino». Afferma in contrario la ricorrente che «nessun
suggerimento specifico avente a oggetto le obbligazioni “Argentina”
de quibus è stato fatto, ma, sulla espressa richiesta spontanea del
cliente di più alti rendimenti rispetto ai titoli di Stato italiani, il
dipendente ha solo prospettato un “ventaglio” di scelte fra due
“generi” di obbligazioni».
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso risulta infatti inteso a una rivalutazione del merito della
controversia. E censura, inoltre, un argomento non decisivo, ma
semplicemente retorico quale è quello riferito dalla ricorrente.
Altrimenti detto, la motivazione della Corte territoriale si svolge
propriamente sulla

ratio decidendi costituita dal riscontro della

violazione, da parte della Banca, dei doveri informativi sulla specificità
strutturale e di rischio dell’operazione.
5.- Il terzo motivo di ricorso assume che la Corte è incorsa in
violazione di legge, affermando una vera e propria incapacità di
testimoniare del dipendente della Banca.
Il motivo non può essere accolto.
Lo stesso, in effetti, pare incorre in un fraintendimento della
motivazione effettivamente svolta dalla sentenza impugnata, che in

ricorrente si esaurisce nella dichiarata riproduzione del motivo di

realtà risulta imperniata sulla semplice inattendibilità, a livello di
fattispecie concreta, di tale teste. Del resto, la valutazione di
inattendibilità del detto teste costituisce solo un motivo aggiuntivo e
ulteriore rispetto alla ravvisata genericità e ininfluenza del capitolato
di prova orale relativo al teste stesso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 9 ottobre 2017.
11 Funzionario Giudiz
Dott.ssa T-Ari:in BAROiVE

I Presidente

6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

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