Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5107 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13896/2006 proposto da:

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. SCALIA 6, presso lo studio dell’avvocato LO DUCA

ANTONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato CICERO Matteo giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HAUNER CARLO AZIENDA AGRICOLA S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 17192/2006 proposto da:

HAUNER CARLO AZIENDA AGRICOLA S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

BENEDETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato STAITI ROBERTO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 161/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 3/2/2005, depositata il 17/03/2005, R.G.N. 888/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ANTONINO LO DUCA per delega dell’Avvocato MATTEO

CICERO;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega dell’Avvocato ROBERTO

STAITI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento di canoni locativi per il godimento di una striscia di terreno, presentato da B.P., e della successiva opposizione, proposta dalla Carlo Hauner srl nei confronti della B., il Tribunale di Barcellona – sezione di Lipari – rigettava l’opposizione. Avverso tale decisione interponeva appello la società. In esito al giudizio, in cui si era costituita anche l’appellata, la Corte di Appello di Messina accoglieva l’impugnazione revocando il decreto opposto.

Avverso quest’ultima sentenza, depositata il 17 marzo 2005, la B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La società resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale. La stessa ha infine depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale, si deve rilevare che con un’unica doglianza, articolata sotto due diversi profili, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., il primo, la carenza e l’illogicità della motivazione il secondo, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata deducendo che il giudice di appello non avrebbe “operato in maniera corretta la valutazione degli elementi che potevano condurre a ritenere sussistente la contemplatio domini” trascurando che dall’esame della scrittura privata del 28 febbraio 1990 appariva evidente l’intenzione di H.C. di stipulare il contratto di locazione come rappresentante della società, circostanza quest’ultima confermata da una missiva successiva, del 2 aprile 1990, inviata al coniuge della B. e dalla consulenza tecnica redatta nel successivo giudizio volto alla costituzione di una servitù di passaggio sul fondo in questione.

Sia l’una che l’altra censura, sostanzialmente connesse tra loro, sono inammissibili. Ed invero, le ragioni di doglianze, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate dalla ricorrente, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Ed invero, a questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità o anche un vizio motivazionale, avanza, nella sostanza delle cose, così come nel caso di specie, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità’ del giudizio di cassazione.

Il ricorso in esame deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale, deve premettersi che la ricorrente società, senza peraltro indicare le norme di diritto che sarebbero state violate dalla Corte territoriale, ha lamentato che i giudici di seconde cure non avrebbero “preso in considerazione, neanche per rigettarla, la richiesta di condanna di parte appellata al risarcimento dei danni formulata a pag. 9 dell’atto di appello sub 6 e alle pagg. 8 e 9 dell’atto di opposizione a d.i.”. Inoltre, la Corte avrebbe altresì ignorato che essa appellante nell’atto di impugnazione “aveva compiutamente rappresentato i motivi che avrebbero dovuto indurre il Giudice a quo a riconoscere che la appellata aveva tenuto una condotta processuale sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

A riguardo, a parte la considerazione che la parte rimasta totalmente vittoriosa, come in secondo grado la Carlo Hauner S.p.a., non ha l’onere di proporre ricorso incidentale in quanto l’impugnazione incidentale presuppone una statuizione sfavorevole all’impugnante, ossia una soccombenza, nella specie assolutamente mancante, essendo invece sufficiente la mera riproposizione delle domande e delle eccezioni formulate, deve osservarsi che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno alle domande che la ricorrente deduce di aver proposto in primo grado e di aver fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione nel giudizio di appello. La premessa torna utile perchè se le questioni fossero state ritualmente proposte in primo grado e poi effettivamente dedotte in appello la ricorrente in questa sede, al fine di consentire a questa Corte la verifica della loro tempestività e ritualità, avrebbe dovuto riportarle nei loro termini precisi, provvedendo alla opportuna trascrizione, giacchè anche in ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice una loro autonoma ricerca, ma solo una loro verifica”, (cfr.

Sezioni Unite 7930/08). E ciò, in quanto deve essere consentito alla Corte il relativo controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 11886/06) L’inosservanza del richiamato principio di autosufficienza del ricorso comporta pertanto l’inammissibilità, anche, del ricorso incidentale. Il tenore dell’adottata decisione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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