Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5106 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 06/06/2016, dep.28/02/2017),  n. 5106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 455-2010 proposto da:

T.A., P.M.O., EDILIZIA T. DI T.A. E

P.M.O. SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO

CARPINELLA giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2008 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 28/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 266 del 28 novembre 2008 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e riformava integralmente la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla EDILIZIA T. s.n.c. di T.A. e P.M.O. e da questi in proprio, avverso gli avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno di imposta 2000, di maggiori redditi non contabilizzati per Lire 85.035.000 e costi indeducibili per Lire 5.041.703, nonchè avverso le cartelle di pagamento conseguenti ad iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle maggiori imposte accertate.

La CTR campana riteneva legittimo l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria con metodo induttivo stante le irregolarità riscontrate nella documentazione contabile della società, la quale, a sua giustificazione, aveva addotto, ma non provato, che il reddito dichiarato era conforme a quello risultante dagli studi di settore.

2. Avverso tale decisione i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti prospettano cumulativamente due vizi: a) la nullità della sentenza perchè priva di motivazione (violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36): b) il vizio di motivazione della sentenza gravata.

Sostengono, con gli elementi a sua disposizione, fornite dalla società, ed in modo induttivo e logico che in diritto, le norme citate gli concedevano, il reddito per l’anno de quo procedendo ad una verifica induttiva, la Commissione di appello aveva formulato giudizi senza enunciare “il percorso logico seguito dal giudice per passare dalla condizione iniziale di ignoranza dei vari oggetti considerati alla conoscenza della specie dei giudizi formulati” (ricorso pag. 4).

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente censura cumulativamente un vizio logico di motivazione con quello di violazione di norma processuale (Cass. n. 24781 del 2015), così venendo meno all’obbligo di precisare. in concreto, i vizi riscontrabili nella sentenza d’appello, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte (conf. Cass. 6235/2015 e giurisprudenza ivi citata). Sostenendo, poi, l’inadeguatezza del contenuto motivazionale della sentenza impugnata in rapporto agli elementi acquisiti al giudizio, il motivo si presta al duplice rilievo di inammissibilità, da un lato, perchè si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione. (Cass. n. 322/2003, n. 23286 del 2005; n. 9233 del 2006 e, più recentemente ord. n. 1414 del 2015) e, dall’altro, per difetto di autosufficienza (ex multis, Cass. n. 1142 del 2014), avendo la parte omesso di indicare e trascrivere documenti depositati dai ricorrenti” (pag. 6 del ricorso) che la CTR avrebbe ritenuto inidonei a suffragare le tesi difensive, nè motivi di impugnazione” (sempre a pag. 6) proposti in primo grado, rinvenendosi la trascrizione del solo “secondo motivo del ricorso di primo grado”. mentre della “memoria aggiunta con contestuale deposito di documenti” vengono riportate (alle pagine 7 e 8 del ricorso) soltanto le pag. 4 e 5, da cui risulta il deposito di copia del “conto cassa”, del conto “cassa assegni ed effetti”, e cioè dei medesimi documenti esaminati dall’Ufficio e sui quali la CTR ha fondato il proprio giudizio.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3))” (così nella rubrica), sostenendo l’irrazionalità della determinazione in via presuntiva dei ricavi.

Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente omette di accompagnare il dedotto vizio di violazione di legge con il corrispondente quesito di diritto, come invece prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, trattandosi di impugnazione di sentenza pubblicata in data 28 novembre 2008.

Ribadendo quanto già affermato questa Corte (cfr. sent. n. 12556 del 2016; ord. n. 7119 del 2010) alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto del comma 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 – bis c.p.c., (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente, ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – come quelli in esame – tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Conclusivamente, i motivi vanno dichiarati inammissibili e la ricorrente, rimasta soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nonchè al rimborso in favore dell’Agenzia delle eventuali spese prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA