Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5106 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33904/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.V., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. SCLAFANI Paolo, ed elettivamente

domiciliato in Roma al viale C. Felice, n. 63, presso lo studio

legale dell’avv. CHINAPPI Carola;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1802/12/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito ai fini IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati e comunque riconducibili al contribuente S.V., con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che gravava sull’Amministrazione finanziaria, quale parte appellante e quindi attrice in senso sostanziale, di “dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, quale che sia stata la sua posizione in primo grado” e, quindi, l’onere di “dimostrare analiticamente per quali versamenti e prelevamenti considerati ai fini dell’accertamento doveva ritenersi che il contribuente non avesse fornito in giudizio una adeguata prova contraria idonea a vincere la presunzione di legge” e che l’Agenzia delle entrate non aveva assolto il relativo onere probatorio;

– avverso la predetta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per nullità assoluta della motivazione, sub specie di motivazione apparente, è infondato e va rigettato.

2. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

2.1. Nel caso di specie la CTR ha respinto l’appello agenziale rilevando l’inadempimento dell’appellante all’onere probatorio che riteneva gravare sulla medesima. Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (di cui si dirà esaminando il secondo mezzo di cassazione), la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi; non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

3. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, lamentando l’erroneità delle sentenza impugnata per aver ritenuto che gravasse sull’Agenzia delle entrate l’onere di provare la fondatezza dei motivi di gravame proposti con l’appello e, conseguentemente, “per quali versamenti e prelevamenti considerati ai fini dell’accertamento doveva ritenersi che il contribuente non avesse fornito in giudizio una adeguata prova contraria idonea a vincere la presunzione di legge”.

4. Il motivo è fondato e va accolto.

5. Al riguardo va ricordato, in tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari, il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile), omologa a quella stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli “accrediti” (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli “addebiti”) come ricavi; trattasi di presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (arg. da Cass. 26111 del 2015 e n. 21800 del 2017; conf. Cass. n. 5152, n. 5153, n. 19807 e n. 19806 del 2017, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 16697, n. 11776, n. 6093 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 7453, n. 9078 e n. 19029 del 2016); con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente si è affermato che il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014) ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. 21800 del 2017).

6. Orbene, nel caso di specie la CTR non si è attenuta a tali arresti giurisprudenziali, di fatto ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria un onere probatorio che non le spettava e che la ricorrente ha sostanzialmente censurato con il motivo in esame.

8. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla competente CTR che pronuncerà nuovamente nel merito, esaminando analiticamente le risultanze di causa e fornendo adeguata e congrua motivazione in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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