Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5106 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13118/2006 proposto da:

R.A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AMEDEO VIII 7, presso lo studio dell’avvocato CALO’

Federico Cosimo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

GIOVANI OGGI SOCIETA’;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4726/2005 del GIUDICE DI PACE di TARANTO,

emessa il 23/9/2005, depositata il 23/09/2005, R.G.N. 9349/C/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 97,98, di cui Euro 7,25 per parcheggio con custodia ed Euro 90,03 per le spese del procedimento di ingiunzione, proposta da R.A.R. nei confronti della Cooperativa “Giovani Oggi”, il Giudice di Pace di Taranto così decideva: 1) rigettava l’opposizione 2) condannava l’opponente al pagamento di Euro 7,25 per parcheggio a pagamento, somma già corrisposta alla Cooperativa in data 6 ottobre 2004 dopo l’emissione del d.i.; 3) condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali. Avverso tale decisione, depositata il 23 settembre 2005, la R. ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. La Cooperativa non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un’unica doglianza articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., nn 3, 4 e 5, la ricorrente lamenta che la sentenza non avrebbe “reso giustizia neppure in equo rispetto dei principi informatori delle discipline del l’adempimento delle obbligazioni, del pagamento, del riconoscimento di debito e della transazione; avrebbe violato “i principi generali dell’ordinamento e della legge processuale che stabiliscono l’obbligo di pronunzia sul l’intera domanda, secondo quanto allegato e provato” ed inoltre sarebbe stata “Invalidamente deficitaria nella motivazione” circa l’insussistenza degli elementi costitutivi della domanda e “circa le conclusioni prese in subordine per la sufficienza del pagamento offerto transattivamente e per l’iniquità delle spese”.

La censura è inammissibile. A riguardo, è opportuno rilevare preliminarmente che, contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire (ed attualmente ad Euro 1.100,00), da decidere secondo equità, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716, coordinata con la sentenza additiva della Corte Cost.

14/07/2004, n. 206).

Giova aggiungere che, così come ha già avuto modo di affermare questa Corte, il principio informatore della materia non è la regola individuata dal legislatore ma il principio, cui lo stesso si è ispirato con la conseguenza che, per far valere la violazione dello stesso, è necessario che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale regola (Cass. n. 382/05) E ciò in quanto il sindacato della Corte di cassazione può investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità (Cass. n. 18791/05).

Nel caso di specie, la doglianza difetta completamente di specificità sia per la confusa genericità delle considerazioni svolte sia e soprattutto perchè omette di chiarire come e perchè la regola equitativa individuata dal giudice del merito configgerebbe con i principi informatori indicati. Ne deriva l’inammissibilità del profilo di censura in esame.

Quanto all’altro profilo relativo all’insufficienza della motivazione, vale la pena di osservare infine che non sono deducibili, nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità, censure relative alla mera sufficienza ed alla correttezza della motivazione (cfr. Cass. 4 febbraio 2003, n. 1610, ed altre conformi).

Alla stregua delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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