Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5104 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10833-2020 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 622/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio ne m

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.I., nato in Pakistan, nella provincia del Kashmir, ricorre con un unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha respinto l’opposizione dal primo proposta avverso il provvedimento con cui la competente commissione territoriale gli aveva rigettato la domanda “reiterata”, così negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e delle condizioni di riconoscimento di un permesso per ragioni umanitario.

2. Con unico motivo il ricorrente deduce l’error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 309 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il giudica istruttore a fronte della mancata Comparizione del richiedente all’udienza del 15 gennaio 2020 ave a rimesso la causa al collegio per la decisione invece di applicare l’art. 309 c.p.c. rinviando il processo ad altra udienza di cui dare comunicazione alle parti.

L’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Il motivo e inammissibile.

Come chiarito da questa Corte di legittimità secondo sua pacifica giurisprudenza, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, del e decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere (Cass. n. 6061 del 28/02/2019; Cass. n. 25967 del 16/11/2020 n. 27331 del 02/12/2020 ed in precedenza Cass. 18043 del 2010, seguita da Cass. 24168 del 2010, Cass. 23915 del 2011 e Cass. n. 27392 del 2006, in materia di opposizione al decreto di espulsione).

Trattandosi di procedimento camerale, infatti, il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice adiro del potere-dovere di decidere, senza necessita di ulteriori atri di impulso processuale

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perchè non capace di contrastare l’orientamento di questa Corte individuando ragioni idonee per modificarlo. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione della Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 998 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Mane dei ricorrente, ire importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiari, inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli), ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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