Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5104 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/03/2011), n.5104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30051/20069 proposto da:

A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRAMBILLA GIORGIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI

DI PATTI Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FALETTI GIANCARLO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

ITALSERVICE NOVUM SRL IN LIQ, S.M., LLOYD ADRIATICO ASSIC

SPA;

– intimati –

sul ricorso 33812/2006 proposto da:

LLOYD ADRIATICO SPA, in persona del Dott. C.S.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALETTI

GIANCARLO, per delega in atti;

– controricorrente –

e contro

S.M., A.M., ITALSERVICE NOVUM SRL IN LIQ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2594/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Prima Civile, emessa il 26/10/2005, depositata il 05/11/2005;

R.G.N. 3289/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

i udito l’Avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO;

udito l’Avvocato GAMBERINI MONEGENET RODOLFO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 2005 la Corte di appello di Milano premesso: 1) C.A. e A.M. avevano chiesto l’accertamento dell’inadempimento contrattuale nei confronti di ciascuna da parte del notaio D.G. a cui avevano conferito l’incarico di redigere, nel novembre 1996, l’atto di acquisto di due immobili, risultati gravati per un terzo da una seconda ipoteca giudiziale a favore della Cariplo e fino alla concorrenza di L. 565.754.018, non dichiarata dal venditore S. M., e che era stata pignorata dal predetto Istituto con onerose richieste di transazione: pertanto chiedevano la condanna del notaio al risarcimento dei danni, alla cancellazione delle ipoteche e alla restituzione degli onorari corrisposti; 2) il notaio contestava la domanda e comunque chiamava in causa la s.p.a. Italservice a cui aveva commissionato la verifica delle iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile, sì che l’omessa esecuzione dell’incarico interrompeva il nesso causale con la sua condotta e perciò chiedeva di esser dalla stessa manlevato; 3) detta società si difendeva adducendo di non aver avuto tale incarico, ma soltanto di un aggiornamento personale della visura, sì che la ricerca competeva al notaio una volta avuta la notizia sintetica dell’esistenza di iscrizioni pregiudizievoli; comunque chiedeva di esser garantita dalla Lloyd Adriatico; 3) il Tribunale in via equitativa, ritenuta assorbente la responsabilità del notaio, lo aveva condannato a risarcire la somma di Euro 23.562,00 all’ A..

Quindi la Corte, considerato che con altra sentenza della stessa era stata dichiarata la responsabilità del medesimo notaio nella vendita di altro immobile del medesimo venditore ad altro soggetto; che l’ausiliario Italservice, incaricato dal notaio, era responsabile di omessa corretta esecuzione dell’incarico di effettuare le visure poichè aveva menzionato nella nota inviatagli l’ipoteca a favore della Cariplo in (OMISSIS), ma non sugli immobili da vendere alle C. ed A., sì che aveva sviato il professionista, nel confermare la responsabilità del notaio nei confronti delle sue clienti e la condanna al risarcimento dei danni a queste derivati, condannava la Italservice e il venditore S. – che aveva falsamente dichiarato al notaio non esservi altre iscrizioni pregiudizievoli oltre quella a favore di B.N.L. – in solido ai sensi dell’art. 2055 c.c., ritenuto il paritario loro apporto nell’errore in cui avevano indotto il notaio – a rimborsargli le somme dovute alle acquirenti, riducendo il danno di queste ultime alla somma che costoro avrebbero dovuto versare per purgare gli immobili dall’ipoteca gravante su di essi per un terzo a favore della Cariplo – venuta meno la loro domanda di condanna del notaio a tale incombenza – che, calcolata in via equitativa in mancanza di prova sull’effettivo esborso di essa, nella corrispondente misura – un terzo – sul prezzo indicato negli atti di acquisto, senza tener conto delle migliorie apportate poichè l’esito del procedimento di esecuzione può prescindere del tutto dal valore economico del bene, era pari a L. 19.500.000 per l’ A., arrotondata ad Euro 12.000,00 in considerazione delle spese legali ed accessorie.

Ricorre in via principale A.M., cui resiste la Lloyd Adriatico che ha altresì proposto ricorso in via incidentale.

D.G. resiste ad entrambi i ricorsi. La ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

1.1 – Con il primo motivo A.M. deduce: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza”.

La Corte di merito ha ricopiato la motivazione di altra sentenza in altra vendita ad altra persona con il medesimo notaio, ma l’altro acquirente, a differenza delle A. e C., non aveva fatto ristrutturare nel frattempo l’immobile prima del pignoramento, nè aveva interposto appello incidentale per la quantificazione del danno, che il Tribunale aveva liquidato nella misura di un terzo dell’immobile acquistato valutato all’attualità della C.T.U., espletata in questo giudizio per stabilire il valore così incrementato. Inoltre l’ A. aveva chiesto anche in appello la restituzione della parcella corrisposta al notaio e poichè la Corte di merito non ha esaminato i motivi e le conclusioni dell’appello incidentale, sussiste l’omessa motivazione.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la Corte di merito ha ridotto la liquidazione equitativa dei danni con motivazione esauriente e immune da vizi giuridici, mentre ha correttamente confermato la sentenza di primo grado che non ha accolto la domanda restitutoria degli onorari corrisposti al notaio poichè egli aveva eseguito la prestazione richiestagli – stipula di valida compravendita – di cui l’ A. si era avvalsa e perciò non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della medesima.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c.. Nullità della sentenza” perchè in appello era inammissibile la produzione della sentenza della Corte di merito relativa ad altro processo.

La motivazione della sentenza di appello, riassunta in narrativa, evidenzia che il richiamo di altra sentenza della stessa Corte non ha costituto documento decisivo ai fini della decisione e pertanto la censura è inammissibile per carenza di interesse.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5: Omessa esposizione nella sentenza delle conclusioni dei procuratori della sig. A.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza. Omessa pronunzia del giudice di secondo grado su un punto decisivo della controversia”.

La Corte di merito non solo non ha trascritto le conclusioni delle appellanti incidentali, ma non le ha esaminate.

Con esse era stato lamentato il quantum liquidato senza tener conto che il pignoramento riverberava i suoi effetti sull’intero immobile e non soltanto su una quota di esso e senza esaminare la richiesta di restituzione della parcella pagata al notaio.

4.- Con il quarto motivo deduce: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c..

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria pronunzia del giudice di secondo grado su un punto decisivo della controversia”.

La Corte di merito ha ridotto da Euro 23.562,00 ad Euro 12.000,00 la somma liquidata all’ A. senza tener conto che in appello era stato formulato apposito motivo per aumentare il quantum erroneamente ritenuto in primo grado come danno futuro, mentre il pignoramento della quota di un terzo si riverberava sull’incommerciabilità dell’intero immobile. Nella specie la stima nell’esecuzione immobiliare, dopo la ristrutturazione dell’immobile a spese dell’ A., aveva determinato una base d’asta, per la quota di un terzo pignorata, di L. 61 milioni, ma tale valore era abbattuto dal C.T.U. nel giudizio civile risarcitorio nella misura del 25% sulla considerazione che un terzo di un immobile è difficilmente vendibile, arrivando così ad Euro 23.562, riconosciute dal Tribunale. In tal modo però l’ A. non poteva comprarsi, volendo, la quota del bene e quindi il danno, da rapportare all’intero immobile, ammontava almeno Euro 31.504, corrispondenti al predetto terzo.

Inoltre l’ A., per comprare la quota pignorata, doveva pagare la tassa di registro, le imposte catastali, pari al 13% del prezzo acquisito – Euro 4.095,52 – l’onorario al notaio per la cancellazione del pignoramento e dell’iscrizione ipotecaria – somma preventivata in Euro 956,48 – e così per complessive Euro 36.556, oltre accessori, trattandosi di un debito di valore. Comunque, abbattuto del 25% il valore della quota pignorata, analogo abbattimento di valore subiva il restante immobile, pari ad Euro 15.717,46, e questo danno era risarcibile ed addebitabile al notaio, per un totale di Euro 40.002 a cui dovevano aggiungersi in restituzione gli onorari – L. 8.700.000 – corrisposti al notaio per la prestazione gravemente negligente, domanda respinta in primo grado per non aver chiesto l’ A. la risoluzione del contratto, ma ai sensi dell’art. 2237 c.c. è possibile soltanto il recesso ovvero la ripetizione di una corrispettivo non dovuto per mancanza di utilità dell’opera svolta – parametro adottato dall’art. 2233 c.c. – ed infatti a norma della L. n. 35 del 1913, art. 76, se l’atto è nullo o irregolare non è dovuto alcun onorario ed il notaio deve rimborsare tutte le spese.

Questo motivo di appello non è stato affatto considerato e perciò sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Inoltre la valutazione equitativa del danno – comunque nel sistema degli artt. 1218 e 1223 c.c. – non è ammissibile se vi è prova dell’ammontare, anche mediante C.T.U.. Le prove successive al 2001 non erano state prodotte perchè precluse ai sensi degli artt. 184 e 345 c.p.c., ma in comparsa conclusionale era stato evidenziato che il giudice dell’esecuzione aveva disposto la divisione dell’immobile ai sensi dell’art. 601 c.p.c. e comunque il risarcimento deve comprendere tutti i danni subiti al patrimonio della danneggiata e non soltanto il valore – ridotto del 25% – della quota soggetta ad espropriazione.

I motivi, congiunti, vanno respinti per le considerazioni suesposte, essendo immune da vizi l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte nella liquidazione equitativa effettuata.

5.- L’assicurazione Lloyd Adriatico s.p.a. con il ricorso incidentale deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo, volto a superare la presunzione di pari concorso – art. 2055 cod. civ. – della responsabilità della Italservice e del S. nei confronti del notaio sulla base di una diversa valutazione dell’istruttoria – mancata produzione da parte del notaio della richiesta alla Italservice e delle relative fatture, e testimonianze escusse, secondo le quali l’incarico ad essa demandato non era di visura integrale della nota, ma soltanto di aggiornamento con le note di trascrizione ed iscrizione depositate in giornata e non ancora inserite nel sistema informatico, con onere di relativa consultazione da parte del cliente se in essa comparivano le iscrizioni nel Comune interessato – è inammissibile perchè si risolve nella pretesa, che non può trovare ingresso in questa sede, di un rinnovato esame del merito, logicamente e compiutamente motivato nella sentenza impugnata.

Concludendo entrambi i ricorsi vanno respinti. Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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