Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5103 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 16/05/2016, dep.28/02/2017),  n. 5103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20561-2010 proposto da:

CATAPANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE SOGLIOLE 21 FIUMICINO,

presso lo studio dell’avvocato GIULIA CITANI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIETRO FERRI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 23888-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CATAPANO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata l’08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il n. r.g. 20561/10 ricorrente l’Avvocato CITANI che si

riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito per il n. r.g. 23888/10 ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di verifica fiscale ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA relativamente agli anni di imposta 1996 e 1997, condotta nei confronti della CATAPANO s.r.l., anche con accesso domiciliare presso l’abitazione dell’amministratore unico della predetta società, su autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Velletri del 18 giugno 1997, l’Agenzia delle entrate emetteva separati atti impositivi. ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA, che la società contribuente impugnava separatamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

2. Con riferimento all’avviso di rettifica IVA, oggetto del presente giudizio, la CTP accoglieva i motivi proposti con riferimento alla svalutazione delle merci di magazzino e all’illegittima applicazione delle sanzioni, rigettando tutti gli altri, nonchè l’eccezione di inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie contenute nel processo verbale di constatazione per l’illegittimità dell’autorizzazione concessa dal P.M. per l’accesso presso l’abitazione dell’amministratore della società, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52.

3. La Commissione tributaria regionale del Lazio, dinanzi al quale ricorreva l’Agenzia delle entrate, con sentenza n. 96 dell’8 luglio 2009 respingeva sia l’appello principale che quello incidentale proposto dalla società contribuente anche con riferimento alla violazione del citato art. 52.

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società che con l’unico motivo dedotto ha eccepito il giudicato esterno formatosi sulla dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 a seguito della sentenza di questa Corte n. 21974 dell’11 giugno 2009 che. pronunciata nell’ambito del giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della predetta società in materia di imposte dirette, aveva rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR del Lazio (n. 269/01/02) che aveva dichiarato l’illegittimità dell’autorizzazione all’accesso domiciliare rilevando la mancata indicazione dei gravi indizi di violazione di norme fiscali, come prescritto dall’art. 52 citato.

Nel giudizio, iscritto al n. 20561/10 R.G., si costituisce con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La causa perviene da rinvio della Sezione sesta di questa Corte.

5. Avverso la stessa sentenza ha proposto separato ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, anche l’Agenzia delle entrate. In tale giudizio, iscritto al n. 23888/10 R.G., non è costituita l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza n. 96 dell’ 8 luglio 2009 della CTR laziale hanno proposto ricorso per cassazione sia la società contribuente che l’Amministrazione finanziaria.

Trattandosi, pertanto, di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, gli stessi vanno riuniti in ossequio al disposto di cui all’art. 335 c.p.c. Pertanto, quello successivamente proposto dall’Agenzia delle entrate (iscritto al n. 23888/10 R.G.) va riunito a quello proposto dalla società contribuente, più anziano di ruolo (iscritto al n. 20561/10 R.G.).

2. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, spedito per la notificazione il 7 ottobre 2010, quando la parte aveva già ricevuto la notifica del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente, deve considerarsi ricorso incidentale, tempestivamente proposto perchè notificato nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., che decorreva dal 17 agosto 2010 (data di notifica del ricorso proposto dalla società) e scadeva il 25 ottobre 2010.

3. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente eccepisce il giudicato esterno formatosi sulla dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 a seguito della sentenza di questa Corte n. 21974 dell’11 giugno 2009, che nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della predetta società in materia di imposte dirette, aveva rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR del Lazio (n. 269/01/02) che aveva dichiarato l’illegittimità dell’autorizzazione all’accesso domiciliare rilevando la mancata indicazione dei gravi indizi di violazione di norme fiscali, come prescritto dal citato art. 52.

4. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

4.1. L’autorizzazione all’accesso domiciliare di cui la società ricorrente ha contestato la legittimità è lo stesso di cui si è discusso nel giudizio conclusosi con la pronuncia di questa Corte richiamata dalla società ricorrente ed integralmente trascritta nel ricorso.

Con detta sentenza la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal MEF e dall’Agenzia delle entrate avverso la statuizione di illegittimità della predetta autorizzazione per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, contenuta nella sentenza emessa dalla CTR laziale all’esito del giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette emesse nei confronti della società sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione da cui era scaturito l’avviso di accertamento in materia di IVA oggetto del presente giudizio.

Il giudicato sull’illegittimità dell’autorizzazione all’accesso domiciliare per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, che determina l’illegittimità dell’attività investigativa della Guardia di finanza, spiega i suoi effetti nel presente giudizio anche se ha ad oggetto imposta diversa (nella specie IVA) rispetto a quelle (IRPEG ed ILOR) oggetto degli avvisi di accertamento impugnati nel giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 21974 del 2009. In tal senso si è già espressa questa Corte con orientamento cui va data continuità (vedasi Cass. 22036 del 2006, S.U. n. 13916 del 2006 e n. 23532 del 2014 secondo cui “in materia tributaria, il giudicato formatosi con riguardo all’illegittimità dell’attività investigativa della Guardia di finanza è efficace nei giudizi concernenti periodi d’imposta diversi, i cui avvisi di accertamento siano scaturiti dalle medesime indagini, in quanto la relativa illegittimità ne rende del tutto inutilizzabili i risultati, mentre tale estensione deve escludersi relativamente alla valutazione di mera erroneità ed infondatezza del verbale di constatazione, salvo sia riferita ad una situazione fattuale che sia tendenzialmente permanente e correlata ad un interesse protetto con carattere di durevolezza e che, pertanto, entri a far parte della fattispecie impositiva per una pluralità di periodi d’imposta, come accade per i tributi periodici o le esenzioni o agevolazioni pluriennali”).

5. All’accoglimento del motivo di ricorso proposto dalla ricorrente consegue l’assorbimento di quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate che ha dedotto l’insufficiente motivazione della sentenza di merito, nonchè la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio atteso che, non essendo necessari accertamenti di fatto, può pronunciarsi nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento del ricorso originariamente proposto e l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

6. Le spese, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle entrate ha resistito e addirittura proposto ricorso nonostante la pronuncia di questa Corte sull’illegittimità dell’accertamento della G.d.F., vanno poste a carico dell’Agenzia soccombente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed ulteriori accessori di legge. Le spese dei giudizi di merito vanno invece compensate in considerazione del fatto che il giudicato si è formato successivamente alla sentenza impugnata.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il motivo di ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, e compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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