Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5103 del 25/02/2020
Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 25/02/2020), n.5103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19260/2015 proposto da:
Consorzio Smaltimento Rifiuti AV2, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza
Cola Di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avvocato Nardone
Elisabetta che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato De
Nisco Vincenzo, con procura speciale in calce la ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Castelfranci, in persona del sindaco p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 525/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/10/2019 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, su ricorso del Consorzio Smaltimento di Castelfranci, ingiunse al Comune di Castelfranci il pagamento della somma di Euro 91.828,26 oltre interessi, quale corrispettivo del servizio di nettezza urbana effettuato dalla AV 2 Ecosistema s.p.a. nei mesi di novembre e dicembre 2005 (come da fatture allegate). Il Comune propose opposizione al decreto ingiuntivo, che il Tribunale, con sentenza emessa l’1.4.2011, rigettò osservando che: il Comune non aveva specificamente contestato il quantum del credito allegato dal Consorzio, pur ammettendo di aver fruito delle prestazioni di quest’ultimo; il Comune, con Delib. n. 39 del 2003, trasferì al Consorzio la gestione dei contratti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con atto deliberativo finalizzato a consentire il subingresso nel precedente contratto di altra impresa; tale atto deliberativo costituiva una mera esecuzione dell’ordinanza n. 6/03 del Commissario di Governo per l’emergenza dei rifiuti; era dunque da escludere la nullità del contatto per mancanza di forma scritta poichè si trattava di un semplice subingresso di una parte nel contratto in corso.
Il Comune propose appello che, con sentenza del 30.1.2015, la Corte d’appello di Napoli accolse revocando il decreto opposto, e rilevando che: il Consorzio AV 2 era subentrato nella gestione dei contratti in corso dei Comuni del bacino per il servizio di raccolta RU in forza dell’ordinanza commissariale n. 6/03, sicchè l’eccezione di nullità contrattuale per mancanza di forma scritta era infondata; il giudice di primo grado aveva erroneamente affermato che il Comune non aveva specificamente contestato il quantum della pretesa del Consorzio, mentre le fatture prodotte riportavano sole le somme pretese, senza alcun dettaglio delle varie voci del credito, in relazione ai contenuti del cd. “(OMISSIS)” – che aveva determinato il riassetto tariffario voluto dal Consorzio attraverso un pluralità di voci in ragione del relativo servizio; l’esigenza di una specificazione o di un resoconto dei criteri applicati per la quantificazione delle somme oggetto delle fatture era stata resa necessaria dalla contestazione del comune.
Il Consorzio ricorre in cassazione con tre motivi.
Non si è costituito il Comune di Castelfranci.
Diritto
RITENUTO
che:
Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione di norme dei contratti, in quanto il Comune aveva solo genericamente contestato il credito fatto valere e, peraltro, in via residuale rispetto all’eccezione di nullità contrattuale, avendo sempre riconosciuto il servizio espletato dal Consorzio.
Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla mancata ammissione di c.t.u. e all’art. 198 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non ha ammesso la c.t.u. contabile, anche alla luce della generica contestazione del Comune.
Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè della L. n. 794 del 1942, art. 24, L. n. 51 del 1957 e del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, in ordine alla mancata compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio in considerazione del fatto che il comune aveva comunque riconosciuto di aver ricevuto il servizio dal Consorzio.
Il ricorso è inammissibile per la mancata prova della notificazione. Invero, dal fascicolo di causa si desume che il ricorso è stato notificato con il servizio postale, ma non è acquisito l’avviso di ricezione della lettera raccomandata.
Nulla per le spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020