Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5103 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5103 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 8515/2015 proposto da:
Manfredini Anna Giulia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Apricale n.31, presso lo studio dell’avvocato Vitolo Massimo, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfredini Alessandro, Pietrunti Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Castellino del Biferno;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 32/2015 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 17/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 27/06/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
Rilevato che:

depositata il 17 febbraio 2015, accogliendo l’appello proposto
dal Comune di Castellino del Biferno, riformava la decisione n.
287/2009, con la quale il Tribunale di Campobasso aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ente pubblico avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2005, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato intimato al medesimo il pagamento
della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi legali, a favore di Anna Giulia Manfredini, cessionaria del credito vantato
dalla Cober s.r.l. nei confronti del Comune, in forza di atto di
cessione del 15 dicembre 2003;
per la cassazione della sentenza di appello ha, quindi, proposto ricorso Anna Giulia Manfredini nei confronti del Comune di
Castellino del Biferno, affidato a tre motivi illustrati con memoria;
l’intimato non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
con i tre motivi di ricorso — denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e 69, comma 3, e 70 del
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma,
nn. 3 e 5 cod. proc. civ. — l’istante si duole del fatto che la
Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto — peraltro con

la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 32/2015,

motivazione sostanzialmente inesistente – che, essendo stata
la predetta cessione del credito in data 15 dicembre 2003
conclusa nella forma della scrittura privata non autenticata, la
stessa non fosse opponibile al Comune di Castellino del Biferno, atteso il combinato disposto degli artt. 115 del d.P.R. n.

109 del 1994, a tenore del quale le cessioni dei crediti nei
confronti di amministrazioni pubbliche, derivanti – come nella
specie – da contratti di appalto di lavori pubblici, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione debitrice;
il giudice di seconde cure non avrebbe, invero, tenuto conto
del fatto che il quadro normativo di riferimento suindicato troverebbe applicazione esclusivamente quando il cessionario come espressamente dispongono le norme succitate – è «una
banca o un intermediario finanziario», categorie alle quali la
Manfredini non apparterrebbe;
la Corte di merito avrebbe, altresì, erroneamente escluso che
valga a superare il difetto di forma ad substantiam, a fronte
del chiaro dettato delle disposizioni suindicate, il fatto che la
predetta cessione fosse stata notificata ed accettata dal Comune, per il tramite del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Rilevato che:
la norma di cui all’art. 115, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 553 del
1999 dispone:«1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della
Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono
essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia,
il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto

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554 del 1999 (applicabile ratione temporis) e 26 della legge n.

di crediti di impresa. 2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice», e che, a sua volta, l’art. 26, comma 5 della legge n. 109 del 1994 stabilisce:«5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.

derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici»;
peraltro, secondo il disposto dell’art. 1 della legge n. 52 del
1991:«Art. 1. Ambito di applicazione 1. La cessione di crediti
pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è
un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; c) il cessionario è
una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai
sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.
142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di
acquisto di crediti d’impresa. 2. Resta salva l’applicazione delle
norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1»;

Ritenuto che:
l’art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 (richiamato
dall’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999), abrogato dall’art.
256 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma applicabile «ratione
temporis», che estendeva ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le
previsioni della legge n. 52 del 1991, derogatorie rispetto alla
disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a
condizione che il cessionario fosse una banca od un interme-

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52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni

diario finanziario, non abbia inteso procedere – laddove questa condizione non sussista – all’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei
confronti della P.A. e, quindi, rendere applicabile, ex art. 1,
comma 2, legge n. 52 cit., la comune disciplina codicistica in

pertanto, continui ad essere applicabile, in siffatta ipotesi, la
normativa speciale di cui all’art. 9 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, All. E, a tenore del quale «sul prezzo dei contratti in
corso non potrà […] convenirsi cessione, se non vi aderisca
l’amministrazione interessata», nonché, trattandosi di contratto della P.A., quella di cui all’art. 69, comma 3, del r.d. n.
2440 del 1923, secondo cui «le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione
di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio» (Cass. 24/09/2007, n. 19571);
nel caso di specie, l’impugnata sentenza, benchè abbia correttamente evidenziato che le cessioni di crediti derivanti da appalti di lavori pubblici possono essere effettuate a banche o
intermediari finanziari (p. 4) t abbia del tutto omesso di accertare – ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie – se la Manfredini rivestisse, in ipotesi, tale qualità;
inoltre, sebbene – a norma dell’art. 69, comma terzo del R.D.
n. 2440 del 1923 (come detto applicabile nel caso in cui il cessionario non rivesta la qualità di banca o intermediario finanziario) – la notificazione alla pubblica amministrazione della
cessione di un credito del privato nei confronti della stessa, in
tanto è produttiva di effetti, in quanto la cessione sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sicchè,
in deroga al principio posto dall’art. 1264 od. civ., il pagamento effettuato dalla p.a. al cedente, anziché al cessionario, pur

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tema di cessione di crediti;

dopo che le sia stata notificata la cessione non effettuata nelle
forme indicate, produce effetto liberatorio, tuttavia, se la cessione è stata accettata dalla p.a., ai sensi dell’art. 9 della legge n. 2248 del 1865, il successivo pagamento effettuato al
cedente non liberi l’amministrazione nei confronti del cessio-

5493; Cass. 31/10/2014, n. 23273);
Considerato che:
nel caso concreto, dalla sentenza impugnata e dal ricorso per
cassazione si evince che la cessione di credito a favore della
Manfredini, regolarmente notificata all’ente pubblico, era stata
accettata senza riserve dal responsabile del Servizio Tecnico
Comunale del Comune di Castellino del Biferno, che – secondo
la decisione di primo grado – era «la persona che l’ente ha
delegato alla firma del contratto di appalto […] conferendogli
in tal modo i poteri idonei a rendere valida l’accettazione come
compiuta in calce all’intervenuta cessione del credito»;
la Corte d’appello non ha, peraltro, tenuto conto di tale accettazione, omettendo altresì di accertare la legittimazione del
predetto funzionario ad operarla in nome dell’ente, essendosi
erroneamente attestata sull’erroneo assunto della insuperabilità della mancanza, nella specie, delle suindicate forme
dell’atto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
Ritenuto che:
per tutte le ragioni suesposte, I motivi di ricorso debbano essere accolti, nei limiti di cui sopra, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di
Campobasso, in diversa composizione, che dovrà procedere a
nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei
principi di diritto suesposti.

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nario (Cass. 23/11/2000, n. 15153; Cass. 06/03/2013, n.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla
Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115

il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

del 2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per

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