Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5103 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/03/2011), n.5103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28733/2006 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio dell’avvocato PICCOLO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RANDELLI Roberta giusta

procura a margine del controricorso;

– ricorrenti –

contro

C.S., AZD SERVIZI SANITARI/(OMISSIS) ISONTINA,

CA.

F. (OMISSIS), M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio

dell’avvocato MUNGARI Matteo, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato OBIZZI FRANCO, con procura speciale del dott. AURORA

RIZZUTO, Notaio in Gorizia, dell’11/10/2007, rep. n. 43213;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 142/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 04/07/2006, depositata il

16/02/2006; R.G.N. 560/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1998 M.S. e F.M. convenivano in giudizio l’Azienda ospedaliera per i servizi sanitari n. (OMISSIS) Isontina, C.S., M.G. e C. F. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente subiti deducendo: 1) il (OMISSIS) la M. aveva partorito una bambina nel reparto di ostetricia di detta azienda ospedaliera; due anni dopo si erano manifestate perdite urinarie ed il (OMISSIS), a seguito di nuovo ricovero, era stato diagnosticato un cistocele di secondo grado, con rilevante perdita urinaria, e due giorni dopo era sottoposta ad intervento di colporrafia e colposospensione, eseguito da C.S. con l’assistenza di M.G. e Ca.Fe., inopportuno per pazienti curabili con terapie alternative e di giovane età come la M., non adeguatamente informata, effettuato negligentemente vista la facilità dell’esecuzione, ed esitato con finale diagnosi di lesione ai circuiti nervosi pudendi, che l’obbligavano all’uso di pannoloni assorbenti, autocateterismi quotidiani e terapie riabilitative; 2) ne era altresì conseguita la riduzione della possibilità di rapporti sessuali e la sostanziale perdita della capacità di procreare, l’abbandono del lavoro e l’incapacità lavorativa del 35%; 3) perciò chiedeva il risarcimento dei danni, già ammontanti a L. 950 milioni, ed anche il coniuge chiedeva di esser risarcito per l’impossibilità di avere altri figli dalla moglie e per la sospensione dei rapporti sessuali per oltre un anno, quantificando il danno in L. 150 milioni.

L’azienda sanitaria ed il C. contestavano la causa degli eventi, se derivata dall’intervento del (OMISSIS) o dal parto del (OMISSIS). Aggiungevano che l’intervento, necessario per la patologia della M., era stato eseguito correttamente ed era particolarmente complesso. Contestavano altresì i danni. Gli altri convenuti non si costituivano.

Il Tribunale di Gorizia condannava i convenuti, in solido, ritenendo che l’intervento del (OMISSIS), attesa la particolare specializzazione dei professionisti, non era di particolare complessità, mentre non erano stati eseguiti accertamenti urodinamici che avrebbero consentito una corretta diagnosi ed una condotta terapeutica più appropriata di quella chirurgica adottata, e tale negligenza comportava la colpa grave dei sanitari per l’intero danno biologico accertato – 35% – in difetto di prova sulla percentuale non ascrivibile alla condotta degli urologi. L’azienda ospedaliera era corresponsabile come datrice di lavoro. Quantificava quindi le spese in Euro 150.121,47 oltre accessoria il danno biologico in Euro 193.783,800, tenuto conto dell’età della danneggiata e del grado di invalidità, in Euro 50.040,49 il danno morale, non eliminato dalla nascita di altro figlio con altro compagno, mentre rigettava la domanda di F.M. per carenza di prova.

Con sentenza del 20 marzo 2006 la Corte di appello riformava la sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni: 1) erroneamente il Tribunale aveva addossato ai sanitari la responsabilità dell’intero danno biologico – 35% – della M. e non soltanto il suo aggravamento poichè costoro non avevano provato la percentuale della loro responsabilità; 2) infatti sulla preesistente condizione di menomazione della M. non vi erano contestazioni tant’è che la stessa aveva fatto risalire l’iniziale patologia alle conseguenze post partum del (OMISSIS) – pur segnalando che era avvenuto con l’assistenza di sanitari dello stesso ente ospedaliere – ed aveva affermato che i convenuti in giudizio le avevano peggiorate con l’intervento del (OMISSIS), e conseguentemente al C.T.U. era stato domandato di accertare se i disturbi lamentati erano stati cagionati da detto secondo intervento; 3) pur in mancanza di dati certi questi aveva ritenuto che il peggioramento era nella misura del 13% e l’aveva causalmente collegato all’intervento praticato; 4) il danno esistenziale è una voce del danno non patrimoniale nella specie risarcito dal riconoscimento del danno morale e biologico.

Ricorre per cassazione M.S. cui resistono l’Azienda ospedaliera per i servizi sanitari n. (OMISSIS) Isontina, C. S., M.G. e Ca.Fe. che hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Insufficiente o contraddittoria motivazione” lamentando che la Corte non abbia considerato che fin dal primo grado aveva affermato la responsabilità dei convenuti perchè la situazione clinica si era delineata dopo il parto del (OMISSIS), condotto dagli stessi sanitari nella stessa struttura ospedaliera, che era stato la causa, per le omissioni e le negligenze commesse, del successivo intervento del (OMISSIS), e comunque i sanitari non avevano assolto all’onere probatorio di dimostrare la percentuale di aggravamento loro imputabile ed il relativo onere non poteva esser surrogato dalla C.T.U., nè avevano dimostrato la diligente prestazione o l’intervento di fattori imprevisti ed imprevedibili.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti la Corte di merito ha ritenuto che la domanda della M. fosse limitata al risarcimento dei danni derivati dal secondo intervento che, pur essendo stato praticato per eliminare gli inconvenienti residuati all’intervento del (OMISSIS), non si inseriva nella serie causale da questo determinata, ma costituiva fatto causale autonomo dei postumi da esso derivati. E poichè l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la ricorrente aveva l’onere di riassumere chiaramente tale fatto controverso correlato alla motivazione al riguardo adottata indicando le ragioni critiche per le quali è inidonea a giustificare la decisione.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Art. 360 c.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 2 Cost.” poichè il danno esistenziale è autonomo da quello morale e biologico nella lettura costituzionalmente orientata artt. 2, 29 e 30 Cost. – degli artt. 2043, 2059 e 147 c.c.. e conclude:

Dica la Corte se il diritto al risarcimento del danno esistenziale possa conseguire o essere riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. con gli artt. 2, 29 e 30 Cost., quale figura autonoma rispetto al danno biologico, al danno patrimoniale e al danno morale.

Il motivo è manifestamente infondato essendosi la Corte di merito conformata al principio secondo il quale il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, non può costituire un’autonoma voce distinta dal danno biologico o morale, ma soltanto un profilo concorrente alla globale valutazione di questi danni non patrimoniali, e perciò non può esser liquidato separatamente onde non duplicare la riparazione (Cass. 24864/2010), ancorchè il giudice di merito debba valutare l’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali che il danneggiato ha provato essersi verificati in conseguenza del fatto illecito nell’espressione e nella realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Pertanto il ricorso va rigettato.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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