Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5103 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. II, 03/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B., (OMISSIS), M.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 20, presso lo studio dell’avvocato SIGISMONDI IDA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUSCHETTA FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

MATHIAS DI SIALINO G. & C. SAS P.I. (OMISSIS), MAIMONE DOMENICA

ESTERINA & C. S.n.c. in liquidazione, in persona del

legale

rappresentante pro-tempore, P.I. (OMISSIS), M.D.

(OMISSIS), M.G., (OMISSIS), M.

M.R., (OMISSIS), gli ultimi tre in proprio e quali

eredi di M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 839/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I tribunale di Udine con sentenza in data 10.05.2001 convalidava il sequestro conservativo richiesto dalla srl Mathias (oggi sas Mathias) con ricorso depos. in data 14.09.92, nei confronti della snc Maimone Domenica Esterina & C. e contro i soci M.E., D., G. nonchè M.S. e M.B. (quali soci receduti) a garanzia di un credito per fornitura di elementi di arredamento; condannava quindi M.B.in proprio ed il medesimo unitamente a M.D., E., G. e M.R. nella loro qualità di eredi di M. S., in solido con la snc Maimone Domenica Esterina & c. al pagamento della somma di L. 382.326.905 – oltre interessi legali e spese – in favore della società attrice.

Avverso l’indicata sentenza proponevano appello sia la snc Maimone, che i convenuti; quest’ultimi, in modo particolare, deducevano – per quanto qui ancora interessa – che era stata erroneamente ritenuta la responsabilità di M.B. e M.S. per i debiti della società maturati dopo la cessione delle loro quote (registrata il 25.5.90), in quanto, i debiti precedenti a tale data, dovevano ritenersi estinti, in considerazione degli gli ulteriori pagamenti effettuati dalla società in favore della creditrice.

Si costituiva la sas Mathias chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale per la condanna di M.B. e M.S. anche per i debiti contratti dalla società dopo il 25.5.90.

L’adita Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 893/2003 depos.

in data 6.12.2003, rigettava l’appello incidentale ed accoglieva solo in parte l’appello principale, per quanto concerneva la data di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata in favore della società creditrice.

Rigettava in modo particolare la censura sopra illustrata in quanto dall’espletata CTU contabile era emerso che alla data di cessione delle quote sociali era risultato un debito della stessa snc per L. 384.549.045.

Per la cassazione di tale pronuncia, propongono ricorso M. B. e M.E. sulla base di un unico motivo; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, i ricorrenti denunziano la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata nonchè la violazione dell’art. 2290 c.c.. Lamentano che la Corte di merito ha rigettato l’eccepita carenza di legittimazione passiva di essi ricorrenti in quanto avevano ceduto alla data del 25.5.90 le quote sociali ai loro figli e che le obbligazioni contratte fino a tale epoca erano state tutte adempiute dalla snc Maimone Domenica Esterina & C.. In particolare il giudice dei gravame non ha tenuto conto che se era vero che alla data de 25.5.90 il debito ammontava a L. 382.326.905, era anche vero che in epoca successiva, la loro società aveva effettuato ulteriori pagamenti per L. 783.068.238.

Infatti tali pagamenti dovevano essere gradatamente imputati al debito pregresso e ciò a fine di liberare i soci receduti. La Corte d’App. al riguardo si era limitata a osservare che esisteva alla data di cessione delle quote il debito della società, in relazione al quale erano obbligati anche i soci in parola, per cui per cui non era necessario disporre nuova ctu sul punto.

La doglianza non è fondata.

Nella fattispecie, non è ravvisabile alcun vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale correttamente affermato che, essendo emerso che alla data del 25.5.90 il debito della società ammontava a L. 382.326.905, ai fini dell’accertamento della concorrente responsabilità dei soci receduti, non era necessario indagare sull’ammontare dei pagamenti successivi alla data stessa; infatti erano i ricorrenti che avrebbero dovuto dimostrare, nel modo congrue, magari attraverso opportune allegazioni o richieste istruttorie, che gli ulteriori pagamenti della società si riferivano ai debiti sorti anteriormente la data di cessione delle quote stesse (quantificati dal ctu in L. 384.549.045).

Non può infatti escludersi che i pagamenti stessi riguardassero altri debiti scaturenti magari da successive forniture; in base ai principi generali in tema di onere probatorio, non v’è dubbio che la relativa prova incombeva ai ricorrenti in quanto i medesimi pretendevano d’imputare i pagamenti ai debiti precedenti la data di cessione delle quote sociali, ai fine di escludere ogni loro responsabilità verso i creditori della società di cui facevano parte, per l’eventuale inadempimento delle relative obbligazioni.

A questo riguardo si osserva che secondo la giurisprudenza di questa S.C. “… in tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe alla parte che pretenda di imputare l’adempimento ad altro credito – l’onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione “(Cass. n. 1064 del 19/01/2005).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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