Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5102 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 12/05/2016, dep.28/02/2017),  n. 5102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dagli Avvocati Francesco Moschetti e Francesco d’Ayala

Valva, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– controricrrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia

n. 27/16/09, depositata il 25 maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato Francesco d’Ayala Valva e, per

la controricorrente, l’Avvocato dello Stato Paolo Marchini;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

CUOMO Luigi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P., dirigente dell’ENEL in quiescenza, proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di (OMISSIS), in relazione all’istanza di rimborso dell’IRPEF per l’anno 2000, pari alla differenza tra la somma trattenuta dal sostituto di imposta sulla base del contestato regime della tassazione separata, con applicazione dell’aliquota pari al 37,40% e la ritenuta considerata dovuta a titolo di imposta sul capitale erogato, da calcolare nella misura del 12,5%, ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 7 quale reddito di capitale rientrante nell’ipotesi prevista dall'(allora) art. 41, lett. g-quater TUIR, la cui base imponibile è determinata secondo il disposto dell’art. 42, comma 4 al tempo vigente dello stesso TUIR.

Nella resistenza dell’Ufficio, la CTP di Padova, con sentenza n. 19/09/97, accoglieva il ricorso, qualificando le somme percepite dal ricorrente come reddito da capitale, assoggettabile alla tassazione nella misura del 12,50%.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate, Ufficio di (OMISSIS), proponeva appello, cui resisteva il contribuente.

La CTR del Veneto, con sentenza n. 27/16/09, accoglieva il gravame, ritenendo che non potesse applicarsi l’aliquota prevista per i redditi da capitale, in quanto le prestazioni erogate dall’ENEL ai propri dirigenti non erano derivanti da contratti di assicurazione e/o da contratti di capitalizzazione stipulati con imprese assicuratrici.

M.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, dolendosi che la CTR abbia dato per provato che le prestazioni erogate da ENEL ai vecchi iscritti non erano connesse a contratti di assicurazione o di capitalizzazione, atteso che, in contrario, già nell’art. 12, comma 4, del contratto collettivo di lavoro del 1985 era previsto che l’azienda avrebbe stipulato nell’interesse del singolo dirigente una polizza che assicurasse, in caso di morte o di invalidità permanente, una somma pari a lire ottanta milioni, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione; che tale possibilità non era stata eliminata dal successivo accordo FNDAI – ENEL del 16 aprile 1986; che, infine, poichè dal 1998 le posizioni previdenziali integrative ENEL erano confluite nel FONDENEL, gestore ed erogatore, da quel momento, di tutte le prestazioni in questione e poichè lo statuto di FONDENEL prevedeva che le forme pensionistiche aziendali costituite con accordi ENEL-FNDAI dell’aprile 1986, avrebbero continuato ad operare, in forza del successivo accordo sindacale del 23 gennaio 1998 mediante concentrazione e contestuale trasformazione in un fondo pensione complementare a capitalizzazione, se ne sarebbe dovuto desumere che anche la prestazione erogata ad esso ricorrente il 4 dicembre 2000, avrebbe dovuto essere imputata alla capitalizzazione del Fondo.

Su tali profili, assume il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe del tutto omissiva.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13 del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 (ora art. 45) e del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, sostenendo l’erroneità dell’affermazione della CTR, secondo cui alle somme che egli aveva percepito a titolo di previdenza aziendale integrativa, in considerazione dell’asserita mancanza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione, si doveva applicare la tassazione separata, contrasterebbe con le citate disposizioni, e segnatamente con il D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, in base al quale la tassazione separata si sarebbe dovuta applicare solo ai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.

A conclusione del motivo il ricorrente formula pertinenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..

3.- Con il terzo motivo M.P. deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e a-bis), ratione temporis applicabile, rilevando che la CTR, nell’affermare che alle somme in questione si applicherebbe la stessa aliquota prevista per il TFR, non avrebbe considerato che, a far data dal 1 gennaio 2001, i capitali derivanti dalla previdenza integrativa erano stati collocati in un’apposita e distinta categoria, ma, appunto, solo per il periodo successivo alla indicata data, sicchè doveva escludersi che le somme percepite in precedenza potessero essere già assoggettate a tassazione separata.

A conclusione del motivo il ricorrente formula un pertinente quesito di diritto.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la richiesta che egli aveva formulato nelle controdeduzioni in appello, di applicazione della tassazione del 12,50% alla parte rendimento della somma corrispostagli da ENEL, costituiva domanda nuova. Tale richiesta, infatti, essendo un minus rispetto alla domanda iniziale, certamente non poteva costituire una domanda nuova.

5. – I primi tre motivi di ricorso, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati.

Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 cit.” (Cass., S.U., n. 13642 del 2011; Cass. n. 14498 del 2012).

In applicazione di tale principio si è poi precisato che “le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (cd. PIA), per la parte costituita dalla remunerazione del capitale investito, sono soggette all’aliquota fissa del 12,5%, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 (nella specie, applicabile ratione temporis), e non alla tassazione separata del trattamento di fine rapporto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, non solo quando il suddetto trattamento pensionistico integrativo sia dovuto per effetto della stipula di un’assicurazione sulla vita o di un piano di capitalizzazione, ma anche quando sia dovuto per effetto della stipula di un contratto con soggetti diversi da una società di assicurazione, giacchè quel che rileva ai fini suddetti è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo” (Cass. n. 23520 del 2012).

Con specifico riferimento ai redditi da capitale di cui alla lett. b) della decisione delle Sezioni Unite, si è più ampiamente esplicitato che “alle somme provenienti dalla liquidazione del “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da parte del Fondo, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 previa verifica dell’effettivo investimento sul mercato, dei capitali derivanti dalla contribuzione, dei risultati dell’investimento, nonchè delle modalità di assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali” (Cass. n. 17365 del 2014).

Da ultimo, si è affermato che “le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (cd. PIA), per la parte costituita dalla remunerazione del capitale investito, sono soggette all’aliquota fissa del 12,5%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 e non alla tassazione separata del trattamento di fine rapporto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, non solo quando il suddetto trattamento pensionistico integrativo sia dovuto per effetto della stipula di un’assicurazione sulla vita o di un piano di capitalizzazione, ma anche quando esso spetti per effetto della stipula di un contratto con soggetti diversi da una società di assicurazione, giacchè quel che rileva, ai fini suddetti, è che sia stato applicato dal soggetto obbligato al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo. (In applicazione dell’anzidetto principio, con riguardo ad un impiego sul mercato finanziario degli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo, la S.C. ha delimitato l’applicazione dell’aliquota del 12,5% alla quota parte della somma complessivamente erogata al contribuente corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato)” (Cass. n. 5614 del 2015).

5.1. – Orbene, alla luce dei richiamati principi risulta evidente la erroneità della soluzione adottata dalla CTR nel caso di specie, atteso che la stessa ha ritenuto che tutta la somma percepita dal contribuente fosse assoggetta a tassazione separata, senza considerare che per le prestazioni erogate prima del 31 dicembre 2000, una quota della prestazione poteva essere qualificata come reddito da capitale e quindi assoggetta alla tassazione nella misura del 12,50%; e ciò sulla premessa che non risultava una connessione tra la erogazione della prestazione e un preesistente contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

5.2. – I primi tre motivi del ricorso vanno quindi accolti, con assorbimento del quarto.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla CTR del Veneto, perchè, in diversa composizione, alla luce degli indicati principi di diritto, provveda ad accertare se e quale componente della somma percepita dal contribuente sia qualificabile come reddito da capitale, nei sensi espressi nelle citate pronunce di questa Corte.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla CTR di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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