Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5102 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10407-2020 proposto da:

BA. MU. SA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro prò

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistenti –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

Avverso la sentenza n, 1895/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.M.S., nato in Pakistan, nella Regione del Punjab, ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Catanzaro, nel rigettarne l’impugnazione, ha confermato l’ordinanza del locale tribunale, che ne aveva disatteso la richiesta di protezione sussidiaria e di riconoscimento di un permesso per gravi ragioni umanitarie, e con essa il giudizio, espresso dal primo giudice di non credibilità del racconto e di insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alle misure richieste.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Nel racconto reso il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa delle persecuzioni religiose subite.

Il ricorrente ha riferito di aiutare il proprio zio nella tipografia, di cui questi era titolare, presso la quale lavoravano altresì tre dipendenti. Lo zio, musulmano sunnita, convertitosi nell’aprile 2014 al credo Kadiani aveva scritto un libro sulle persecuzioni subite dalla minoranza religiosa a cui aveva prestato adesione, scritto che prima della sua pubblicazione veniva fotografato da uno dipendenti e postato su “Facebook”. Tale condotta provocò l’intervento d’ira degli abitanti del villaggio e dello stesso Imam che andò a parlare con il dipendente dello zio; in detta occasione il ragazzo, spaventato, ferì con una pistola che aveva in casa una madre e due suoi figli, evento che provocò l’ira degli abitanti del villaggio che si accompagnavano alla donna e che manifestavano la propria contrarietà allo scritto, e che in detto contesto, nella rissa che ne seguiva, si accanivano verso lo zio del richiedente appiccando il fuoco al suo negozio.

Alla fine l’Imam lanciava una “fatwa” contro lo zio ed i suoi familiari e lo stesso giorno la folla, messasi alla ricerca del richiedente, non trovandolo in casa, ne ingiuriava e picchiava il padre, lasciando anche minacce di morte nei suoi confronti. Il richiedente, consapevole del pericolo corso, decideva di espatriare.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione di legge sostanziale e processuale (art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 è 4) e nullità della sentenza dovuta a mancanza di motivazione per omessa valutazione di un documento prodotto e consistente in un articolo di giornale locale che attestava l’evento oggetto del racconto reso e, in particolare, lo scontro e la sparatoria, di cui in appello in richiedente aveva allegato pure la traduzione.

Anche il giudizio sulla credibilità del racconto era stato formulato in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e tanto là dove è previsto l’esame della dichiarazione e della “documentazione pertinente” a fronte del racconto particolareggiato reso sull’episodio.

4. Con il secondo il ricorrente deduce la violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 con riferimento allo status di rifugiato. La corte di appello non aveva valutato la rilevanza delle persecuzioni religiose denunciate dal ricorrente in quanto egli era stato ritenuto dalle autorità del villaggio aderente al credo religioso “Qadiano” o “Ahmadi”.

5. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-14, con riferimento alla protezione sussidiaria. I giudici di appello avevano omesso di considerare che la “fatwa”, o ordine di morte, emessa dall’Imam del villaggio ai danni del ricorrente poteva essere intesa come tortura o trattamento inumano e degradante. L’articolo di cronaca prodotto dava conto della incapacità delle autorità locali a fronteggiare il fenomeno delle persecuzioni avverso le minoranze religiose anche per norme che, oltre la legge, governano la vita dei più piccoli villaggi nel paese di origine del ricorrente.

6. Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 con omessa valutazione del quadro clinica del richiedente documentato da prodotta documentazione (ipertiroidismo; necessità di biopsia al colon) e dei diritti umani nel paese di origine. La corte di merito aveva omesso di valutare il quadro clinico del ricorrente affetto da patologie croniche richiedenti continui controlli e trattamenti farmacologici in un sistema sanitario, qual è quello pakistano, molto arretrato in cui le cure necessarie, molto costose, sono al di sopra della capacità economica del richiedente rimasto senza lavoro in seguito all’incendio del negozio dello zio presso il quale egli lavorava.

7. Deve darsi congiunta trattazione ai primi tre motivi di ricorso che, fondati, determinano questo Collegio alla cassazione dell’impugnata sentenza nei termini di seguito indicati. La corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente carenti di veridicità e non sufficientemente circostanziate quanto a luoghi, persone e tempi delle dinamiche degli eventi oltre che incoerenti, prive di riscontro e riferite a fatti di esclusivo rilievo penale, senza in alcun modo confrontarsi con la produzione dell’articolo di giornale locale -ed alla sua traduzione- prodotto in giudizio e che attestava la pubblicazione di materiale offensivo su Facebook e gli scontri che ne erano seguiti tra la popolazione, durante i quali erano state uccise tre donne.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b) stabilisce che l’esame della domanda di protezione internazionale, effettuato su base individuale, comprenda la valutazione, in una alla dichiarazione, anche della documentazione “pertinente” presentata dal richiedente, valutazione che deve avere una sua ricaduta in motivazione.

L’evidenza che la corte di appello abbia qualificato le dichiarazioni rese “canuti dei requisii di veridicità, appositamente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e non “sufficientemente circostanziate, quanto, in particolare, ai luoghi, alle persone, ai tempi ed alle dinamiche degli eventi narrati” qualificando poi di “rilevanza penale” i fatti oggetto del racconto senza in tutto ciò menzionare neppure la portata dell’indicata documentazione, sottrae validità al percorso attraverso il quale quel giudizio – a cui si accompagna l’esclusione della diversa e rilevante, ai fini della richiesta protezione, matrice religiosa dell’accaduto – è stato formulato.

L’affermata “valenza penale” della vicenda oggetto delle dichiarazioni rese non vale a dare conto, neanche per assorbimento, quanto al racconto, sostenuto nei suoi contenuti dall’allegata notizia giornalistica, di evidenze – così per la condanna a morte pronunciata dall’Imam del villaggio, la reazione della popolazione del villaggio di appartenenza alla conversione del parente nonchè per le condotte di minaccia assunte dalla popolazione del villaggio di appartenenza e che erano state rivolte anche al richiedente ed alla sua famiglia – che pure potrebbero individuare, con carattere di decisività, dell’evento narrato un differente rilievo in punto di persecuzione o danno grave.

8. L’impugnata sentenza va quindi cassata e la corte di merito in sede di rinvio dovrà motivare espressamente sulla pertinenza, o meno, della documentazione prodotta. – relativa all’articolo di cronaca dei cui contenuti deve quindi farsi espressamente carico -al pericolo di persecuzione individuale per ragioni di matrice religiosa, nel contesto di persecuzioni subite dalla minoranza dei “qadiani” provvedendo, all’esito e d’ufficio, ove la documentazione sia ritenuta rilevante ed il racconto credibile, ad assumere informazioni, indagando espressamente circa l’esistenza nel Paese di provenienza del ricorrente di fenomeni di tensione a contenuto religioso mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate (Cass. n. 28974 del 08/11/2019; Cass. a. 11096 del 19/04/2019; Cass. n. 26823 del 21/10/2019) e all’esito riformulando il giudizio cieca la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria.

9. Il quarto motivo sul rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari resta assorbito per i profili del contesto sociale politico e ambientale di reinserimento in caso di rimpatrio).

10. Accoglie i motivi dal primo al terzo nei sensi di cui in parte motiva, cassa e rinvia a causa davanti alla corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i motivi dal primo al terzo nei sensi di cui in parte motiva ed assorbito il quarto, cassa e rinvia a causa davanti alla corte drappello di Catanzaro.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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