Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5102 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 25/02/2020), n.5102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28366-2018 proposto da:

M.M.O., elettivamente domiciliato presso l’avv.

CERIO ENNIO dal quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto R.G. 215/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

M.M. cittadino del Bangladesh, impugnò, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e dell’umanitaria con ricorso che, con decreto del 21.8.18, fu respinto, osservando che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, in quanto: nella regione di provenienza del ricorrente non era diffusa violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno (come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017-2018); non risultava che il ricorrente fosse affetto da stati patologici di rilievo, nè presentando specifici caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel Paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità.

L’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con l’unico motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in quanto il Tribunale aveva deciso sulla base di informazioni generiche relative alla situazione generale del Bangladesh, senza attivare adeguatamente i poteri istruttori ufficiosi attingendo a fonti autorevoli ed aggiornate.

L’unico motivo del ricorso è inammissibile, essendo diretto al riesame dei fatti inerenti all’esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria e dell’umanitaria; al riguardo, il Tribunale ha valutato la situazione socio-politica del Bangladesh sulla base della consultazione dell’ultimo rapporto di Amnesty International, escludendo una situazione di violenza generalizzata, ed ha altresì escluso la situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Inoltre, va osservato che il ricorrente non ha dedotto di aver allegato fatti diversi da quelli oggetto di esame nel provvedimento, in concreto riconducibili alle forme di protezione indicate.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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