Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5102 del 16/02/2022
Cassazione civile sez. un., 16/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5102
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14888/2021 proposto da:
FINANZIARIA IMMOBILIARE PARTECIPAZIONI ABRUSCI – F.I.P.A.B. S.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato
CARLO COLAPINTO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FILIPPO COLAPINTO;
– ricorrente –
contro
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA MARIA ESPOSITO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO PUGLIESE;
– controricorrente –
e contro
REGIONE PUGLIA;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
1186/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di BARI.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/01/2022 dal Consigliere Dott. Marco Marulli;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Mauro Vitiello, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in
Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.1. Con ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione, la Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci – F.I.P.A.B. s.r.l. chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda a suo tempo proposta avanti al giudice amministrativo dalla propria dante causa Ecoacqua s.r.l. – nella cui posizione anche processuale era succeduta avendone rilevato il ramo di azienda relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – per l’annullamento degli atti a mezzo dei quali la Regione Puglia aveva negato il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili e, nella specie, dall’impiego di biomasse.
Al fine dichiarato la ricorrente evidenzia che i provvedimenti di emanazione regionale oggetto della proposta impugnazione avanti al giudice amministrativo risultano, a suo dire, adottati in violazione dei termini – considerati perentori dalla giurisprudenza di settore indicati dal D.Lgs. n. 387 del 2003, citato art. 12, di guisa che la condotta procedimentale ascritta alla P.A. sarebbe lesiva dei principi di affidamento e di buona fede che debbono connotare i rapporti di essa con gli utenti interessati e sarebbe fonte di un pregiudizio in suo danno insistendo su una posizione che per la nullità degli atti impugnati andrebbe qualificata come di diritto soggettivo perfetto.
1.2. Al mezzo così dispiegato si oppone il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., già parte nel incardinato giudizio amministrativo, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ed in subordine l’infondatezza del ricorso; non ha svolto attività difensiva la Regione Puglia pure convenuta nel detto giudizio.
1.3. Il regolamento è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., che chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il proposto regolamento di giurisdizione, ancorché richiesto dagli stessi attori ed inteso a riconoscere in ordine alla vicenda di causa la giurisdizione del giudice ordinario, deve ritenersi ammissibile, giusta la considerazione, reiteratamente ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura oggettiva dell’interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, spontaneamente o su eccezione della controparte, ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata. E’ infatti ravvisabile nella specie quel “ragionevole dubbio” sulla giurisdizione – inteso come interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole – in guisa del quale si reputa ammissibile l’istanza di che trattasi anche se a farsene interprete sia lo stesso soggetto che ha adito il giudice della cui giurisdizione si chiede di riconoscere o di negare la sussistenza (Cass., Sez. U., 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez. U., 21/09/2006, n. 20504; Cass., Sez. U., 23/04/2001, n. 174).
3. Ciò premesso, il ricorso – in questo assorbendosi pure la preliminare eccezione sollevata dal Gestore – non ha pregio e va pertanto respinto.
La materia de qua, come bene ha fatto rilevare anche il Pubblico Ministero, è infatti devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo in ragione di quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. alla stregua del quale rientrano appunto nella giurisdizione esclusiva dell’AGA “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotto”.
4. Ne’ in questa direzione è opponibile, come allega la ricorrente, che, poiché il diniego oggetto di contestazione si renderebbe annullabile a cagione della ritenuta inosservanza dei termini previsti per l’esaurimento del relativo procedimento amministrativo, la perdurante efficacia, malgrado ciò, dei suoi effetti ridonderebbe in danno di una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui cognizione non potrebbe perciò che essere tributata al giudice ordinario in quanto giudice preposto dall’ordinamento alla tutela dei diritti giusta il dettato dell’art. 2907 c.c.. Questo ragionamento mostra tuttavia di non considerare che il fondamento stesso della giurisdizione esclusiva, in guisa della quale il giudice amministrativo è abilitato a conoscere tanto delle controversie relative ad interessi legittimi della fase pubblicistica, quanto delle controversie di carattere risarcitorio originate dal comportamento procedimentale della P.A., risiede nell’inestricabile compenetrazione che in relazione a “particolari materie”, strettamente disciplinate dalla legge, si realizza tra diritti ed interessi, tra momenti di diritto comune e momenti esplicazione di poteri pubblicistici (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13454), tale da rendere prevalente, nel riparto di giurisdizione, si come affermato incidentalmente dal giudice delle leggi, il criterio della materia rispetto al criterio delle situazioni soggettive, senza, che questo faccia tuttavia venir meno il tradizionale connotato tipico della giurisdizione generale di legittimità, che postula che sia in questione l’esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo (Cass., Sez. U., 28/04/2020, n. 8236). Sicché anche quando vi sia ragione di ricondurre la controversia al campo della giurisdizione esclusiva dell’AGA, nondimeno è sempre decisivo stabilire se essa abbia o meno ad oggetto l’esercizio, da parte dell’Amministrazione concedente, di un potere pubblico (Cass., Sez. U., 11/07/2019, n. 18676), essendo pur sempre necessario che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. L’attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre impliciti nell’agire della pubblica amministrazione – non è infatti risolutiva ai fini del riparto di giurisdizione, occorrendo pur sempre stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice (Cass., Sez. U., 12/01/2021, n. 254).
5. Ora, in disparte dalla considerazione che il pregiudizio allegato dalla ricorrente, dolendosi degli effetti preclusivi discendenti dal diniego, è diretta conseguenza dell’estrinsecazione di un’attività contrassegnata dall’esercizio di potestà pubblicistiche, di talché la ricognizione della giurisdizione esclusiva sarebbe irrinunciabile, la miglior prova del radicamento della lite appunto nella giurisdizione accordata in via esclusiva all’AGA è nella stessa prospettazione impressa alla propria istanza regolatoria dalla ricorrente, che onde giustificare il proprio assunto è infatti obbligata – nella cornice di un’azione dispiegata in modo unitario dalla sua dante causa, che delle ragioni di doglianza sottese alla condotta procedimentale della P.A. non a caso aveva investito il giudice amministrativo – ad operare un’innaturale separazione delle ragioni a presidio del diritto soggettivo dalle ragioni a presidio di un interesse legittimo, in tal modo non considerando appunto che è proprio l’intima correlazione che in “particolari materie” si determina tra diritti soggettivi ed interessi legittimi a costituire il fondamento razionale su cui si radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
6. Va dunque dichiarata la giurisdizione di questo del avanti al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della liquidazione del presente incidente processuale.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo avanti al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022