Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5102 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5102 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

sul ricorso 536/14 proposto da:

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Soc. Coop., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Carlo Mirabello n.18, presso l’avvocato Alfonso Quintarelli,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fabrizio
Devescovi, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Cortina Nicoletta;

C c

Data pubblicazione: 05/03/2018

-intimataCortina Nicoletta, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.
Antonelli n.4, presso l’avvocato Marco Tortorella, rappresentata e
difesa dall’avvocato Nicola Ghinelli, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

contro

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Soc. Coop., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Carlo Mirabello n.18, presso l’avvocato Alfonso
Quintarelli, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Fabrizio Devescovi, giusta procura a margine del ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n.1163 della Corte di Appello di Venezia,
depositata il 16/5/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/05/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 16 maggio 2013 ha
respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Treviso
del 16 marzo 2006, la quale aveva dichiarato la nullità di due ordini
d’acquisto di titoli di debito argentino del 18 febbraio 1998 e del 4
settembre 2001, impartiti da Nicoletta Cortina alla Banca di credito
cooperativo pordenonese soc. coop., condannando quest’ultima al
pagamento della somma di C 38.458,26, con interessi dai versamenti
e spese di lite.
2

-controricorrente e ricorrente incidentale –

La corte territoriale, per quanto ora rileva, ha ritenuto che: a)
all’epoca degli investimenti, i titoli argentini erano titoli speculativi,
soggetti a rischi speciali, come risultava dai prospetti di quotazione e
dal rating

BA3 del 1999, sino alla dichiarazione di insolvenza del

novembre 2000; b) l’investitrice non era professionale, né ciò poteva

titoli non erano ad essa adeguati.
Avverso questa sentenza propone ricorso la banca soccombente,
affidato a sei motivi. Resiste l’intimata con controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale per un motivo, cui resiste la banca, la quale
deposita altresì la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso principale censurano la sentenza
impugnata per:
1) omessa pronuncia ex artt. 112 e 360, primo comma, n. 4,
c.p.c., per non avere la corte territoriale esaminato il motivo, con il
quale la banca aveva censurato la declaratoria di nullità degli ordini,
in contrasto con il principio enunciato dalle Sezioni unite con le
sentenze del 19 dicembre 2007, n. 26724-26725;
2) violazione dell’art. 132 c.p.c., perché, qualora la conferma
della sentenza di primo grado implichi approvazione della tesi della
nullità, neppure una parola la corte ha speso in merito;
3) violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 21 d.lgs.
24 settembre 1998, n. 58, oltre ad omesso esame di fatto decisivo
per il giudizio, in quanto l’eventuale affermazione implicita di nullità
viola tali disposizioni, come interpretate dalla citata sentenza delle
Sezioni unite;
4) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., perché la corte del
merito si è fondata, nel descrivere i caratteri di pericolosità del titolo
3

dedursi dal mero precedente acquisto di altri titoli speculativi, onde i

argentino, su di una nozione di fatto notorio errata, non avendola
circostanziata in relazione al luogo ed al tempo di essa, e perché
dunque manca una vera motivazione sul punto;
5)

violazione dell’art. 115 c.p.c. ed omesso esame di fatto

decisivo, perché la corte del merito non ha tenuto conto degli

6) violazione o falsa applicazione degli art. 21 d.lgs. n. 58 del
1998, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998 ed omesso esame di
fatto decisivo, perché la cliente aveva dichiarato il proprio intento
speculativo ed una propensione al rischio alta, confermata da altre
scelte parimenti rischiose dalla medesima operate.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si deduce il vizio di
omessa pronuncia

ex

art. 112 c.p.c. sulle altre domande

(annullamento e risoluzione) riproposte con l’appello incidentale e non
decise, in quanto si è accolta la domanda di nullità.
2.

– I primi tre motivi, che possono essere trattati

congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.
Essi si dolgono dell’essersi discostata la corte territoriale, senza
neppure spendere una parola in merito, dal principio espresso nelle
sentenze delle Sezioni unite, secondo cui dall’inadempimento degli
obblighi di cautela e trasparenza gravanti sull’intermediario
finanziario non deriva la nullità del contratto (Cass., sez. un., 19
dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Pertanto, è agevole concludere che la sentenza, che ha
confermato la pronuncia di nullità emessa dal giudice di primo grado,
deve essere cassata.
3. – I rimanenti tre motivi restano assorbiti, come pure il ricorso
incidentale.

4

elementi probatori offerti in contrario dalla banca;

4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in
relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata innanzi alla Corte
d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché essa provveda
all’esame delle altre domande proposte dall’attrice. Al giudice del
merito si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di legittimità.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti
gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio
2017.
Il Presidente
11 Funzionario Giudizia
Dott.ssa Fabrizia BARO

assimo Dogli

P.Q.M.

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