Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5102 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. III, 03/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/03/2011), n.5102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24906/2006 proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ZANACCHI Luca, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA SPA – MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA,

in persona del suo Direttore Generale Dr. B.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 4, presso lo

studio dell’avvocato TORTORELLA Marco, che la rappresenta e difende,

con procura del dott. Notaio Marco leva in Roma, del 25/10/2010, rep.

n. 8361;

– controricorrente –

e contro

E.L.I.M., LA FONDIARIA SAI SPA, G.

M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3473/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 09/06/2005, depositata il 28/07/2005;

R.G.N. 9749/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Luca ZANACCHI;

udito l’Avvocato Marco TORTORELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 luglio 2005 la Corte di appello di Roma premetteva: 1) P.F. nel 1997 aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la sua assicurazione Sai assicurazioni, I.M. E.L., G.M. e la s.p.a. Ascoroma chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di L. 400 milioni per i danni cagionatigli da un’auto Ford di proprietà e guidata dalla L. che, scartando sulla sinistra, lo investiva mentre egli era alla guida del suo ciclomotore Honda, e lo proiettava nell’opposta mezzeria in cui veniva investito dal G.; 2) i convenuti avevano dedotto il concorso causale della condotta del P. che aveva sorpassato la Ford a velocità eccessiva; 3) il Tribunale aveva rigettato la domanda avendo accertato che il P. dopo aver sorpassato la Ford si era arrestato per l’intenso traffico, aveva superato la mezzeria e marciato su di essa contro mano, e poi, per riprendere la sua corsia, aveva urtato la Ford finendo a terra ed investito dal G. che procedeva sulla corsia opposta. Quindi la Corte di merito rigettava l’appello del P. escludendo qualsiasi concorso di colpa del G. che procedeva ad andatura regolare nel proprio senso di marcia e che quindi nulla avrebbe potuto fare per evitare di investire il P. che, nel sorpassare la Ford urtava contro lo specchietto sx di questa e cadeva invadendo la sua corsia di marcia, secondo le prime spontanee dichiarazioni rese dal G. ai verbalizzanti, e dunque l’evento era da attribuire alla manovra assolutamente imprudente di sorpasso del P..

Ricorre per cassazione P.F. cui resistono Le Assicurazioni di Roma – Mutua assicuratrice Comunale Romana. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo P.F. deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Vizio di ultrapetizione”.

Erroneamente la Corte di appello ha attribuito valore di prova piena agli accertamenti effettuati dalla P.S. ritenendo che soltanto il P. avesse violato il codice della strada effettuando un sorpasso non consentito ed invadendo la corsia opposta ed attribuendo valore probatorio alle dichiarazioni rese dal G. ai verbalizzanti anzichè nel processo, senza che nessuna delle parti avesse invocato le dichiarazioni rese all’atto del sinistro e così andando ultra petita.

Il motivo è infondato potendo il giudice di merito avvalersi, per la ricostruzione del sinistro, di tutte le risultanze legittimamente acquisite agli atti, procedere alla loro valutazione e scegliere tra di esse quelle più convincenti a tal fine.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio ai sensi dell’art. 350 c.p.c., n. 5”.

La Corte di merito, dopo aver evidenziato che in sede di interrogatorio formale il G. aveva dichiarato che la Ford debordava dalla doppia striscia e stava rientrando nella sua corsia al momento dell’impatto con la Honda e che nella planimetria redatta dalla P.S. detta auto risultava a cavallo della doppia striscia e perciò oltre la stessa, tuttavia, senza considerare perciò la violazione dell’art. 148 C.d.S., da parte della L. che prescrive a colui che intende sorpassare di accertarsi della visibilità tale da consentire la manovra senza intralcio o pericolo e soltanto se nessun conducente sulla stessa carreggiata o nella corsia immediatamente adiacente alla propria sinistra abbia iniziato il sorpasso, ha attribuito la responsabilità esclusiva al P. illogicamente affermando tra l’altro che l’auto della L. era rasente alla mezzeria in contrasto con la suddetta prova che invece l’aveva supertata e senza precisare se l’impatto era avvenuto prima o dopo detto superamento. E poichè la Ford dopo l’impatto, secondo le dichiarazioni del G., era rientrata verso la sua corsia, ciò significa che era ancora più a cavallo della mezzeria al momento dell’impatto.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., anche in relazione all’art. 2054 c.c. e all’art. 148 C.d.S.”.

Se i verbalizzanti hanno redatto la planimetria al loro arrivo trovando l’auto della L. a cavallo della mezzeria, la Corte di merito non poteva affermare che era rasente ad essa senza che fosse stata proposta querela di falso avverso ciò che avevano riscontrato i p.u. e che perciò costituisce prova piena che la Ford ha tagliato la strada al P., circostanza che, se correttamente valutata, avrebbe determinato una diversa ricostruzione della dinamica e delle responsabilità del sinistro.

I motivi, congiunti, sono infondati perchè volti ad una più appagante ricostruzione delle circostanze del sinistro, mentre la sentenza impugnata non è in contrasto nè con la planimetria, redatta pacificamente dopo l’impatto con l’Honda e quindi inidonea a provare quello fosse il punto d’urto e che non sia stata spostata da esso per non intralciare il traffico, nè con la testimonianza del G., che è stata interpretata senza vizi logici.

Concludendo il ricorso va respinto.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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